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Periodo di prova: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie disciplina il periodo di prova con durate differenziate per area professionale, introdotte nella versione aggiornata dal rinnovo del 22 maggio 2025. La novità principale riguarda la proroga automatica al rientro dal congedo parentale.
Il CCNL prevede periodi di prova di 180 giorni per i livelli Q e A, 90 giorni per i livelli B e C, 60 giorni per i livelli D, E e F. La forma scritta è obbligatoria. La prova si sospende in caso di malattia, infortunio o congedo parentale. Il rinnovo 2025 ha introdotto 3 mesi aggiuntivi di prova al rientro dal congedo parentale.
Tabella riepilogativa
| Area / Livelli | Durata ordinaria | Profili tipo |
|---|---|---|
| Livelli Q1, Q2, A (Area 1) | 180 giorni | Dirigenti, responsabili di unità, specialisti senior |
| Livelli B1, B2, B3, C1, C2 (Aree 2-3) | 90 giorni | Macchinisti, capitreno, manutentori specializzati |
| Livelli D1-D3, E1-E3, F1-F2 (Aree 3-4) | 60 giorni | Operatori base, ausiliari, addetti pulizie |
Proroga automatica dopo congedo parentale: il rinnovo del 22 maggio 2025 ha previsto che, qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto da un periodo di congedo di maternità, paternità obbligatoria o congedo parentale, al rientro il lavoratore ha diritto a beneficiare di un ulteriore periodo di prova di 3 mesi (art. CCNL 2025, sezione normativa).
Forma scritta: requisito inderogabile
Il patto di prova deve essere redatto in forma scritta e inserito nella lettera di assunzione o in un documento separato firmato da entrambe le parti. L’art. 2096 c.c. prevede espressamente la forma scritta come requisito di validità: in mancanza, il patto di prova è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova fin dall’inizio.
La lettera di assunzione deve specificare:
- il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
- la durata del periodo di prova espressa in giorni di lavoro effettivo;
- la data di decorrenza.
Nelle aziende del settore ferroviario, per le figure che richiedono abilitazioni specifiche (es. macchinista, personale di sicurezza), la lettera di assunzione indica anche le certificazioni da conseguire nel corso del rapporto.
Sospensione del periodo di prova
Il periodo di prova si computa in giorni di lavoro effettivo. Qualsiasi evento che interrompa la prestazione sospende il computo e prolunga la prova di altrettanti giorni. Le cause di sospensione riconosciute dal CCNL e dalla legge sono:
- Malattia: certificata dal medico di base o dalla struttura sanitaria competente;
- Infortunio sul lavoro o malattia professionale: la sospensione dura per tutta la prognosi;
- Congedo di maternità obbligatoria (d.lgs. 151/2001);
- Congedo di paternità obbligatoria;
- Ferie: se godute durante il periodo di prova, sospendono il computo;
- Permessi retribuiti previsti da legge o contratto.
La novità del rinnovo 2025 è la previsione esplicita di un’ulteriore prova di 3 mesi al rientro da congedo parentale, che si aggiunge alla sospensione già prevista per il periodo di assenza.
Recesso durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso (art. 2096, comma 2, c.c.). Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni lavorati e all’eventuale proporzionamento di ferie, tredicesima e TFR maturati.
Il recesso del datore non può essere:
- Discriminatorio: per ragioni di sesso, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche o sindacali (vietato da d.lgs. 216/2003 e Statuto dei Lavoratori);
- Ritorsivo: in risposta all’esercizio di un diritto (es. denuncia di irregolarità, richiesta di visita medica);
- Nullo per causa di forza maggiore durante la gravidanza: il recesso in prova è inefficace se la lavoratrice è in stato di gravidanza (art. 54 d.lgs. 151/2001).
Superamento della prova e conferma
Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti ha esercitato il recesso, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione formale. Il lavoratore acquista da quel momento tutte le tutele contrattuali e di legge, incluse quelle in materia di licenziamento (l. 604/1966 e, per le aziende con più di 15 dipendenti, le tutele reintegratorie o indennitarie previste dal jobs act).
Il periodo di prova positivamente superato si computa integralmente nell’anzianità di servizio per tutti gli effetti: scatti biennali, maturazione delle ferie, calcolo del comporto malattia, preavviso in caso di successivo licenziamento e base di calcolo del TFR.
Casi pratici
Tizio è assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di macchinista (livello B1 al termine). Il patto di prova prevede 90 giorni. Al 45° giorno è in malattia per 15 giorni. La prova si prolunga di 15 giorni: invece di concludersi al 90° giorno lavorativo dall’assunzione, si conclude al 105° giorno effettivo di lavoro. Il datore non può interrompere il rapporto adducendo il mancato svolgimento della prova durante la malattia.
Caia è assunta al livello C1 per la funzione di manutentrice specializzata. Dopo 30 giorni di prova va in congedo obbligatorio di maternità (5 mesi). Al rientro, il CCNL rinnovato nel 2025 le attribuisce un ulteriore periodo di prova di 3 mesi. Caia, informata dalla Fit-Cisl, sa che questo periodo supplementare non è una proroga della prova originaria ma un istituto distinto: se al termine anche di questi 3 mesi non c’è recesso, è confermata a tempo indeterminato.
Sempronio, ausiliario F2, riceve il recesso in prova al 50° giorno (prova di 60 giorni). Pochi giorni prima aveva denunciato all’ANSFISA una criticità di sicurezza nell’impianto. Sempronio si rivolge all’Orsa Ferrovie per contestare il carattere ritorsivo del recesso. Il sindacato avvia una procedura di conciliazione. Se viene accertato il nesso causale con la denuncia, il recesso può essere dichiarato nullo dal giudice del lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un macchinista (livello B1)?
Per i livelli B e C, il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie (rinnovo 22 maggio 2025) prevede un periodo di prova di 90 giorni di lavoro effettivo. Malattia, infortunio e congedo parentale sospendono il computo e prolungano la prova di altrettanti giorni.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, il CCNL impone la forma scritta come condizione di validità del patto di prova. In assenza di clausola scritta, il rapporto si considera instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.
Cosa cambia dopo il congedo parentale rispetto alla prova?
Il rinnovo del 2025 ha introdotto una specifica novità: se il rapporto di lavoro è stato interrotto da un periodo di congedo parentale (maternità, paternità, congedo obbligatorio o facoltativo), al rientro il lavoratore ha diritto a un periodo di prova integrato di ulteriori 3 mesi.
Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
Durante il periodo di prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori (sesso, religione, sindacato) e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.
Il periodo di prova si computa nell'anzianità?
Sì, una volta superato positivamente il periodo di prova, i giorni di prova sono computati nell'anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali: scatti biennali, ferie, comporto malattia, preavviso e TFR.
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