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Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La copertura assicurativa delle merci decorre dalla presa in consegna da parte del vettore fino alla riconsegna al destinatario nei magazzini del vettore.
  • La copertura non si estende oltre le 48 ore dall'arrivo delle merci nei magazzini del vettore a destinazione.
  • Se l'aeromobile non può proseguire, la copertura si estende automaticamente ai trasporti terrestri o via acqua per raggiungere la destinazione.
  • La polizza stipulata a viaggio già cominciato decorre dall'ora indicata o, in mancanza, dalle 24:00 del giorno di conclusione del contratto.
  • La norma garantisce continuità della copertura anche in caso di trasbordo su mezzi alternativi, tutelando il caricatore per tutta la catena del trasporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1005 Codice della Navigazione — Durata dell’assicurazione delle merci

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci sono prese in consegna dal vettore fino al momento della riconsegna delle stesse al destinatario nei magazzini del vettore, ma comunque non oltre quarantotto ore dopo il loro arrivo in detti magazzini. Se l'aeromobile, sul quale le merci sono caricate, non può continuare il viaggio e le merci medesime vengono inoltrate a destinazione con mezzi di trasporto terrestri o per acqua, l'assicurazione copre anche i rischi di tale trasporto. L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

In sintesi

  • La copertura assicurativa delle merci decorre dalla presa in consegna da parte del vettore fino alla riconsegna al destinatario nei magazzini del vettore.
  • La copertura non si estende oltre le 48 ore dall'arrivo delle merci nei magazzini del vettore a destinazione.
  • Se l'aeromobile non può proseguire, la copertura si estende automaticamente ai trasporti terrestri o via acqua per raggiungere la destinazione.
  • La polizza stipulata a viaggio già cominciato decorre dall'ora indicata o, in mancanza, dalle 24:00 del giorno di conclusione del contratto.
  • La norma garantisce continuità della copertura anche in caso di trasbordo su mezzi alternativi, tutelando il caricatore per tutta la catena del trasporto.
Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 1005 del Codice della navigazione disciplina la durata temporale dell'assicurazione delle merci trasportate via aerea, distinguendola dalla copertura relativa all'aeromobile (articolo 1004). La norma risponde a un'esigenza pratica fondamentale: le merci trasportate in aereo entrano nella sfera di rischio del vettore prima ancora che l'aeromobile decolli, e continuano a essere esposte a rischi anche dopo l'atterraggio, fino alla riconsegna effettiva al destinatario. Il perimetro temporale della copertura assicurativa deve pertanto coincidere con l'intero arco del rischio.

Il dies a quo: la presa in consegna da parte del vettore

La copertura assicurativa delle merci inizia dal momento in cui le stesse sono prese in consegna dal vettore. Questo momento non coincide necessariamente con il caricamento sull'aeromobile, potendo verificarsi anche nelle fasi di accettazione bagagli o merci in aeroporto. Il vettore, ricevendo in consegna le merci, ne diventa responsabile e, contestualmente, la polizza assicurativa prende effetto. Questa soluzione tutela il caricatore anche per le operazioni di movimentazione a terra delle merci prima dell'effettivo imbarco.

Il dies ad quem: la riconsegna e il limite delle 48 ore

La copertura si estende fino alla riconsegna delle merci al destinatario nei magazzini del vettore a destinazione. Tuttavia, la norma pone un importante limite temporale: la copertura non opera comunque oltre le 48 ore dall'arrivo delle merci in detti magazzini. Questo limite persegue una finalità precisa: se il destinatario non ritira le merci entro 48 ore dall'arrivo, il rischio dei danni successivi non deve ricadere sull'assicuratore, che ha definito la propria esposizione in funzione di una consegna ragionevolmente tempestiva. Il destinatario che ritarda il ritiro si assume il rischio che ne deriva.

