← Torna a Processo Amministrativo (D.Lgs 104/2010)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
  • Presupposto è il pregiudizio grave e irreparabile che dall'esecuzione può derivare, valutati i motivi proposti.
  • La misura è disposta con ordinanza in camera di consiglio.
  • Il procedimento segue, in quanto applicabili, le regole cautelari del libro II, titolo II.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 98 Codice del Processo Amministrativo — Misure cautelari

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.

Commento

La tutela cautelare in fase di gravame

L'art. 98 disciplina le misure cautelari nel giudizio di impugnazione. Poiché la sentenza di primo grado è di regola immediatamente esecutiva, chi la impugna può avere interesse a paralizzarne temporaneamente gli effetti in attesa della decisione sul gravame. La norma consente perciò al giudice dell'impugnazione, su istanza di parte, di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata e di adottare le altre opportune misure cautelari.

Il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile

La sospensione non è automatica: presuppone che dall'esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile per la parte istante. Il giudice valuta congiuntamente questo profilo, di natura cautelare, e i motivi di impugnazione proposti, in una delibazione sommaria della loro consistenza. Si tratta della tradizionale combinazione tra periculum in mora e fumus, calata però nella peculiare struttura del giudizio di gravame, dove ad essere sospesa è una pronuncia giurisdizionale e non un provvedimento amministrativo.

Il rapporto con l'art. 111

L'incipit della norma fa salvo quanto disposto dall'art. 111 in tema di esecutività della sentenza appellata: il sistema coordina la regola generale dell'esecutività con la possibilità di sospensione cautelare, evitando sovrapposizioni. La misura dell'art. 98 opera dunque come strumento eccezionale di contenimento degli effetti della sentenza in pendenza dell'impugnazione.

Forma e procedimento

La decisione è assunta con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni cautelari del libro II, titolo II, in quanto applicabili: si richiamano così le regole su istanza, contraddittorio camerale, eventuale misura provvisoria e successiva trattazione collegiale. Il rinvio assicura uniformità tra la tutela cautelare di primo grado e quella in appello.

Profili pratici

L'istanza cautelare in appello va motivata in modo specifico sul pregiudizio grave e irreparabile, non bastando il generico interesse a non eseguire la sentenza. È utile documentare gli effetti concreti dell'esecuzione e collegarli ai motivi di gravame, così da offrire al collegio elementi sia sul periculum sia sulla plausibilità dell'impugnazione.

Misura monocratica e bilanciamento degli interessi

Accanto alla decisione collegiale, il rinvio alle regole cautelari del libro II consente, nei casi di estrema gravità e urgenza, l'adozione di misure monocratiche provvisorie da parte del presidente, poi confermate o revocate dal collegio. La valutazione del giudice dell'impugnazione implica un bilanciamento tra l'interesse della parte istante a non subire un pregiudizio irreparabile e l'interesse, pubblico o privato, alla stabilità e all'esecuzione della sentenza di primo grado. Tale ponderazione, tipica della tutela cautelare, deve emergere dalla motivazione dell'ordinanza.

Casi pratici

Caso 1: La sospensione dell'esecutività

Tizio appella la sentenza che gli impone la demolizione di un'opera: chiede e ottiene la sospensione dell'esecutività, perché l'abbattimento immediato gli causerebbe un danno irreparabile prima della decisione di appello.

Caso 2: L'istanza respinta per difetto di periculum

Caia chiede la sospensione ma allega solo un danno economico facilmente ristorabile: il collegio respinge l'istanza per assenza di pregiudizio grave e irreparabile.

Caso 3: La camera di consiglio

Il Consiglio di Stato fissa la camera di consiglio e, valutati i motivi e il periculum, dispone con ordinanza le misure cautelari opportune in attesa dell'udienza di merito.

Domande frequenti

Posso bloccare gli effetti della sentenza che ho appellato?

Sì, chiedendo al giudice dell'impugnazione la sospensione dell'esecutività, se dall'esecuzione deriva un pregiudizio grave e irreparabile.

Cosa valuta il giudice?

I motivi di impugnazione proposti e il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione.

Con quale atto si decide?

Con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

Quali regole si applicano al procedimento?

Quelle cautelari del libro II, titolo II, in quanto applicabili.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.