In sintesi
- L'art. 1317 estendeva al presidente del Consorzio del porto di Genova le disposizioni del Codice della navigazione in materia di funzioni giurisdizionali, compresa la disciplina delle impugnazioni.
- La norma rinviava al T.U. 16 gennaio 1936, n. 801, che attribuiva funzioni giurisdizionali al presidente del Consorzio portuale genovese.
- La Corte costituzionale, con sentenza n. 128 del 15 maggio 1974, ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'articolo.
- L'illegittimità costituzionale riguarda la parte in cui si consentiva al presidente del consorzio di giudicare provvedimenti amministrativi dell'ente di cui era capo: violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice.
- La norma è oggi priva di applicazione pratica, avendo esaurito la sua funzione e subito la parziale caducazione costituzionale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1317 Codice della Navigazione — Controversie di competenza degli enti portuali
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L’esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al presidente del Consorzio del porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936, n. 801 è regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per quanto concerne l’impugnazione delle sentenze (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 1974, n. 128, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui consente che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall’ente di cui lo stesso presidente è capo.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il contesto storico: la giurisdizione speciale del presidente del Consorzio di Genova
L'art. 1317 del Codice della navigazione si inserisce in una tradizione tipicamente italiana di attribuire funzioni giurisdizionali a organi non appartenenti alla magistratura ordinaria, in particolare in materia portuale e commerciale. Il T.U. 16 gennaio 1936, n. 801, che disciplinava l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio autonomo del porto di Genova, attribuiva al presidente di tale consorzio funzioni giurisdizionali in determinate controversie relative al porto. Si trattava di un'ipotesi di giurisdizione speciale di notevole particolarismo, circoscritta al solo porto di Genova, il più importante scalo commerciale italiano dell'epoca.
Il contenuto originario della norma
Il testo originario dell'art. 1317 prevedeva che l'esercizio di tali funzioni giurisdizionali fosse regolato dalle disposizioni del Codice della navigazione, anche per quanto concerne l'impugnazione delle sentenze. In sostanza, la norma non attribuiva ex novo competenze al presidente del consorzio, ma si limitava a stabilire quale regime processuale si applicasse all'esercizio delle funzioni già conferitegli dal T.U. del 1936: quello del nuovo Codice della navigazione, con le relative norme sulle impugnazioni. Era dunque una norma di coordinamento tra il T.U. del 1936 e il nuovo codice del 1942.
La declaratoria di incostituzionalità del 1974
La Corte costituzionale, con sentenza n. 128 del 15 maggio 1974, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1317, limitatamente alla parte in cui consentiva che il presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova decidesse sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente era capo. La Corte ha colto il profilo di palese incompatibilità con i principi costituzionali: il presidente del consorzio si trovava nella posizione di giudicare atti adottati dall'ente che egli stesso presiedeva, con una sovrapposizione tra il ruolo di amministratore e quello di giudice che violava il principio fondamentale di imparzialità e terzietà del giudicante. Non può essere giudice chi è anche parte, anche solo istituzionalmente.
Il principio costituzionale violato
Il principio che la Corte ha applicato è riconducibile all'art. 111 della Costituzione (nella sua formulazione originaria, poi arricchita dalla legge costituzionale n. 2 del 1999) e, più in generale, al diritto a un giudice terzo e imparziale, che costituisce un principio immanente del nostro ordinamento processuale già prima della sua esplicita costituzionalizzazione. Il caso del presidente del Consorzio di Genova rappresenta un esempio emblematico del conflitto di interessi strutturale che può derivare dall'attribuzione di funzioni giurisdizionali a organi che hanno anche poteri di gestione e amministrazione sull'ente coinvolto nelle controversie.
Eredità normativa e valore sistematico
L'art. 1317, a seguito della declaratoria parziale di incostituzionalità, è rimasto formalmente in vigore ma privato della parte centrale del suo contenuto applicativo. La norma ha assunto un valore prevalentemente storico e di testimonianza di un modello istituzionale — quello delle giurisdizioni speciali legate a enti pubblici economici — che è stato progressivamente smantellato nel corso della seconda metà del Novecento, anche in applicazione dell'art. 102, comma 2, della Costituzione, che vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali e impone la revisione di quelli esistenti.
Casi pratici
Caso 1: Controversia portuale davanti al presidente del Consorzio
Nel 1943, Tizio, armatore operante nel porto di Genova, contestava dinanzi al presidente del Consorzio autonomo portuale un provvedimento tariffario. Per effetto dell'art. 1317, il procedimento era governato dalle disposizioni del Codice della navigazione del 1942 in materia processuale, incluse quelle sulle impugnazioni, anziché da norme previgenti frammentate.
Caso 2: Giudizio sulla legittimità di un provvedimento del Consorzio
Caio, concessionario di aree portuali a Genova, aveva impugnato davanti al presidente del Consorzio un provvedimento amministrativo adottato dall'ente stesso. La Corte costituzionale, con sentenza n. 128/1974, ha dichiarato incostituzionale questa possibilità: il presidente non può essere giudice di atti emanati dall'ente che guida, in quanto verrebbe a mancare l'imparzialità strutturale minima del giudicante.
Caso 3: Impugnazione della sentenza del presidente del Consorzio
Sempronio, soccombente in un giudizio davanti al presidente del Consorzio portuale genovese, intende appellare la decisione. L'art. 1317 stabilisce che le impugnazioni seguono le norme del Codice della navigazione, garantendo un regime uniforme rispetto alle altre giurisdizioni speciali portuali disciplinate dallo stesso codice.
Domande frequenti
Perché il presidente del Consorzio di Genova aveva funzioni giurisdizionali?
Il T.U. 16 gennaio 1936, n. 801 attribuiva al presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova funzioni giurisdizionali su determinate controversie portuali, in una tradizione italiana di giurisdizioni speciali legate a enti pubblici economici, particolarmente diffusa nel settore marittimo.
Perché la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 1317?
Perché consentiva al presidente del Consorzio di giudicare provvedimenti amministrativi adottati dallo stesso ente che egli presiedeva. Questa sovrapposizione tra ruolo di amministratore e ruolo di giudice viola il principio fondamentale di imparzialità e terzietà del giudicante.
Qual è il numero e la data della sentenza della Corte costituzionale?
La sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 1317 è la n. 128 del 15 maggio 1974.
L'art. 1317 è ancora in vigore oggi?
Formalmente sì, ma privato della sua parte sostanziale dalla declaratoria parziale di incostituzionalità del 1974. Nella pratica ha perso ogni rilevanza applicativa, sia per l'eliminazione della parte incostituzionale sia per il progressivo smantellamento delle giurisdizioni speciali portuali.
Vedi anche