Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 T.U. Espropriazione – Pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto e’ disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Oggetto e ratio
L'art. 29 disciplina il pagamento dell'indennità quando la sua misura sia stata determinata all'esito di un procedimento giurisdizionale. La norma coordina la fase amministrativa del procedimento espropriativo con quella processuale, assicurando che la quantificazione stabilita dal giudice trovi attuazione nel pagamento all'avente diritto.
L'intervento del giudice
Quando il proprietario o altro avente diritto contesta la misura dell'indennità con l'opposizione alla stima (art. 54), è il giudice, di regola la Corte d'appello, a determinarne l'ammontare definitivo. La decisione giurisdizionale sostituisce o integra la determinazione amministrativa sull'importo del ristoro.
Il pagamento conseguente
Definita in sede giurisdizionale la misura dell'indennità, si procede al pagamento di quanto stabilito, tenendo conto delle somme eventualmente già corrisposte o depositate. Il sistema garantisce che il privato riceva il ristoro nella misura riconosciuta dal giudice.
Il rapporto con il deposito
Quando le somme erano state depositate in attesa della definizione, la decisione del giudice consente di procedere allo svincolo a favore dell'avente diritto, nella misura accertata. Il deposito assolve così la sua funzione di garanzia fino alla definitiva determinazione giudiziale.
Il riparto tra le competenze
La norma conferma il riparto di giurisdizione proprio della materia: la quantificazione dell'indennità appartiene al giudice ordinario, mentre la legittimità degli atti del procedimento è sindacata dal giudice amministrativo. Il pagamento dell'art. 29 dà esecuzione alla pronuncia sull'indennità.
La certezza del ristoro
Collegando il pagamento all'esito del giudizio, l'art. 29 assicura la certezza del ristoro: una volta definita giudizialmente la misura, l'avente diritto può ottenere quanto stabilito, e la vicenda indennitaria si chiude. È un presidio dell'effettività della tutela patrimoniale del privato, perché impedisce che la contestazione sull'ammontare si traduca in un indefinito differimento del pagamento. La pronuncia del giudice fissa in modo stabile la misura del dovuto e fonda il diritto del privato a percepirla, se del caso anche in via esecutiva nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
Profili pratici e tutela
Per il privato che ha agito in opposizione alla stima, l'art. 29 segna il momento in cui la pronuncia favorevole si traduce in pagamento. È importante far valere prontamente la decisione per ottenere lo svincolo o il pagamento della differenza riconosciuta. La fase esecutiva del pagamento si svolge secondo le regole proprie, nel rispetto del giudicato sull'indennità.
Casi pratici
Caso 1: Indennità rideterminata dal giudice
La Corte d'appello accoglie l'opposizione di Tizio e rideterma in aumento l'indennità: si procede al pagamento di quanto stabilito.
Caso 2: Svincolo dopo la sentenza
Le somme depositate per il bene di Caio sono svincolate a suo favore nella misura accertata dal giudice.
Caso 3: Pagamento della differenza
Riconosciuto un valore superiore, a Sempronio è corrisposta la differenza rispetto a quanto già depositato.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 29?
Quando la misura dell'indennità è stata determinata all'esito di un procedimento giurisdizionale, di regola davanti alla Corte d'appello.
Chi determina l'indennità in giudizio?
Il giudice ordinario, in sede di opposizione alla stima; la decisione fissa l'ammontare definitivo del ristoro.
Cosa accade alle somme depositate?
Sono svincolate a favore dell'avente diritto nella misura accertata dal giudice.
Si tiene conto di quanto già pagato?
Sì: il pagamento avviene tenendo conto delle somme già corrisposte o depositate, con eventuale conguaglio.