- Tre fattispecie: la norma originaria prevedeva tre illeciti; il numero 1) è stato abrogato dalla L. 84/1994 in materia di riforma portuale.
- Rimorchio abusivo (n. 2): esercitare il servizio di rimorchio senza la concessione di cui all'art. 101 Cod. Nav. o con mezzi tecnici non conformi alle caratteristiche stabilite dall'autorità competente.
- Pilotaggio abusivo (n. 3): esercitare il pilotaggio senza la patente o l'autorizzazione, salvo i casi di urgente necessità.
- Depenalizzazione: il D.Lgs. 507/1999 ha sostituito la sanzione penale (arresto fino a un anno ovvero ammenda) con sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
- Sicurezza della navigazione: la norma tutela l'affidabilità e la qualità dei servizi tecnico-nautici portuali, assicurando che il rimorchio e il pilotaggio siano esercitati solo da soggetti con i requisiti tecnici e abilitativi richiesti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1171 Codice della Navigazione — Abusivo esercizio d’impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
È punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila: 59 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647; 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente; 3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione. ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia". ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."
Commento
Struttura e storia della norma
L'art. 1171 Cod. Nav. sanzionava originariamente tre distinte fattispecie di esercizio abusivo di servizi portuali essenziali. Il numero 1), relativo all'impresa portuale, è stato abrogato dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, che ha riformato il sistema di organizzazione dei porti italiani e ridefinito il regime delle autorizzazioni per le operazioni portuali, sostituendo il previgente regime concessorio con un sistema di autorizzazioni per le imprese che svolgono operazioni portuali. Permangono in vigore il numero 2) (rimorchio abusivo) e il numero 3) (pilotaggio abusivo), entrambi tuttora di grande rilevanza pratica per la sicurezza della navigazione portuale.
Il rimorchio abusivo: la fattispecie del numero 2)
Il numero 2) dell'art. 1171 sanziona chiunque eserciti il servizio di rimorchio senza la concessione prescritta dall'art. 101 Cod. Nav. oppure con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente. Il servizio di rimorchio consiste nell'assistere le navi nelle manovre di ormeggio, disormeggio, spostamento in porto e, in certi casi, nel trainare natanti in avaria: si tratta di un servizio tecnico-nautico di fondamentale importanza per la sicurezza delle operazioni portuali. L'art. 101 Cod. Nav. subordina l'esercizio del rimorchio alla concessione dell'autorità marittima, che verifica la idoneità tecnica dei rimorchiatori, la qualificazione del personale e la disponibilità dei mezzi necessari. La seconda ipotesi del numero 2) — esercizio con mezzi tecnici non conformi — amplia la tutela ai casi in cui il titolare di una concessione utilizzi mezzi che non soddisfano le caratteristiche (potenza dei motori, dotazioni di sicurezza, portata) stabilite dall'autorità: si tratta di una tutela della qualità del servizio, non solo della liceità del titolo.
Il pilotaggio abusivo: la fattispecie del numero 3)
Il numero 3) sanziona chi esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione, eccettuati i casi di urgente necessità. Il pilotaggio marittimo richiede una specifica abilitazione professionale — la patente di pilota portuale — che attesta la conoscenza approfondita delle acque di uno specifico porto e la capacità tecnica di guidare le navi nelle manovre. L'esercizio del pilotaggio senza tale abilitazione espone la nave, l'equipaggio e il porto a rischi derivanti dall'assenza delle competenze tecniche richieste. L'eccezione dei «casi di urgente necessità» è coerente con il principio generale di necessità e urgenza che permea il diritto della navigazione: in situazioni di imminente pericolo, il comandante o chi si trovi a bordo può assumere le funzioni di guida della nave per prevenire un sinistro, senza per questo incorrere nella sanzione.
Evoluzione sanzionatoria: la depenalizzazione del 1999
La sanzione originaria dell'art. 1171 era la più severa tra quelle previste dagli artt. 1162-1171 per gli illeciti demaniali e portuali: l'arresto fino a un anno ovvero l'ammenda fino a lire diecimila. La maggiore severità rifletteva il disvalore superiore delle condotte — l'esercizio abusivo di servizi tecnico-nautici che incide direttamente sulla sicurezza della navigazione portuale — rispetto agli illeciti ambientali o demaniali minori sanzionati da altre disposizioni del medesimo libro. Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 11, comma 3, ha sostituito tale sanzione con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni, corrispondente a circa euro 2.582 – euro 15.494 al tasso di conversione ufficiale. Si tratta di uno degli importi massimi previsti tra le depenalizzazioni del D.Lgs. 507/1999 per gli illeciti del Codice della navigazione, confermando la particolare gravità delle condotte.
