Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI articolo precedente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La collocazione e la funzione dell'articolo 27
L'articolo 27 chiude la legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed è quella che i giuristi definiscono una norma finale o di chiusura. Non contiene precetti sostanziali sui modi di acquisto, perdita o riacquisto della cittadinanza, ma assolve una funzione tecnica indispensabile: stabilisce il momento dal quale la legge produce i suoi effetti. Ogni legge ha bisogno di una disposizione che ne segni l'entrata in vigore, perché è da quel momento che le sue regole diventano obbligatorie e applicabili. Senza una norma simile resterebbe incerto a partire da quando i diritti e gli obblighi previsti dal testo possono essere fatti valere.
L'entrata in vigore a sei mesi: una vacatio legis ampliata
Il cuore della disposizione è la regola sull'entrata in vigore: la legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un termine di vacatio legis più lungo di quello ordinario, che di norma è di quindici giorni dalla pubblicazione. La scelta di un periodo così esteso non è casuale: una riforma organica come quella della cittadinanza richiede tempo affinché amministrazioni, uffici dello stato civile, consolati e cittadini possano conoscere le nuove regole e adeguarsi. Il legislatore ha quindi voluto un intervallo ampio tra la pubblicazione e l'effettiva applicazione della disciplina.
Perché un termine più lungo del consueto
La dilatazione della vacatio legis riflette la complessità della materia. La legge n. 91 del 1992 ha riscritto in modo sistematico le regole sulla cittadinanza, superando la disciplina previgente. Un cambiamento di tale portata incide su procedimenti, modulistica, prassi degli uffici e situazioni individuali in corso. I sei mesi servono a evitare un passaggio brusco, consentendo agli operatori di prepararsi e ai cittadini di orientarsi. È un esempio di come il momento dell'entrata in vigore non sia un dettaglio formale, ma una scelta di politica legislativa volta a garantire ordine e certezza nell'applicazione delle nuove norme.
La clausola di inserimento nella Raccolta ufficiale
L'articolo prosegue con la clausola secondo cui la legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È una formula consueta nella parte conclusiva delle leggi, che attesta l'ufficialità e la conservazione del testo nella raccolta degli atti normativi dello Stato. Il sigillo dello Stato e l'inserimento nella Raccolta ufficiale conferiscono al testo la veste solenne propria degli atti legislativi, garantendone l'autenticità. Si tratta di adempimenti formali che accompagnano la vita di ogni legge e ne confermano la piena appartenenza all'ordinamento.
La formula esecutiva
Segue la formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la legge e di farla osservare come legge dello Stato. È la clausola con cui si afferma la natura cogente del testo e si impone a tutti i destinatari, e in particolare ai pubblici poteri, il dovere di darvi attuazione. La formula non aggiunge contenuti precettivi nuovi, ma ribadisce in modo solenne l'obbligatorietà generale della legge. È una componente tipica della parte finale degli atti legislativi italiani, che sancisce il passaggio dell'atto dalla fase di formazione a quella di piena vigenza ed efficacia.
Le firme e la datazione
La disposizione si chiude con la datazione, «Data a Roma, addì 5 febbraio 1992», e con le firme istituzionali: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli affari esteri e il visto del Guardasigilli. Queste sottoscrizioni rispecchiano il procedimento di formazione e promulgazione della legge e ne attestano la regolare adozione da parte degli organi competenti. Anche questo è un elemento formale, ma di rilievo, perché documenta la provenienza dell'atto e la sua conformità al procedimento costituzionale di produzione legislativa.
Rilievo pratico e raccordo con la riforma 2025
Per il lettore interessato alla cittadinanza, l'articolo 27 ha un valore essenzialmente storico e ricostruttivo: fissa il punto di partenza temporale dell'intera disciplina del 1992. Va però ricordato che, da allora, la legge è stata più volte modificata, da ultimo con la riforma del 2025, che ha introdotto novità rilevanti come il limite generazionale allo ius sanguinis e il requisito linguistico per le concessioni. L'entrata in vigore di tali modifiche è regolata dalle rispettive date previste dai provvedimenti che le hanno introdotte, e non dall'articolo 27, che resta riferito al testo originario del 1992. Conoscere questa distinzione aiuta a collocare correttamente nel tempo le varie versioni della normativa.
Casi pratici
Caso 1: Decorrenza dei sei mesi
Tizio, studioso di diritto, deve stabilire da quando la legge n. 91 del 1992 è divenuta applicabile. Consultando l'articolo 27, verifica che la legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: è da quel momento, e non dalla data della pubblicazione, che le sue regole sono diventate obbligatorie.
Caso 2: Individuare la versione applicabile
Caia deve capire quali norme sulla cittadinanza si applichino al suo caso. Comprende che l'articolo 27 fissa l'entrata in vigore del testo originario del 1992, ma che le modifiche successive, come quelle della riforma 2025, hanno proprie date di efficacia. Per la sua pratica deve quindi fare riferimento alla versione vigente al momento rilevante.
Caso 3: Valore della formula esecutiva
Sempronio, funzionario di un ufficio dello stato civile, si interroga sull'obbligo di applicare la legge. L'articolo 27, con la formula esecutiva, impone a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato: ciò conferma il dovere dell'ufficio di darvi attuazione una volta entrata in vigore.
Domande frequenti
Quando è entrata in vigore la legge sulla cittadinanza del 1992?
L'articolo 27 stabilisce che la legge n. 91 del 1992 entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. È un periodo di vacatio legis più lungo di quello ordinario di quindici giorni, scelto per consentire l'adeguamento di uffici e cittadini.
Perché la vacatio legis è di sei mesi e non di quindici giorni?
Per la complessità della riforma. La legge ha riscritto in modo organico la disciplina della cittadinanza, incidendo su procedimenti, prassi e situazioni in corso. Un intervallo ampio ha permesso ad amministrazioni, consolati e cittadini di conoscere le nuove regole e prepararsi alla loro applicazione.
L'articolo 27 disciplina anche le modifiche introdotte nel 2025?
No. L'articolo 27 fissa l'entrata in vigore del testo originario del 1992. Le modifiche successive, come quelle della riforma 2025, hanno proprie date di efficacia stabilite dai provvedimenti che le hanno introdotte. Vanno quindi consultate quelle date per le novità più recenti.
Cosa significa la formula esecutiva contenuta nell'articolo?
È la clausola con cui si impone a chiunque spetti di osservare la legge e di farla osservare come legge dello Stato. Non aggiunge nuovi precetti, ma ribadisce in modo solenne l'obbligatorietà generale del testo, rivolta in particolare ai pubblici poteri tenuti a darvi attuazione.