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La guida
Periodo di prova del socio lavoratore di cooperativa
Il periodo di prova nel lavoro cooperativo segue le durate e le regole del CCNL di settore applicabile, ma con una peculiarità cruciale: il recesso durante la prova ha effetto sul rapporto di lavoro e, di regola, anche sul rapporto associativo.
La durata del periodo di prova è fissata dal CCNL di settore indicato nel regolamento interno. Deve essere pattuita per iscritto nella lettera di ammissione a socio o nel contratto di lavoro. Il recesso durante la prova scioglie sia il rapporto lavorativo sia, di norma, il rapporto associativo; il socio ha comunque diritto al TFR maturato e alla liquidazione della quota.
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Il periodo di prova nel lavoro cooperativo: doppio effetto
Il periodo di prova per il socio lavoratore ha la stessa funzione che nel lavoro ordinario: consentire alla cooperativa di valutare le attitudini del lavoratore e al lavoratore di verificare la corrispondenza del lavoro alle proprie aspettative. Le durate e le condizioni sono quelle del CCNL di settore richiamato dal regolamento interno.
La peculiarità cooperativistica è il doppio effetto del recesso: la cessazione del rapporto di lavoro durante la prova comporta, di regola, anche la cessazione del rapporto associativo. Lo statuto della cooperativa può tuttavia prevedere che il socio in prova, in caso di mancato superamento della prova, rimanga socio non lavoratore (se lo statuto contempla tale categoria), ma ciò deve essere espressamente previsto.
Forma scritta e contenuto della clausola
La clausola del periodo di prova deve risultare per iscritto, nella lettera di ammissione a socio o nel contratto di lavoro allegato. Deve indicare:
- la durata del periodo, in conformità al CCNL di settore e al livello di inquadramento;
- il livello di inquadramento attribuito;
- le mansioni oggetto della valutazione.
In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato senza periodo di prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.
Sospensione del periodo di prova
Il periodo di prova si sospende, e conseguentemente si prolunga, nei casi previsti dal CCNL di settore applicabile. In generale i CCNL prevedono la sospensione per:
- malattia e infortunio;
- ferie (se usufruibili durante la prova secondo il CCNL);
- congedo di maternità obbligatoria e paternità obbligatoria.
La sospensione tutela il socio lavoratore dal recesso «furbesco» durante un periodo di assenza giustificata.
Quanto dura la prova
La durata è quella del CCNL di settore richiamato nel regolamento interno della cooperativa (art. 6 L. 142/2001) e cambia da contratto a contratto, di solito in base al livello di inquadramento. Per un esempio vedi la scheda sul periodo di prova nelle cooperative edili. La clausola di prova deve indicare la durata in coerenza con quel contratto e con il livello assegnato.
Effetti del recesso durante la prova
Il recesso durante il periodo di prova — da parte della cooperativa o del socio — produce i seguenti effetti:
- Estinzione del rapporto di lavoro: immediata, senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
- Liquidazione del TFR: deve essere corrisposto integralmente sull’intera durata del rapporto (art.2120 c.c.).
- Cessazione del rapporto associativo: salvo diversa previsione statutaria, il socio perde anche la qualità di associato; la cooperativa rimborsa la quota versata nei termini previsti dallo statuto.
Il recesso discriminatorio o ritorsivo è nullo anche durante la prova: il socio può impugnarlo entro 60 giorni dalla comunicazione davanti al Giudice del Lavoro.
Casi pratici
Domande frequenti
La cooperativa può recedere liberamente durante il periodo di prova del socio lavoratore?
Il socio lavoratore in prova ha diritto al TFR?
La malattia durante la prova sospende il computo?
Il periodo di prova deve essere scritto anche per il socio lavoratore?
Cosa succede se la cooperativa recede durante la prova per motivi discriminatori?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Fare riferimento al testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa per le durate esatte del periodo di prova. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.