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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Soggetto destinatario: il proprietario di un aliante libratore ammesso alla navigazione in base al regolamento abrogato ai sensi dell'art. 1329 del codice.
  • Obbligo transitorio: entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice, il proprietario doveva chiedere l'annotazione sul certificato di collaudo dell'aliante, ai sensi dell'art. 755, secondo comma.
  • Coordinamento normativo: l'art. 1329 elenca i regolamenti abrogati dall'entrata in vigore del codice; gli alianti ammessi con quelle norme devono adeguarsi al nuovo sistema documentale.
  • Funzione: garantire la tracciabilità e l'aggiornamento della documentazione degli alianti già in esercizio nel periodo prebellico, uniformando la flotta planante al nuovo sistema di certificazione introdotto nel 1942.
  • Brevità del termine: il termine di tre mesi — più breve rispetto a quello previsto per navi e aeromobili a motore — riflette la semplicità dell'adempimento (mera annotazione su documento già esistente).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1288 Codice della Navigazione — Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell’articolo 1329 deve, entro tre mesi dall’entrata in vigore del codice chiedere l’annotazione sul certificato di collaudo prevista nell’articolo 755, secondo comma.

Commento

Gli alianti libratori nel contesto del 1942

Nel 1942 il volo a vela godeva in Italia di una tradizione sportiva e militare consolidata. Il termine 'aliante libratore' designa un velivolo senza motore in grado di sfruttare le correnti ascendenti per prolungare il volo in planata. Prima dell'entrata in vigore del Codice della navigazione, l'ammissione alla navigazione degli alianti era disciplinata da regolamenti speciali, poi abrogati dall'art. 1329 del codice stesso. Tali regolamenti prevedevano un proprio sistema di controllo tecnico e di certificazione, non necessariamente coincidente con quello introdotto dagli artt. 751 ss. del nuovo codice.

Il meccanismo dell'annotazione sul certificato di collaudo

L'art. 755, secondo comma, del codice prevede che sul certificato di collaudo degli alianti libratori sia apposta una specifica annotazione relativa alle condizioni tecniche dell'aeromobile e alla sua idoneità alla navigazione. L'art. 1288 impone ai proprietari di alianti già ammessi alla navigazione con i vecchi regolamenti di richiedere tale annotazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice. Si tratta di un adempimento di tipo documentale: non è necessario sottoporre l'aliante a un nuovo collaudo integrale, ma soltanto aggiornare il certificato già rilasciato con l'annotazione richiesta dall'art. 755, comma 2, attestando la conformità al nuovo quadro normativo.

Il termine di tre mesi: ratio e confronto

Il termine di tre mesi è notevolmente più breve di quello annuale previsto per le navi della navigazione interna (art. 1286) e del semestre concesso alle società aeronautiche (art. 1285). La spiegazione risiede nella semplicità dell'adempimento richiesto: non si tratta di costituire ex novo un rapporto giuridico con l'amministrazione (iscrizione nel registro) né di ristrutturare la compagine sociale, ma semplicemente di far annotare un'informazione su un documento preesistente. Il termine breve riflette anche la natura sportiva e non commerciale dell'aliante libratore, la cui operatività non comporta le stesse implicazioni economiche di una nave da trasporto o di un aeromobile da linea.

L'abrogazione dei regolamenti precedenti e il coordinamento con l'art. 1329

L'art. 1329 del codice contiene l'elenco delle disposizioni abrogate, tra cui i regolamenti speciali che in precedenza disciplinavano l'ammissione alla navigazione degli alianti. L'art. 1288 si collega a tale abrogazione stabilendo che gli alianti ammessi in virtù di quei regolamenti non perdano automaticamente la loro abilitazione, ma debbano semplicemente aggiornare la propria documentazione secondo le nuove norme. Si tratta di un tipico meccanismo di 'grandfathering': i diritti acquisiti sotto la vecchia normativa sono conservati, a condizione che il titolare si conformi tempestivamente al nuovo sistema documentale.

