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Ultimo aggiornamento: 30 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO fissa l'orario normale a 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Dal rinnovo 2025 è possibile articolarle su 4 giorni con accordo aziendale. Lo straordinario diurno è maggiorato del 25-30%, quello notturno del 40-75%. Prevista specifica disciplina della flessibilità per il settore CRM/BPO.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

CCNL Call Center e BPO: orario di lavoro, turni e straordinari 2026

Orario settimanale, turni notturni, straordinari e nuova flessibilità su quattro giorni: la disciplina dell’orario nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO dopo il rinnovo dell’11 novembre 2025.

In sintesi

Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Dal rinnovo del novembre 2025 è possibile articolarle su 4 giorni con accordo aziendale. Lo straordinario diurno è maggiorato del 25-30%, quello notturno del 40-75%. Il limite annuo dello straordinario è di 250 ore. Il lavoro da remoto è equiparato a quello in sede.

Dati contrattuali

CCNL applicabile
Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
Parti firmatarie
Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
Ultimo rinnovo
11 novembre 2025
Vigenza
Trienni 2023-2025 e 2026-2028
Ambito
Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

Tabella riepilogativa

Orario e maggiorazioni per straordinario – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
Tipologia Disciplina
Orario normale settimanale 40 ore su 5 o 6 giorni (o 4 giorni con accordo aziendale)
Straordinario diurno Maggiorazione del 25-30%
Straordinario notturno Maggiorazione del 40-75%
Limite annuo straordinario 250 ore
Lavoro notturno ordinario Maggiorazione specifica prevista dal CCNL
Lavoro festivo Maggiorazione specifica (recupero o compensazione)
Lavoro da remoto Equiparato a quello in sede; stabilizzabile con accordo aziendale

L’orario normale nel settore CRM/BPO

Il CCNL Telecomunicazioni fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque o sei giorni (art. sugli orari di lavoro). La norma di legge di riferimento è il d.lgs. 66/2003, che fissa la durata massima dell’orario di lavoro a 48 ore medie settimanali su un periodo di riferimento di quattro mesi (elevabile sino a sei mesi dalla contrattazione).

Il settore dei call center è caratterizzato da orari di servizio molto ampi (spesso 7 giorni su 7, dalle 7:00 alle 24:00), il che rende necessaria un’organizzazione su turni. La turnazione può prevedere:

  • turni a rotazione (mattina, pomeriggio, sera);
  • turni notturni per i servizi con copertura h24;
  • turni festivi e del week-end;
  • turni spezzati (split shift) in alcuni casi regolati dagli accordi aziendali.

La settimana corta su quattro giorni

Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto la possibilità di articolare le 40 ore settimanali su quattro giorni lavorativi, purché ci sia un accordo aziendale tra azienda e rappresentanze sindacali. Questa disposizione risponde sia alle esigenze di conciliazione vita-lavoro dei dipendenti sia ai picchi di traffico tipici del settore. Le modalità operative (quali turni, quali reparti, rotazione) sono demandate alla contrattazione di secondo livello.

Straordinario: limiti e maggiorazioni

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre le 40 ore settimanali. Il CCNL fissa il limite annuo a 250 ore. Le maggiorazioni si applicano sulla retribuzione ordinaria oraria:

  • Straordinario diurno: maggiorazione del 25-30%;
  • Straordinario notturno: maggiorazione del 40-75%, a seconda che sia lavorativo o festivo;
  • Le maggiorazioni si cumulano con l’eventuale indennità di turno notturno per i lavoratori che svolgono servizio notturno come orario normale.

Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore di lavoro. Il dipendente non può essere obbligato a effettuare straordinario oltre i limiti di legge (d.lgs. 66/2003) e contrattuali.

Lavoro notturno: tutele specifiche

Il lavoro notturno, definito dalla legge come l’attività svolta tra le 24:00 e le 5:00 (con possibilità di allargamento contrattuale), è soggetto a specifiche tutele ai sensi del d.lgs. 66/2003 e del CCNL:

  • il lavoratore notturno non può prestare più di 8 ore medie nelle 24 ore su un periodo di riferimento;
  • ha diritto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica;
  • le lavoratrici in gravidanza e nel primo anno di vita del figlio non possono essere adibite al lavoro notturno (art. 53, d.lgs. 151/2001);
  • il CCNL prevede maggiorazioni economiche per il lavoro notturno ordinario.

Lavoro da remoto e smart working nel call center

Il rinnovo del novembre 2025 ha dedicato specifica attenzione al lavoro da remoto, equiparandolo esplicitamente al lavoro in sede e consentendone la stabilizzazione tramite accordi aziendali. La disciplina di riferimento è la legge 81/2017 (lavoro agile). Per gli operatori di call center che lavorano da casa si applicano le stesse tutele contrattuali in materia di orario, straordinario e disconnessione.

