Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 970 Codice della Navigazione – Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e inquadramento sistematico
L'art. 970 del Codice della navigazione disciplina i termini entro cui l'esercente di aeromobile - che abbia subìto l'intimazione di un terzo danneggiato in conseguenza di un urto aereo - deve attivarsi per conservare il proprio diritto di regresso verso gli altri coobbligati. La norma prevede due distinti meccanismi: un termine di decadenza (tre mesi dalla ricezione dell'intimazione, entro cui occorre notificare la notizia agli altri responsabili) e un termine di prescrizione (un anno dal pagamento del risarcimento al terzo, entro cui occorre esercitare l'azione di regresso). La disposizione si inserisce nel sistema degli artt. 966-972 in materia di responsabilità aeronautica da urto, presupponendo la solidarietà tra esercenti prevista dagli artt. 484 e 968.
Il termine di decadenza: notifica dell'intimazione entro tre mesi
Il primo meccanismo è un onere di comunicazione: l'esercente che riceve dal terzo danneggiato un'intimazione (richiesta di risarcimento, atto di messa in mora, citazione in giudizio) deve notificare tale intimazione agli altri esercenti solidalmente obbligati entro tre mesi dal suo ricevimento. La sanzione dell'inadempimento è la decadenza dal diritto di regresso: l'esercente notificato che non compia tempestivamente questo atto perde definitivamente il diritto di rivalersi sugli altri coobbligati. La ratio è di consentire a ciascun coobbligato di conoscere tempestivamente l'esistenza della pretesa del terzo, di valutare l'opportunità di intervenire nel giudizio, di predisporre la propria difesa e di mantenere le prove del fatto. Un ritardo eccessivo nella comunicazione potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la posizione difensiva degli altri esercenti.
Il termine di prescrizione: un anno dal pagamento
Il secondo meccanismo è un termine di prescrizione annuale che decorre dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato. Questo termine fissa la finestra temporale entro cui l'esercente che ha pagato può proporre la domanda di regresso verso gli altri coobbligati. Il dies a quo - il pagamento effettivo al terzo - è chiaramente individuato: non rileva la data dell'accordo transattivo o della sentenza di condanna, bensì il momento in cui il risarcimento è stato concretamente corrisposto. Il termine annuale è relativamente breve e richiede all'esercente di attivarsi senza indugi dopo aver adempiuto la propria obbligazione. A differenza del termine di decadenza (che non è suscettibile di interruzione o sospensione), la prescrizione annuale è soggetta alle regole generali del codice civile in materia di interruzione (art. 2943 c.c.) e, eventualmente, di sospensione.
Coordinamento tra i due termini e sequenza operativa
I due termini operano in sequenza logica e cronologica: prima occorre rispettare il termine di decadenza (notificando l'intimazione entro tre mesi), poi - una volta pagato il risarcimento al terzo - si apre il termine prescrizionale annuale per l'esercizio del regresso. È teoricamente possibile che l'esercente notifichi correttamente l'intimazione (conservando il diritto di regresso) ma poi non agisca entro l'anno dal pagamento, perdendo così il diritto per prescrizione. Viceversa, se non notifica l'intimazione entro tre mesi, decade dal regresso indipendentemente da qualsiasi pagamento successivo. La norma impone dunque all'esercente una diligenza procedurale costante lungo tutto l'iter di gestione della sinistro.
Profili pratici e applicativi
Sul piano operativo, le assicurazioni degli esercenti - che gestiscono la risposta alle pretese dei terzi - devono monitorare il momento di ricezione di ogni intimazione formale e predisporre immediatamente la comunicazione agli altri esercenti coinvolti, onde evitare la decadenza. La notifica dell'intimazione ai coobbligati è solitamente effettuata mediante atto formale (raccomandata con avviso di ricevimento o notifica tramite ufficiale giudiziario), in modo da garantire la prova del rispetto del termine. Il termine prescrizionale di un anno dal pagamento è particolarmente stretto in caso di danni di rilevante entità, dove i pagamenti possono articolarsi in più tranche: occorre verificare se il termine decorra dal primo pagamento o dall'estinzione integrale dell'obbligazione risarcitoria, questione che può essere risolta in via interpretativa nel senso di far decorrere la prescrizione dal pagamento che determina l'estinzione della singola quota oggetto di regresso.
Casi pratici
Caso 1: Decadenza per mancata notifica dell'intimazione
Tizio Airlines riceve una richiesta di risarcimento da un terzo danneggiato in seguito a un urto con l'aeromobile di Caio Aviation, ma non notifica l'intimazione a Caio Aviation entro tre mesi. Quando, dopo il pagamento, Tizio Airlines propone l'azione di regresso, Caio Aviation eccepisce con successo la decadenza ex art. 970: Tizio Airlines ha perso definitivamente il diritto di rivalersi sul coobbligato.
Caso 2: Prescrizione dell'azione di regresso proposta tardivamente
Sempronio Air notifica correttamente l'intimazione a Caio Cargo entro tre mesi e paga il risarcimento al terzo nel gennaio 2024; tuttavia, per difficoltà organizzative interne, propone l'azione di regresso solo nel febbraio 2025. Caio Cargo eccepisce la prescrizione annuale: trascorso oltre un anno dal pagamento, il diritto di Sempronio Air si è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 970, secondo comma.
Caso 3: Corretta gestione dei termini: regresso esercitato nei termini
Tizio Airlines riceve l'intimazione dal terzo in giugno, notifica immediatamente Caio Aviation (entro tre mesi) e paga il risarcimento in dicembre; entro dicembre dell'anno successivo propone l'azione di regresso contro Caio Aviation, rispettando il termine annuale dal pagamento. L'azione è tempestiva e il tribunale accoglie la domanda di regresso, ripartendo il debito secondo la proporzione delle colpe ai sensi dell'art. 968.
Domande frequenti
Entro quanto tempo l'esercente deve notificare l'intimazione del terzo agli altri coobbligati?
Entro tre mesi dal ricevimento dell'intimazione: il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza dal diritto di regresso verso gli altri esercenti, ai sensi dell'art. 970.
Da quando decorre il termine di prescrizione di un anno per l'azione di regresso?
Dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato: entro un anno da quel momento l'esercente deve proporre l'azione di regresso verso gli altri coobbligati.
Il termine di prescrizione di un anno può essere interrotto?
Sì: essendo un termine di prescrizione (e non di decadenza), si applica la disciplina codicistica sull'interruzione (art. 2943 c.c.), ad esempio mediante notifica dell'atto di citazione o riconoscimento del debito da parte dell'obbligato.
Cosa succede se l'esercente non notifica l'intimazione nei tre mesi ma paga comunque il terzo?
La decadenza comporta la perdita definitiva del diritto di regresso: il pagamento al terzo non 'sana' il mancato rispetto del termine di decadenza, che opera indipendentemente.
A quale fattispecie si applica l'art. 970?
Al caso previsto dall'art. 968: danni a terzi sulla superficie in conseguenza di un urto aereo (o da spostamento d'aria ex art. 967) che coinvolga più esercenti solidalmente obbligati verso il danneggiato.