- L'art. 47 disciplina la retrocessione parziale dei beni espropriati.
- Opera quando l'opera è realizzata ma alcuni beni non sono stati utilizzati.
- L'espropriato può chiedere la restituzione dei beni non serviti all'opera.
- L'amministrazione individua i beni non più necessari.
- Va distinta dalla retrocessione totale (art. 46).
Testo dell'articoloVigente
Art. 47 T.U. Espropriazione — La retrocessione parziale
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Quando è stata realizzata l’opera pubblica o di pubblica utilità, l’espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo.
2. Entro i tre mesi successivi, l’espropriato invia copia della sua originaria istanza all’autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni.
3. Se non vi è l’indicazione dei beni, l’espropriato può chiedere all’autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità.
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 47 disciplina la retrocessione parziale, che consente all'espropriato di riacquistare i beni o le porzioni che, pur espropriati, non siano stati utilizzati per l'opera e non servano più allo scopo. La norma evita che l'amministrazione trattenga beni eccedenti rispetto alle reali necessità dell'opera, oltre il sacrificio giustificato dalla pubblica utilità.
Il presupposto: l'opera realizzata
A differenza della retrocessione totale (art. 46), che presuppone l'opera non realizzata, la retrocessione parziale opera quando l'opera è stata eseguita, ma una parte dei beni espropriati è risultata non necessaria. Si tratta di beni acquisiti in eccesso rispetto a quanto effettivamente impiegato.
L'individuazione dei beni non utilizzati
Realizzata l'opera, l'amministrazione individua e dichiara quali beni o porzioni non siano stati utilizzati e non servano più allo scopo. Su tali beni si apre la possibilità di retrocessione a favore dell'originario espropriato, che ha interesse a riacquistarli.
Il diritto dell'espropriato
L'espropriato può chiedere la retrocessione dei beni non utilizzati, dietro pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri di legge. Come per la retrocessione totale, non si tratta di una restituzione gratuita, ma di un riacquisto a condizioni stabilite.
La procedura
La retrocessione parziale segue le disposizioni comuni dettate dall'art. 48, che ne disciplinano il corrispettivo, le modalità e i termini. L'iniziativa dell'interessato e l'individuazione dei beni non serviti sono i presupposti per l'avvio del procedimento di retrocessione.
La distinzione dalla retrocessione totale
La differenza con la retrocessione totale è netta: questa riguarda il caso in cui l'opera non sia stata realizzata, restituendo all'espropriato l'intero bene; la retrocessione parziale presuppone invece l'opera eseguita e riguarda i soli beni eccedenti rimasti inutilizzati. I presupposti e l'oggetto sono quindi diversi, ma entrambe le figure rispondono al medesimo principio: il sacrificio della proprietà è giustificato solo nei limiti di quanto effettivamente serve all'opera, e ciò che eccede deve poter tornare al privato.
Profili pratici e tutela
Per l'espropriato è importante verificare, a opera realizzata, quali beni siano rimasti inutilizzati e attivarsi per chiederne la retrocessione. In caso di inerzia o diniego dell'amministrazione, la posizione dell'interessato è tutelabile davanti al giudice competente secondo la natura della pretesa. La retrocessione parziale consente di recuperare porzioni di bene altrimenti definitivamente perdute pur senza utilità per l'opera.
Casi pratici
Caso 1: Beni eccedenti
Realizzata la strada, una porzione del fondo espropriato a Tizio resta inutilizzata: Tizio chiede la retrocessione parziale di quella porzione.
Caso 2: Individuazione dei beni non serviti
L'amministrazione dichiara quali beni espropriati a Caio non sono stati impiegati per l'opera, aprendo la possibilità di retrocessione.
Caso 3: Diniego contestato
Il Comune nega la retrocessione di un'area inutilizzata: Sempronio fa valere il proprio diritto davanti al giudice competente.
Domande frequenti
Cos'è la retrocessione parziale?
Il diritto dell'espropriato a riacquistare i beni espropriati ma non utilizzati per l'opera, che non servono più allo scopo.
In cosa differisce dalla totale?
La totale riguarda l'opera non realizzata e l'intero bene; la parziale presuppone l'opera eseguita e i soli beni eccedenti inutilizzati.
La restituzione è gratuita?
No: l'espropriato paga un corrispettivo determinato secondo i criteri di legge, applicando le disposizioni comuni dell'art. 48.
Chi individua i beni non utilizzati?
L'amministrazione, una volta realizzata l'opera, dichiara quali beni non siano stati impiegati e non servano più allo scopo.
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