- Il vettore aereo è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto di cose.
- L'esonero richiede la prova di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno.
- In alternativa il vettore può provare l'impossibilità di adottare tali misure.
- Il risarcimento è limitato in conformità alla normativa internazionale in vigore, applicabile al regime del ritardo.
- Il D.P.R. 201/1987 ha aggiornato i limiti pecuniari originari, elevando l'importo del primo comma.
Testo dell'articoloVigente
Art. 952 Codice della Navigazione — Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo. ———— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…] art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila".
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 952 del Codice della navigazione disciplina la responsabilità del vettore aereo per la mancata esecuzione del trasporto di cose, collocandosi nella Sezione II della normativa sul trasporto aereo e specularmente all'art. 949-bis per il trasporto di persone. Come l'art. 949-bis, anche l'art. 952 adotta il modello della responsabilità presunta con inversione dell'onere probatorio: il danno è imputato al vettore senza che il mittente debba dimostrarne la colpa, e il vettore può liberarsi solo provando la piena diligenza o l'impossibilità di agire diversamente.
Struttura della prova liberatoria
Le due esimenti disponibili al vettore sono strutturate in modo identico a quelle dell'art. 949-bis per il trasporto di persone. La prima è la prova positiva di diligenza: il vettore, i suoi dipendenti e i suoi preposti hanno adottato «tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza» per evitare il danno. Questa prova richiede di dimostrare non solo un comportamento diligente in astratto ma la specifica adozione di ogni misura concretamente attuabile nelle circostanze date. La seconda esimente è la prova dell'impossibilità: il vettore non poteva adottare quelle misure per ragioni obiettive e indipendenti dalla propria volontà. Entrambe le esimenti coprono anche i comportamenti dei dipendenti e preposti.
Limitazione del risarcimento per rinvio alla normativa internazionale
A differenza dell'art. 949-bis (trasporto di persone), l'art. 952 prevede espressamente che il risarcimento dovuto dal vettore sia limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore adotta nel regolare la responsabilità per ritardo. Il rinvio alla disciplina del ritardo (non a quella per perdita o avaria) è significativo: il legislatore ha inteso applicare il limite più favorevole al vettore previsto dalla normativa internazionale per il ritardo. Nella Convenzione di Montréal 1999, il limite per il ritardo nel trasporto di cose è di 22 DSP per chilogrammo (art. 22, par. 3), inferiore al limite per perdita e avaria (17 DSP per chilogrammo nell'art. 22, par. 3 — in realtà la Convenzione unifica i limiti).
Aggiornamento degli importi: D.P.R. 201/1987
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201 ha aggiornato i limiti pecuniari originariamente fissati in lire dall'art. 952: l'importo del primo comma è stato elevato da lire diecimila a lire trentatremila. Come per le altre norme del Codice della navigazione aggiornate dallo stesso decreto, tali importi hanno poi subito la conversione in euro e l'ulteriore evoluzione derivante dall'applicazione della normativa internazionale (in particolare i limiti SDR della Convenzione di Montréal, periodicamente aggiornati dall'ICAO), che prevalgono sulla disciplina interna per i trasporti internazionali.
Coordinamento con la Convenzione di Montréal 1999
Per il trasporto aereo internazionale di cose, la disciplina della responsabilità del vettore è regolata in via principale dalla Convenzione di Montréal 1999, richiamata dall'art. 951. Gli artt. 17-22 della Convenzione disciplinano la responsabilità per perdita, distruzione, avaria e ritardo delle merci, con limiti risarcitori in DSP (diritti speciali di prelievo) per chilogrammo. L'art. 952 Cod. nav. conserva applicazione diretta per i trasporti interni e per i profili residuali lasciati aperti dalla normativa internazionale, operando come norma di sistema coerente con il quadro complessivo.
Casi pratici
Caso 1: Merce non consegnata per disorganizzazione del vettore
Tizio spedisce via aerea un carico di componenti elettronici che non viene consegnato al destinatario nei tempi contrattualmente previsti, causando la perdita di un contratto di fornitura. Il vettore non riesce a provare di aver adottato tutte le misure diligenti per evitare il ritardo: risponde ai sensi dell'art. 952 per i danni da mancata esecuzione, nei limiti previsti dalla normativa internazionale.
Caso 2: Mancata esecuzione per sciopero improvviso
Caio ha contrattato il trasporto aereo urgente di campioni biologici da Milano a Zurigo. Il volo non parte a causa di uno sciopero improvviso del personale di volo non preannunciato. Il vettore tenta di invocare l'impossibilità ma non riesce a dimostrare l'assoluta imprevedibilità e l'adozione di misure alternative; la responsabilità ex art. 952 non è esclusa e il vettore è tenuto al risarcimento.
Caso 3: Calamità naturale come causa esoneratrice
Sempronio ha inviato via cargo aereo una partita di articoli di lusso che non viene trasportata perché l'aeroporto di destinazione viene chiuso per un'eruzione vulcanica eccezionale. Il vettore prova che era obiettivamente impossibile eseguire il trasporto in quelle condizioni di forza maggiore: la prova liberatoria dell'art. 952 è raggiunta e la responsabilità del vettore è esclusa, restando comunque il diritto al rimborso del nolo non guadagnato.
Domande frequenti
Il vettore aereo risponde sempre se la mia merce non viene consegnata?
In linea di principio sì, la responsabilità è presunta. Il vettore si esonera solo provando di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza, o che era impossibile farlo.
Quanto può chiedermi come risarcimento massimo per mancata consegna della merce?
Il risarcimento è limitato dalla normativa internazionale in vigore (Convenzione di Montréal 1999), che prevede attualmente 22 DSP per chilogrammo per il ritardo nel trasporto di cose, aggiornabili periodicamente dall'ICAO.
Il vettore risponde anche per gli errori dei propri dipendenti?
Sì. L'art. 952 prevede che la prova liberatoria debba coprire anche i comportamenti dei dipendenti e preposti; il vettore non può esimersi dimostrando solo la propria diligenza personale.
Cosa ha cambiato il D.P.R. 201/1987 per l'art. 952?
Ha aggiornato i limiti pecuniari del primo comma, elevando il tetto originariamente fissato in lire diecimila a lire trentatremila; successivamente i limiti sono stati rideterminati dalla normativa internazionale.
Posso dichiarare un valore maggiore della merce per avere un risarcimento più alto in caso di perdita?
Sì. La Convenzione di Montréal 1999 (art. 22) consente al mittente di fare una dichiarazione speciale del valore della spedizione, pagando un supplemento tariffario, per ottenere un risarcimento fino al valore dichiarato.
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