Attualità e superamento

L'art. 1288 ha esaurito la sua funzione con il decorso del termine trimestrale nel 1942. La disciplina degli alianti è stata successivamente ridisegnata più volte — con il D.P.R. 404/1988 sul volo da diporto o sportivo, poi con la L. 106/2006 e il D.Lgs. 66/2015 in attuazione del Reg. (CE) 216/2008 — fino all'attuale sistema EASA basato sul Reg. (UE) 748/2012 per la certificazione dei velivoli e il Reg. (UE) 1139/2018 per le norme di volo. Gli alianti ricadono oggi nella categoria degli aeromobili soggetti a regolamentazione EASA, salvo le eccezioni per gli aeromobili storici e i velivoli di piccole dimensioni ad uso esclusivamente sportivo.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e l'aliante ereditato prima del codice

Tizio ha acquistato nel 1940 un aliante libratore ammesso alla navigazione con il regolamento vigente all'epoca, in possesso di un certificato di collaudo rilasciato dall'autorità aeronautica prebellica. Dopo l'entrata in vigore del codice, Tizio si rivolge all'ufficio aeronautico competente entro i tre mesi previsti dall'art. 1288 per ottenere l'annotazione ai sensi dell'art. 755, secondo comma, salvaguardando così la piena validità del suo certificato e il diritto a continuare il volo a vela.

Caso 2: Caio e il termine trascurato

Caio è socio di un aeroclub che possiede due alianti libratori ammessi con la normativa previgente. Distratto dalle vicende belliche, Caio non provvede all'annotazione entro il termine trimestrale; quando tenta di far volare uno degli alianti, l'autorità aeronautica contesta la mancanza dell'annotazione prescritta dall'art. 755 e subordina la prosecuzione del volo alla regolarizzazione documentale, comportando un fermo operativo dell'aeromobile.

Caso 3: Sempronio e la domanda di annotazione

Sempronio è proprietario di un aliante libratore certificato nel 1941 secondo le norme del regolamento poi abrogato dall'art. 1329. Avendo ricevuto chiarimenti dall'ufficio aeronautico locale, Sempronio presenta entro i tre mesi la richiesta di annotazione sul certificato di collaudo, allegando il documento originale e la dichiarazione tecnica sull'invarianza delle condizioni di navigabilità del velivolo, ottenendo l'annotazione nel pieno rispetto dell'art. 1288.

Domande frequenti

Cosa prevedeva l'art. 1288 del Codice della navigazione?

Imponeva ai proprietari di alianti libratori ammessi alla navigazione con il vecchio regolamento (abrogato dall'art. 1329) di chiedere entro tre mesi l'annotazione sul certificato di collaudo prevista dall'art. 755, secondo comma, del codice.

Cos'è un aliante libratore?

È un velivolo senza motore in grado di sfruttare le correnti ascendenti per il volo prolungato in planata; nel 1942 era diffuso in ambito sportivo e militare e soggetto a una propria regolamentazione tecnica.

Perché il termine era di soli tre mesi, più breve di altri termini transitori del codice?

Perché l'adempimento richiesto era meramente documentale (annotazione su un certificato già esistente), non richiedendo né un nuovo collaudo integrale né la ristrutturazione di un rapporto giuridico complesso con l'amministrazione.

Quale articolo del codice disciplinava il contenuto dell'annotazione?

L'art. 755, secondo comma, del Codice della navigazione, che prevedeva l'annotazione delle condizioni tecniche dell'aliante e della sua idoneità alla navigazione sul certificato di collaudo.

Qual è la normativa vigente per gli alianti oggi?

Gli alianti sono oggi regolati dal sistema EASA, in particolare dal Reg. (UE) 748/2012 per la certificazione dei velivoli e dal Reg. (UE) 1139/2018; la normativa italiana specifica (D.P.R. 404/1988, L. 106/2006) è stata largamente sostituita dal diritto europeo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
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