In sintesi
- Nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo il ricorso va depositato nella segreteria del giudice adito a pena di decadenza.
- Il termine è di trenta giorni dall'ultima notificazione eseguita ai sensi dell'art. 45.
- Al deposito vanno uniti copia della sentenza impugnata e prova delle notificazioni eseguite.
- Notifica e deposito sono due adempimenti distinti: l'impugnazione si perfeziona solo con entrambi, nei rispettivi termini.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94 Codice del Processo Amministrativo — Deposito delle impugnazioni
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 94 Cod. Amb. — disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
- Art. 94 D.Lgs. 159/2011 — Effetti delle informazioni del prefetto
- Art. 94 D.Lgs. 209/2005 — Relazione sulla gestione
- Art. 94 D.Lgs. 42/2004 — Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
- Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione
- Articolo 94 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Notifica e deposito: due fasi necessarie
L'impugnazione nel processo amministrativo si articola in due momenti: la notificazione alle controparti, disciplinata quanto ai termini dall'art. 92, e il successivo deposito presso la segreteria del giudice adito, regolato dall'art. 94. Solo il completamento di entrambi gli adempimenti, ciascuno nel proprio termine, perfeziona validamente l'impugnazione. La norma riguarda l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo, cioè i mezzi di gravame che introducono un nuovo grado o una nuova fase di giudizio.
Il termine di trenta giorni a pena di decadenza
Il ricorso in impugnazione deve essere depositato entro trenta giorni dall'ultima notificazione eseguita ai sensi dell'art. 45. Il termine è espressamente previsto a pena di decadenza: il mancato o tardivo deposito determina l'improcedibilità o l'inammissibilità del gravame, con conseguente consolidamento della sentenza impugnata. Il dies a quo è ancorato all'ultima notificazione, così da tener conto del caso in cui l'atto vada notificato a più parti.
I documenti da allegare
Al deposito devono accompagnarsi una copia della sentenza impugnata e la prova delle eseguite notificazioni. Il primo documento consente al giudice di individuare l'oggetto del gravame; il secondo dimostra che il contraddittorio è stato instaurato nei confronti delle parti necessarie. La completezza documentale è dunque condizione di regolarità dell'impugnazione.
Coordinamento con la disciplina generale
L'art. 94 si salda con le regole sulle notificazioni (art. 45) e sui termini (art. 92), formando il nucleo procedurale comune alle impugnazioni. La scansione notifica-deposito riflette la struttura tipica del ricorso amministrativo, in cui l'instaurazione del contraddittorio precede l'incardinamento del giudizio presso l'ufficio.
Profili pratici
È prudente calendarizzare separatamente il termine di notifica e quello di deposito, evitando di confonderli: spesso il gravame è notificato negli ultimi giorni utili e resta poco tempo per il deposito. Conviene predisporre per tempo la copia conforme della sentenza e raccogliere tutte le relate di notifica, così da depositare un fascicolo completo entro i trenta giorni.
Deposito telematico e regolarità del fascicolo
Con il processo amministrativo telematico il deposito dell'impugnazione si esegue mediante caricamento degli atti nel sistema, con generazione della ricevuta che attesta data e ora. Fa fede, ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, il momento di accettazione del deposito da parte del sistema. La completezza del fascicolo, con copia della sentenza e prove di notifica, resta condizione di regolarità: la segreteria verifica la documentazione e l'eventuale carenza può riflettersi sulla procedibilità del gravame.
Casi pratici
Caso 1: Deposito tempestivo
Tizio notifica l'appello e, entro trenta giorni dall'ultima notifica, lo deposita in segreteria con copia della sentenza e relate di notifica: l'impugnazione è ritualmente incardinata.
Caso 2: La decadenza per deposito tardivo
Caio notifica per tempo ma deposita il ricorso oltre i trenta giorni: il Consiglio di Stato dichiara l'impugnazione improcedibile e la sentenza di primo grado diventa definitiva.
Caso 3: Pluralità di parti e dies a quo
Sempronia notifica a tre controinteressati in giorni diversi: il termine per il deposito decorre dall'ultima delle notificazioni, non dalla prima.
Domande frequenti
Entro quanto va depositata l'impugnazione?
Entro trenta giorni dall'ultima notificazione, a pena di decadenza.
Cosa devo allegare al deposito?
Copia della sentenza impugnata e la prova delle notificazioni eseguite.
Basta notificare l'appello?
No: l'impugnazione si perfeziona solo con il successivo deposito in segreteria nel termine.
Da quando decorre il termine se le parti sono più di una?
Dall'ultima notificazione eseguita ai sensi dell'art. 45.
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