Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Orario di lavoro, nastro lavorativo e straordinari: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

L’orario di lavoro nel settore ferroviario ha caratteristiche uniche rispetto ad altri comparti: il personale mobile (macchinisti, capitreno, personale di bordo) è soggetto a regole speciali di nastro lavorativo, riposi minimi e limiti di guida che derivano sia dalla normativa europea sia dalle disposizioni specifiche del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie.

In sintesi

Il CCNL fissa l’orario in 38 ore settimanali, calcolate per i turnisti come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese. Per il personale mobile il periodo di lavoro giornaliero va da 7 a 10 ore secondo il tipo di servizio; il riposo in residenza è di almeno 14 ore dopo un servizio diurno e 18 ore dopo un servizio nella fascia 0-5 (22 ore nei merci dopo due notturni consecutivi). Lo straordinario è maggiorato del 18%, 35% o 50%, entro 250 ore l’anno. Dal 1° agosto 2025 l’indennità notturna oraria è di 2,50 euro.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
D.lgs. 66/2003; direttive UE 2003/88/CE e 2005/47/CE (settore ferroviario)

Orario di lavoro CCNL Ferrovie: la tabella

Orario, riposi e compensi – CCNL Mobilità/Area Attività Ferroviarie (testo del 22 maggio 2025)
Voce Personale non mobile Personale mobile (treni)
Orario settimanale 38 ore; per i turnisti media nello sviluppo del turno, di norma nel mese; nei servizi accessori e di pulizia media su 4 mesi (fino a 6 con accordo aziendale) 38 ore medie
Periodo di lavoro giornaliero massimo 10 ore; 8 ore se interessa la fascia 0-5 (fino a 9 nei turni avvicendati) Da 7 a 10 ore secondo sezione, modulo di equipaggio e fascia oraria; 16-17 ore complessive per andata e ritorno con riposo fuori residenza
Riposo giornaliero 11 ore consecutive (fino a 8 in alcuni turni, con media di 11 ore) In residenza 14 ore dopo servizio diurno, 18 ore dopo servizio nella fascia 0-5 (merci: 16 e 18 ore, 22 dopo due notturni consecutivi); fuori residenza almeno 7 ore
Riposo settimanale Almeno 48 ore consecutive Almeno 48 ore consecutive (riducibili a 35 fino a 8 volte l’anno con accordo aziendale)
Limite straordinario 250 ore l’anno e 80 ore a trimestre, salvo i casi eccezionali dell’art. 28
Maggiorazioni straordinario 18% feriale diurno; 35% feriale notturno o festivo diurno; 50% festivo notturno (art. 74)
Indennità notturna 2,50 € per ora tra le 22 e le 6 (dal 1° agosto 2025)
Indennità domenicale 23,50 € oltre 2 ore di servizio, metà fino a 2 ore; 65 € la domenica di Pasqua
Assenza dalla residenza — 1,00 €/ora senza riposo fuori residenza, 2,60 €/ora con riposo fuori residenza, 1,00 €/ora accompagnamento notte (assenza di almeno 3 ore)

Nota: artt. 27, 28, 74, 75, 76 e 77 del testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025. I limiti del personale mobile cambiano per sezione (passeggeri a mercato, regionali, media-lunga percorrenza, merci, servizi a bordo) e possono essere modificati dagli accordi aziendali nei casi previsti dal CCNL.

Il quadro normativo: legge e CCNL a confronto

Il d.lgs. 66/2003, che recepisce la direttiva europea sull’orario di lavoro, fissa per tutti i lavoratori subordinati:

  • orario normale non superiore a 40 ore settimanali;
  • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
  • limite di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolato su un periodo di riferimento di 4 mesi (estendibile a 6 mesi dalla contrattazione collettiva).

Il CCNL Ferrovie migliora la legge su più fronti per il personale sedentario (riducendo l’orario a 38 ore) e introduce per il personale mobile una disciplina speciale più restrittiva sui riposi e sul nastro, in attuazione della direttiva 2005/47/CE specificamente rivolta al settore ferroviario mobile.

Distinzione fondamentale: la disciplina del nastro lavorativo e dei riposi minimi per il personale mobile è di derivazione sia contrattuale sia regolamentare (circolari ANSFISA). Il macchinista è soggetto anche alle norme tecniche di sicurezza che possono fissare limiti di guida più restrittivi di quelli contrattali.

Il nastro lavorativo del personale mobile

Il nastro lavorativo è la misura della durata complessiva del servizio, calcolata dal momento in cui il lavoratore mobile si mette a disposizione dell’impresa (presentazione al deposito, firma del turno) fino all’ultimo atto del servizio (consegna del mezzo, firma di fine turno). Non coincide necessariamente con il tempo di guida o accompagnamento effettivo.

Il CCNL parla di periodo di lavoro giornaliero e fissa limiti diversi per ogni sezione del personale mobile. Nei servizi passeggeri di media-lunga percorrenza, per esempio, il massimo è 10 ore per i servizi diurni con due agenti in cabina o con personale di bordo, 8 ore e 30 minuti con un solo macchinista, 7 o 8 ore se il servizio interessa la fascia 0-5; con un riposo fuori residenza le due giornate di andata e ritorno non superano 17 ore complessive. Nel periodo di lavoro possono rientrare:

  • tempi di condotta o accompagnamento (attività principali);
  • tempi di attesa in stazione intermedia o di nodo;
  • tempi di trasferimento da o per il deposito;
  • pause obbligatorie di riposo durante il servizio.

Per il personale mobile è straordinario il lavoro che eccede il periodo di lavoro giornaliero programmato, oppure quello reso nei giorni di riposo e non recuperato (art. 28).

