Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 981 Codice della Navigazione – Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o atterrato in regioni desertiche, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio dell'aeromobile soccorritore, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto negli articoli 485, 974, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. Il comandante di aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

In sintesi

  • Il comandante di aeromobile ha l'obbligo di prestare assistenza a navi o aeromobili in pericolo di perdersi in mare o in acque interne, e ad aeromobili caduti in regioni desertiche.
  • L'obbligo è condizionato alla possibilità di intervento senza grave rischio per il proprio aeromobile, equipaggio e passeggeri.
  • Il comandante che abbia notizia del pericolo è tenuto ad accorrere quando possa prevedere un utile risultato dell'assistenza.
  • L'obbligo cessa se il comandante sa che l'assistenza è già prestata da altri in condizioni più idonee o analoghe alle proprie.
  • La norma integra la disciplina dell'obbligo di assistenza già prevista per la navigazione marittima (artt. 485, 974) estendendola all'aeromobile come mezzo soccorritore.
Indice dei contenuti

Ratio e fondamento dell'obbligo

L'art. 981 del Codice della navigazione impone al comandante di aeromobile un obbligo giuridico di assistenza nei confronti di navi o aeromobili in pericolo, nonché di aeromobili caduti o atterrati in regioni desertiche. La norma costituisce l'applicazione aeronautica di un principio consolidato nel diritto del mare - l'obbligo di soccorso in mare - e risponde a ragioni di solidarietà umana codificate nel diritto internazionale della navigazione. L'obbligo di salvaguardia della vita umana in mare trova il suo fondamento più autorevole nella Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea), della quale l'Italia è parte, e nella Convenzione SAR (Search and Rescue) di Amburgo 1979, che coordina le operazioni di ricerca e soccorso in mare e nelle acque interne su base internazionale. L'art. 981 del Codice della navigazione recepisce questi principi nel diritto interno, adattandoli alla specificità dell'aeromobile come mezzo soccorritore.

Ambito oggettivo: i soggetti in pericolo

La norma individua tre categorie di situazioni che possono dare luogo all'obbligo di assistenza: (a) navi o aeromobili in pericolo di perdersi in mare o in acque interne; (b) aeromobili caduti o atterrati in regioni desertiche; (c) i casi già previsti negli artt. 485 e 974 del Codice della navigazione, quando a bordo siano in pericolo delle persone. In tutte e tre le ipotesi, il presupposto comune è che si trovi in pericolo un mezzo di trasporto (e, implicitamente, le persone a bordo), in situazioni di emergenza per le quali l'intervento di un aeromobile possa essere determinante. La menzione degli 'aeromobili caduti in regioni desertiche' testimonia l'attenzione del legislatore del 1942 alle specifiche caratteristiche dell'aeromobile come mezzo di soccorso capace di raggiungere zone altrimenti inaccessibili via terra.

Le condizioni che modulano l'obbligo

L'obbligo di assistenza non è assoluto: la norma lo circoscrive attraverso tre condizioni che operano in modo concorrente. Prima condizione: l'intervento deve essere possibile senza grave rischio per il proprio aeromobile, il proprio equipaggio e i propri passeggeri. Il comandante non è tenuto a sacrificare la sicurezza del velivolo che comanda per tentare un soccorso: il giudizio di proporzionalità tra il rischio del soccorso e il beneficio atteso appartiene al comandante, e solo in caso di manifesta sproporzione egli può astenersi. Seconda condizione: il comandante deve poter ragionevolmente prevedere un utile risultato dell'assistenza. Se la situazione del mezzo in pericolo è talmente grave da rendere il soccorso privo di prospettive concrete di successo, l'obbligo non sussiste. Terza condizione: l'obbligo cessa se il comandante sa che l'assistenza è già prestata da altri in condizioni più idonee o simili alle proprie. Questa esimente evita duplicazioni inutili di interventi di soccorso e consente al comandante di proseguire la propria missione senza che l'omissione di soccorso sia giuridicamente rilevante.