Casi pratici

Tizio – Straordinario non autorizzato
Tizio è operatore inbound di livello 2 e lavora su turni di 8 ore. In una settimana particolarmente intensa il supervisore gli chiede di trattenere al lavoro 2 ore in più per due giorni consecutivi senza formalizzare l’autorizzazione. Tizio svolge le ore aggiuntive (totale 44 ore settimanali). Il datore è tenuto a corrispondere la maggiorazione del 25-30% per le 4 ore straordinarie, anche se non sono state formalmente autorizzate: l’accettazione tacita della prestazione produce l’obbligo di pagamento.
Caia – Turno notturno e maggiorazioni
Caia lavora su turno notturno stabile (23:00-7:00) in un call center con servizio h24. Percepisce l’indennità di turno notturno prevista dal CCNL sulla propria retribuzione base. Un sabato viene richiesta per 2 ore in più rispetto all’orario del turno: tali ore sono straordinarie notturne festive e beneficiano della maggiorazione massima (75%), cumulata con l’indennità di turno.
Sempronio – Accordo sulla settimana da 4 giorni
L’azienda di Sempronio aderisce alla nuova possibilità contrattuale della settimana su 4 giorni. Viene siglato un accordo aziendale con il sindacato: 10 ore al giorno per 4 giorni, con il quinto giorno libero. Sempronio beneficia di un giorno in più di riposo settimanale. L’accordo chiarisce che le ore svolte oltre le 8 giornaliere (non oltre le 40 settimanali) non sono straordinario ma parte dell’orario normale ridistribuito.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. Con accordo aziendale è ora possibile distribuirle su 4 giorni (novità del rinnovo novembre 2025).
Quale maggiorazione spetta per il lavoro straordinario?
Straordinario diurno: 25-30%; straordinario notturno: 40-75%. Il limite annuo è di 250 ore.
Il lavoro notturno ha una disciplina specifica?
Sì. Il CCNL prevede maggiorazioni economiche per il lavoro notturno. Il d.lgs. 66/2003 limita l’orario notturno a 8 ore medie nelle 24 e obbliga alla sorveglianza sanitaria. Le lavoratrici in gravidanza non possono essere adibite al lavoro notturno.
Il lavoratore di call center può lavorare da remoto?
Sì. Il rinnovo del novembre 2025 ha equiparato il lavoro da remoto a quello in sede e ne ha consentito la stabilizzazione tramite accordi aziendali, nel rispetto della legge 81/2017 sul lavoro agile.
Cosa sono le clausole di flessibilità specifiche per il CRM/BPO?
Il CCNL prevede specifiche clausole di flessibilità per il settore CRM/BPO, legate alle esigenze operative dei call center (picchi di traffico, festività, orari estesi). Le modalità sono definite dagli accordi aziendali nel rispetto dei limiti CCNL e del d.lgs. 66/2003.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Le maggiorazioni per straordinario indicate si basano sul testo contrattuale vigente. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque o sei giorni. Con il rinnovo del novembre 2025 è possibile, tramite accordo aziendale, articolare le 40 ore su quattro giorni lavorativi anziché cinque.

Quale maggiorazione spetta per il lavoro straordinario?

Il CCNL prevede una maggiorazione del 25-30% per lo straordinario diurno e del 40-75% per quello notturno, a seconda delle condizioni (festivo, notturno, combinazione turno notturno-festivo). Il limite annuo dello straordinario è 250 ore.

Il lavoro notturno ha una disciplina specifica nel settore call center?

Sì. Il CCNL prevede maggiorazioni per il lavoro notturno (di norma dalle 22:00 alle 6:00), sia per il lavoro notturno ordinario che per quello straordinario. La legge 532/1999 e il d.lgs. 66/2003 fissano i limiti legali per i lavoratori notturni, che il CCNL integra con maggiorazioni economiche e tutele specifiche.

Il lavoratore di call center può lavorare da remoto?

Sì. Il rinnovo del novembre 2025 ha esplicitamente equiparato il lavoro da remoto a quello in sede e ha previsto che possa essere stabilizzato tramite accordi aziendali. La disciplina del lavoro agile si basa sulla legge 81/2017, con le integrazioni contrattuali del settore.

Cosa sono le clausole di flessibilità specifiche per il CRM/BPO?

Il CCNL prevede per il settore CRM/BPO specifiche clausole di flessibilità dell'orario, legate alle esigenze operative dei call center (picchi di traffico, festività, orari di servizio estesi). Le modalità operative sono definite dalla contrattazione aziendale nel rispetto dei limiti del CCNL e della legge (d.lgs. 66/2003).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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