L'estensione della copertura al trasporto sostitutivo

Una previsione particolarmente rilevante riguarda il caso in cui l'aeromobile non possa continuare il viaggio: la norma stabilisce che, se le merci vengono inoltrate a destinazione con mezzi di trasporto terrestri o per acqua, la copertura assicurativa si estende anche ai rischi di questo trasporto sostitutivo. Si tratta di una garanzia importante per il caricatore: il cambio di modalità di trasporto — dovuto ad esempio a un guasto dell'aeromobile o alla chiusura di uno spazio aereo — non interrompe la copertura, che segue le merci fino alla destinazione finale indipendentemente dal mezzo utilizzato. Questo principio è in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999, che regola il trasporto aereo internazionale di merci e passeggeri, la quale prevede anch'essa la responsabilità del vettore per le fasi successive all'eventuale trasbordo.

L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato e profili pratici

Come per l'assicurazione dell'aeromobile (articolo 1004), anche per le merci la polizza stipulata a viaggio già cominciato decorre dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore 24:00 del giorno della conclusione. Nella pratica commerciale, le polizze assicurative per le merci aeree sono frequentemente stipulate nell'ambito di accordi quadro o di coperture open policy, che automaticamente operano per ogni spedizione effettuata entro i limiti contrattuali. La norma del codice stabilisce comunque il criterio legale suppletivo per i casi in cui non vi sia accordo specifico tra le parti.

Casi pratici

Caso 1: Danno alle merci durante la movimentazione a terra

Tizio consegna un carico di apparecchiature elettroniche al vettore aereo in aeroporto. Durante il trasferimento delle merci dal magazzino di accettazione alla stiva dell'aeromobile, un carrello le danneggia. La copertura assicurativa era già attiva dalla presa in consegna da parte del vettore: l'assicuratore riconosce l'indennizzo per i danni avvenuti prima del decollo.

Caso 2: Trasbordo su camion per guasto dell'aeromobile

L'aeromobile che trasporta le merci di Caio è costretto a un atterraggio tecnico a metà percorso per un guasto al sistema idraulico. Il vettore trasferisce le merci su un camion per completare la consegna a destinazione. La copertura assicurativa si estende automaticamente al trasporto terrestre sostitutivo: un danno subìto dalle merci durante il trasporto su gomma è coperto dalla polizza aeronautica.

Caso 3: Merce non ritirata entro 48 ore dall'arrivo

Le merci di Sempronio arrivano nei magazzini del vettore a destinazione il 1° aprile alle ore 10. Sempronio non si presenta a ritirare il carico e il 3 aprile alle ore 15 — oltre le 48 ore dall'arrivo — le merci vengono danneggiate da un allagamento del magazzino. L'assicuratore eccepisce l'avvenuta scadenza della copertura: decorso il limite di 48 ore senza ritiro, il rischio era già tornato a carico di Sempronio.

Domande frequenti

Da quando decorre la copertura assicurativa per le merci trasportate per via aerea?

La copertura decorre dal momento in cui le merci sono prese in consegna dal vettore aereo e si estende fino alla riconsegna al destinatario, ma non oltre 48 ore dall'arrivo nei magazzini del vettore a destinazione.

La copertura assicurativa delle merci si estende al trasporto sostitutivo via terra o via acqua?

Sì, se l'aeromobile non può continuare il viaggio e le merci vengono inoltrate con mezzi terrestri o navali, la polizza copre anche i rischi di tale trasporto sostitutivo fino alla destinazione finale.

Cosa succede se il destinatario non ritira le merci entro 48 ore dall'arrivo?

La copertura assicurativa cessa comunque allo scadere delle 48 ore dall'arrivo delle merci nei magazzini del vettore, indipendentemente dal fatto che il destinatario le abbia o meno ritirate.

Quando entra in vigore una polizza stipulata dopo che il trasporto aereo è già iniziato?

La polizza decorre dall'ora indicata nel contratto o, se non indicata, dalle ore 24:00 del giorno in cui il contratto è stato concluso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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