Il soggetto obbligato: il comandante in corso di viaggio o pronto a partire

L'obbligo è imposto al comandante di aeromobile, non all'esercente: si tratta di un dovere funzionale connesso al ruolo del comandante come responsabile della sicurezza del volo e - più in generale - come garante della tutela della vita umana nell'ambito della navigazione. La norma precisa che l'obbligo riguarda il comandante 'in corso di viaggio o pronto a partire': si tratta di una qualificazione rilevante, che limita l'obbligo ai casi in cui l'aeromobile sia operativamente in grado di intervenire. Un aeromobile fermo per manutenzione o in attesa di autorizzazioni non rientra nell'ambito della norma. Il comandante deve altresì aver avuto notizia del pericolo: l'obbligo presuppone la conoscenza effettiva (o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza) della situazione di emergenza.

Profili penali e responsabilità

La violazione dell'obbligo di assistenza previsto dall'art. 981 può avere rilevanza penale ai sensi dell'art. 1113 del Codice della navigazione (omissione di soccorso in mare) e, in via generale, dell'art. 593 c.p. (omissione di soccorso). La responsabilità del comandante è personale: egli è il soggetto tenuto ad adottare la decisione di intervenire e a gestire le operazioni di assistenza. L'esercente non ha un obbligo diretto ai sensi dell'art. 981, ma risponde indirettamente delle conseguenze delle decisioni del comandante nell'esercizio delle sue funzioni. Sul piano procedurale, le operazioni di ricerca e soccorso aeronautico sono coordinate in Italia dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) in raccordo con il sistema SAR nazionale gestito dal Ministero della Difesa e, per la componente marittima, dalla Guardia Costiera.

Casi pratici

Caso 1: Aeromobile che intercetta il segnale di emergenza di una nave in pericolo

Il comandante Tizio, in volo su rotta commerciale, riceve via radio il segnale di emergenza di una nave in difficoltà nel Mediterraneo; valutata la situazione meteorologica favorevole e la presenza di carburante sufficiente, decide di sorvolare l'area e comunicare le coordinate esatte alla Guardia Costiera, consentendo il salvataggio dell'equipaggio. La condotta di Tizio è conforme all'obbligo dell'art. 981, nei limiti di ciò che un aeromobile commerciale può fare senza mettere a rischio i passeggeri.

Caso 2: Rifiuto di assistenza per grave rischio per il proprio aeromobile

Caio, comandante di un piccolo aeromobile da turismo, viene a conoscenza di un aeromobile precipitato su un altipiano montagnoso durante una bufera di neve; nonostante la volontà di intervenire, valuta che le condizioni meteorologiche e la quota renderebbero il volo di soccorso estremamente pericoloso per il proprio velivolo e per il passeggero a bordo. Caio decide di non intervenire e di allertare invece i soccorsi a terra: la sua decisione è conforme all'art. 981, che esclude l'obbligo in presenza di grave rischio per il soccorritore.

Caso 3: Omissione di soccorso quando altro mezzo era già intervenuto

Sempronio, comandante di un aeromobile cargo, riceve notizia che un aeromobile è in difficoltà su un'isola remota; apprende però contestualmente che un elicottero della Guardia Costiera è già in volo verso la zona con equipaggiamento idoneo. Sempronio prosegue la propria rotta senza deviare: l'art. 981 esime il comandante dall'obbligo di assistenza quando sa che essa è già prestata da altri in condizioni più idonee o simili.

Domande frequenti

Chi ha l'obbligo di prestare assistenza ai sensi dell'art. 981?

Il comandante di aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile; l'obbligo è personale e funzionale al ruolo del comandante.

L'obbligo di assistenza è assoluto?

No: scatta solo se l'intervento è possibile senza grave rischio per il proprio aeromobile, equipaggio e passeggeri, se il comandante può ragionevolmente prevedere un utile risultato, e se non sa che l'assistenza è già prestata da altri in condizioni idonee.

L'art. 981 si applica anche agli aeromobili caduti in zone remote?

Sì: la norma menziona espressamente gli aeromobili caduti o atterrati in regioni desertiche, riconoscendo la particolare capacità dell'aeromobile di raggiungere aree inaccessibili con altri mezzi.

Quali conseguenze ha l'inosservanza dell'obbligo di assistenza?

Il comandante che omette ingiustificatamente il soccorso può rispondere penalmente ai sensi dell'art. 1113 del Codice della navigazione e, in via generale, dell'art. 593 del codice penale (omissione di soccorso).

Chi coordina le operazioni di ricerca e soccorso aeronautico in Italia?

L'ENAC, in raccordo con il sistema SAR nazionale del Ministero della Difesa e, per la componente marittima, con la Guardia Costiera, in conformità con la Convenzione SAR di Amburgo del 1979.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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