- Primo comma: chiunque violi una legge, un regolamento o un provvedimento dell'autorità in materia di uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna, è punito se il fatto non costituisce reato più grave.
- Secondo comma: sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro per chi viola i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità sull'uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative non lucrative.
- Clausola di sussidiarietà: il primo comma opera solo se il fatto non integra un reato più grave; il secondo comma è applicabile salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette.
- Depenalizzazione parziale: il D.Lgs. 507/1999 ha trasformato il primo comma in illecito amministrativo; il secondo comma introduce un regime sanzionatorio autonomo per i divieti turistico-ricreativi.
- Ambito ampio: la norma ha funzione di chiusura del sistema, coprendo ogni inosservanza delle disposizioni sull'uso dei beni demaniali marittimi e aeronautici non già sanzionata da norme speciali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1164 Codice della Navigazione — Inosservanza di norme sui beni pubblici
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro . ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"." Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aeroporti
Commento
Funzione di chiusura e struttura della norma
L'art. 1164 Cod. Nav. assolve una funzione sistematica di clausola generale di chiusura nell'ambito delle disposizioni sanzionatorie del codice della navigazione. Mentre altri articoli del Libro IV tipizzano illeciti specifici (estrazione abusiva di materiali, impianto abusivo di stabilimenti, pesca non autorizzata), l'art. 1164 estende la protezione sanzionatoria a qualsiasi inosservanza delle disposizioni di legge, regolamento o provvedimento dell'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo o aeronautico e delle zone portuali della navigazione interna. Ciò consente di reprimere condotte non puntualmente previste da norme speciali, garantendo l'effettività del sistema di controllo pubblico sui beni demaniali.
Primo comma: la fattispecie generale
Il primo comma sanziona chiunque non osservi «una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente» in materia di uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna. Il presupposto normativo è ampio: può trattarsi di norme primarie del codice stesso, di regolamenti attuativi, di ordinanze dell'autorità marittima o aeronautica, di atti concessori. La condotta rilevante è la mera inosservanza, indipendentemente dal risultato lesivo prodotto. La clausola di sussidiarietà («se il fatto non costituisce un più grave reato») esclude l'applicazione dell'art. 1164 quando la condotta sia già penalmente qualificata in modo più severo: il principio del ne bis in idem sostanziale impone di applicare la norma più grave, evitando il concorso tra le due sanzioni. A seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, la sanzione originaria (arresto fino a tre mesi ovvero ammenda) è stata sostituita con sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire sei milioni; l'importo deve intendersi convertito in euro ai sensi della normativa sull'Unione monetaria europea.
Secondo comma: i divieti per finalità turistico-ricreative
Il secondo comma introduce una fattispecie distinta e autonoma: la violazione dei divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative prive di scopo di lucro. La sanzione amministrativa è determinata dal legislatore nella misura fissa di 100 a 1.000 euro, importo espresso direttamente in valuta europea (a differenza del primo comma, aggiornato per conversione). Il secondo comma esprime la scelta legislativa di assoggettare a un regime sanzionatorio più lieve — e con sanzione in euro già al momento dell'inserimento — le infrazioni commesse nell'ambito delle attività di fruizione balneare e ricreativa delle spiagge e degli specchi acquei demaniali, considerata la minore offensività rispetto agli illeciti commerciali o produttivi. Anche qui operano due clausole di esclusione: l'applicazione del secondo comma è esclusa se il fatto costituisce reato ovvero se integra una violazione della normativa speciale sulle aree marine protette, dando precedenza ai regimi sanzionatori più specifici.
Coordinamento con la normativa speciale
L'art. 1164 si coordina con numerose disposizioni speciali. In ambito marittimo, le ordinanze balneari delle Capitanerie di porto disciplinano la fruizione delle spiagge, il divieto di balneazione in zone portuali, le distanze di sicurezza per le imbarcazioni: la loro inosservanza rientra nel secondo comma se priva di scopo di lucro, e nel primo comma se in contesti commerciali. In ambito aeronautico, la norma si applica alle violazioni dei provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e delle autorità aeroportuali in materia di uso delle pertinenze aeroportuali demaniali. Per le aree marine protette, il D.L. 31 marzo 1995, n. 111, convertito dalla L. 29 maggio 1995, n. 203, e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevedono regimi sanzionatori propri che escludono, per espressa previsione normativa, l'applicazione del secondo comma dell'art. 1164.