Riposi e tutele specifiche per la sicurezza

L’industria ferroviaria è classificata come settore a rischio per l’incidenza dell’affaticamento del conducente (fatigue) sulla sicurezza dell’esercizio. Il CCNL, anche a seguito del rinnovo del 2025, ha fissato standard di riposo superiori a quelli previsti dalla legge generale per i lavoratori mobili:

  • 14 ore di riposo in residenza dopo un servizio diurno (16 nei servizi merci);
  • 18 ore di riposo in residenza dopo un servizio che interessa la fascia 0-5; nei servizi merci 22 ore dopo ciascuno di due servizi notturni consecutivi;
  • riposo fuori residenza di almeno 7 ore consecutive, in numero limitato (per esempio nei servizi a mercato al massimo 2 tra due riposi settimanali e 5 nel mese);
  • riposo settimanale di almeno 48 ore consecutive, programmato di norma il 6° giorno.

Dal 1° agosto 2025 il personale mobile riceve un compenso per ogni ora di assenza dalla residenza: 1,00 euro nei servizi senza riposo fuori residenza, 2,60 euro con riposo fuori residenza, 1,00 euro nell’accompagnamento notte (art. 77).

Indennità di turno, notte e domenicale

Dal 1° agosto 2025 il CCNL ha ridefinito le indennità legate alle condizioni di svolgimento del servizio:

  • Lavoro notturno: 2,50 euro per ogni ora prestata in orario notturno;
  • Lavoro domenicale: 23,50 euro per ogni domenica lavorata; 65,00 euro per la domenica di Pasqua;
  • Indennità di turno: per ogni giornata di presenza 2,20 euro nei turni avvicendati nelle 24 ore, 2,45 euro nei turni non cadenzati, 1,30 euro nei turni in seconda (art. 81);
  • Indennità per assenza dalla residenza: 1,00 o 2,60 euro l’ora secondo il tipo di servizio (art. 77).

Flessibilità dell’orario e accordi di secondo livello

Il CCNL consente, tramite accordi aziendali, di adottare regimi di flessibilità dell’orario di lavoro: nei periodi di maggiore traffico (estate, festività) l’anno può essere diviso in tre periodi di non più di 4 mesi ciascuno, nei quali la media resta di 38 ore con settimane fino a 46 ore e non sotto le 30 ore (art. 27, punto 1.2). I lavoratori mantengono la retribuzione mensile ordinaria durante tutto il periodo di flessibilità.

Casi pratici

Tizio — Macchinista con nastro ecceduto

Tizio è di turno su un Intercity con partenza alle 6:00 e un periodo di lavoro giornaliero programmato di 9 ore. Per un guasto il treno accumula ritardo e Tizio finisce alle 15:30, mezz’ora oltre il programmato: per il personale mobile è straordinario il lavoro che eccede il periodo programmato, pagato con la maggiorazione del 18% (feriale diurno). Entro il mese successivo l’azienda può proporgli di recuperarlo, se lui accetta.

Caia — Capotreno su servizio notturno

Caia, capotreno di un servizio regionale, termina alle ore 2:00 un servizio che interessa la fascia 0-5. Il CCNL le garantisce almeno 18 ore di riposo in residenza: il turno successivo non può iniziare prima delle 20:00 dello stesso giorno. Se l’azienda le programma un turno alle 18:00, il riposo minimo contrattuale non è rispettato.

Sempronio — Personale fisso con flessibilità d’orario

Sempronio lavora come tecnico di manutenzione (livello C1) in un impianto soggetto a picchi di attività nella stagione estiva. L’accordo aziendale divide l’anno in tre periodi di 4 mesi: da maggio ad agosto lavora due mesi a 42 ore e due a 34 ore, con una media di 38 ore nel periodo e senza superare le 46 ore in una settimana. La retribuzione mensile resta invariata in tutti i mesi; le ore oltre il regime concordato sono straordinario.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore lavora a settimana un macchinista?
L’orario contrattuale è di 38 ore settimanali medie. Il periodo di lavoro di una singola giornata va da 7 a 10 ore secondo il tipo di servizio e il numero di agenti in cabina (art. 27 del CCNL).
Cos’è il nastro lavorativo?
È la durata complessiva del servizio giornaliero, che il CCNL chiama periodo di lavoro giornaliero. Per il personale mobile il massimo va da 7 a 10 ore secondo sezione, modulo di equipaggio e fascia oraria; le ore oltre il periodo programmato sono straordinario.
Qual è il riposo minimo dopo un turno notturno?
Dopo un servizio che interessa la fascia 0-5 il riposo in residenza è di almeno 18 ore; dopo un servizio diurno almeno 14 ore (16 nei servizi merci). Nei merci, dopo due servizi notturni consecutivi, il riposo sale a 22 ore dopo ciascuno.
Come viene retribuito lo straordinario?
Il CCNL prevede maggiorazioni: 18% per lo straordinario diurno feriale, 35% per lo straordinario notturno o festivo diurno, 50% per lo straordinario notturno festivo.
Il personale ferroviario è escluso dal d.lgs. 66/2003?
No, ma il d.lgs. 66/2003 prevede deroghe per i lavoratori del trasporto su rotaia. Il CCNL applica tali deroghe con norme più dettagliate e in molti casi più protettive di quelle legali generali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. I valori delle indennità (notturna, domenicale) sono quelli decorrenti dal 1° agosto 2025. Limiti di lavoro giornaliero e riposi sono quelli dell’art. 27 del testo del CCNL del 22 maggio 2025. Per dettagli aggiornati consultare Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie o un consulente del lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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