Coordinamento con la L. 84/1994 e la normativa portuale vigente
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 (legge portuale), modificata dal D.L. 535/1996 convertito dalla L. 647/1996, ha abrogato il numero 1) dell'art. 1171 e ridisegnato il sistema delle autorizzazioni per le imprese portuali, affidando alle Autorità di sistema portuale la gestione dei servizi tecnico-nautici. Il rimorchio e il pilotaggio rimangono servizi di interesse pubblico soggetti a regolazione dell'autorità marittima. L'art. 14 della L. 84/1994 disciplina i servizi tecnico-nautici (pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio) prevedendo che siano affidati in esclusiva o in regime di autorizzazione. Le violazioni delle condizioni delle autorizzazioni possono rilevare sia ai sensi dell'art. 1171 sia ai sensi delle disposizioni sanzionatorie della stessa L. 84/1994.
Casi pratici
Caso 1: Rimorchiatore operante senza concessione
Tizio, armatore di un rimorchiatore, offre servizi di assistenza alle manovre di navi mercantili nel porto senza avere ottenuto la concessione prevista dall'art. 101 Cod. Nav., sostenendo di operare come prestatore occasionale di servizi. La Capitaneria di porto, dopo verifica, accerta l'esercizio sistematico del servizio senza titolo concessorio e irroga la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1171, n. 2.
Caso 2: Pilotaggio esercitato senza patente
Caio, marinaio esperto con lunga esperienza locale, si propone ai comandanti di piccole navi da carico per guidarle nelle manovre di entrata al porto, presentandosi come pilota e richiedendo un compenso, pur essendo privo della patente di pilota portuale. L'autorità marittima, informata della condotta, contesta la violazione del n. 3) dell'art. 1171 e procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Caso 3: Rimorchiatore con mezzi tecnici non conformi
Sempronio, titolare di regolare concessione per il rimorchio portuale, utilizza abitualmente un rimorchiatore la cui potenza motore è inferiore alle caratteristiche minime stabilite dall'ordinanza della Capitaneria di porto per le manovre delle navi di stazza superiore a determinate tonnellate. A seguito di ispezione tecnica, l'autorità marittima accerta la difformità e contesta la violazione del n. 2) dell'art. 1171 (rimorchio con mezzi non conformi) irrogando la sanzione amministrativa.
Domande frequenti
Il numero 1) dell'art. 1171 è ancora in vigore?
No. Il numero 1), che riguardava l'abusivo esercizio di impresa portuale, è stato abrogato dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84 (legge portuale), che ha riformato il sistema di organizzazione delle operazioni portuali in Italia. Restano in vigore solo i numeri 2) e 3).
La sanzione dell'art. 1171 è penale o amministrativa?
È amministrativa. Il D.Lgs. 507/1999 ha depenalizzato la fattispecie, sostituendo l'originario arresto fino a un anno con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni (circa euro 2.582 – euro 15.494 al tasso di conversione ufficiale).
Il pilotaggio eseguito in caso di urgente necessità viola l'art. 1171?
No. La norma prevede espressamente l'eccezione per i 'casi di urgente necessità': chi guida la nave in porto per prevenire un imminente sinistro, pur privo della patente di pilota, non incorre nella sanzione del numero 3).
Un rimorchiatore con concessione può usare qualsiasi mezzo tecnico?
No. Il numero 2) dell'art. 1171 sanziona anche chi, pur titolare di concessione, esercita il rimorchio con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche stabilite dall'autorità marittima. La conformità dei mezzi è condizione di legittimità del servizio indipendente dal possesso del titolo.
Chi rilascia la patente di pilota portuale?
La patente di pilota portuale è rilasciata dalla Capitaneria di porto competente, previo superamento di esami che accertano la conoscenza delle acque, dei fondali, delle correnti e delle regole di manovra dello specifico porto. L'abilitazione è portuale-specifica: non ha valore generale per tutti i porti.
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