Profili pratici
L'art. 1164 trova applicazione concreta in situazioni eterogenee: utilizzo di tratti di spiaggia demaniale in violazione di ordinanze balneari (es. accesso con animali in zone vietate, uso di moto d'acqua in aree proibite), inosservanza di prescrizioni operative contenute in concessioni demaniali marittime, violazione di norme regolamentari sull'uso delle banchine aeroportuali. Il procedimento sanzionatorio segue le regole della L. 24 novembre 1981, n. 689, con facoltà di pagamento in misura ridotta entro il termine di legge.
Casi pratici
Caso 1: Violazione di ordinanza balneare sulla balneazione
Tizio, bagnante, accede con il proprio cane a un tratto di spiaggia demaniale ove un'ordinanza della Capitaneria di porto vieta la presenza di animali per ragioni igieniche; la condotta è priva di qualsiasi scopo di lucro. Gli agenti della polizia marittima contestano la violazione del secondo comma dell'art. 1164, elevando una sanzione amministrativa nell'importo minimo di 100 euro.
Caso 2: Utilizzo non autorizzato di area demaniale aeroportuale
Caio, gestore di un piccolo esercizio commerciale, occupa sistematicamente una porzione dell'area demaniale aeroportuale adiacente al suo box senza alcun provvedimento autorizzativo dell'autorità aeroportuale competente. L'ENAC accerta la violazione del primo comma dell'art. 1164 e avvia il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, oltre a diffidare Caio a liberare l'area.
Caso 3: Inosservanza di prescrizioni in concessione demaniale
Sempronio, titolare di una concessione demaniale marittima per una rimessa di natanti, non rispetta le prescrizioni tecniche di sicurezza imposte dall'autorità marittima nel provvedimento concessorio riguardo alle distanze di ormeggio. La Capitaneria di porto, in sede di sopralluogo, contesta la violazione del primo comma dell'art. 1164 e applica la sanzione amministrativa in sostituzione della vecchia ammenda penale.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell'art. 1164?
Il primo comma ha portata generale: sanziona qualsiasi inosservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti sull'uso del demanio marittimo o aeronautico, ed è applicabile solo se il fatto non è già reato più grave. Il secondo comma è specifico per i divieti turistico-ricreativi senza scopo di lucro imposti con ordinanza, con una sanzione in euro (100-1.000) e con esclusione dei casi regolati dalla normativa sulle aree marine protette.
La sanzione del primo comma è ancora espressa in lire?
Sì, il testo normativo indica ancora lire (aggiornate dal D.Lgs. 507/1999), ma l'importo deve essere convertito in euro al tasso ufficiale di 1936,27 lire per euro, così come previsto dalla normativa sull'Unione monetaria.
L'art. 1164 si applica anche alle aree marine protette?
No, non per il secondo comma: la norma esclude espressamente la propria applicazione quando il fatto costituisca una violazione della normativa speciale sulle aree marine protette, che prevede un regime sanzionatorio autonomo.
Chi può emettere le ordinanze la cui violazione è punita dal secondo comma?
La 'pubblica autorità' richiamata dalla norma è, di norma, la Capitaneria di porto o il Comune, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di gestione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.
La violazione di un'ordinanza balneare da parte di un gestore di stabilimento configura il secondo comma?
Non necessariamente: il secondo comma si applica alle finalità turistico-ricreative 'dalle quali esuli lo scopo di lucro'. Un gestore di stabilimento balneare agisce con finalità commerciali, per cui l'inosservanza delle ordinanze rientrerebbe nel primo comma, non nel secondo.
Vedi anche