Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 939-ter Codice della Navigazione – Utilizzazione occasionale dell’aeromobile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione. In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore . . . risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione. Del noleggio

In sintesi

  • Soglia temporale di 14 giorni: in caso di locazione, comodato o altro conferimento del diritto di utilizzo per un periodo non superiore a quattordici giorni, chi ha conferito il diritto rimane l'esercente dell'aeromobile.
  • La norma tutela i terzi danneggiati: l'utilizzatore risponde in solido con il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzo per i danni causati dall'impiego dell'aeromobile.
  • Il meccanismo della responsabilità solidale consente al terzo danneggiato di agire contro entrambi i soggetti, semplificando il recupero del risarcimento.
  • L'articolo introduce una deroga al principio generale per cui chi prende in locazione un aeromobile ne diventa esercente: per utilizzazioni brevi, la qualifica di esercente resta in capo al conferente.
  • La disposizione si coordina con l'articolo 939-bis sulla pubblicità del contratto di locazione, che opera solo per durate pari o superiori a sei mesi.
Indice dei contenuti

Ratio e contesto sistematico

L'articolo 939-ter del Codice della navigazione introduce una disciplina speciale per le utilizzazioni occasionali di aeromobile, ossia quelle di durata non superiore a quattordici giorni. La norma risponde a una precisa esigenza pratica: nelle locazioni, nei comodati e in qualsiasi altra forma di conferimento temporaneo del diritto di utilizzo di brevissima durata, sarebbe eccessivo e spesso impossibile procedere alle formalità di trascrizione nel registro aeronautico nazionale previste dall'articolo 939-bis e alla conseguente modificazione della qualifica di esercente. Il legislatore ha perciò stabilito che per le utilizzazioni entro la soglia dei quattordici giorni l'esercente rimane il soggetto che ha conferito il diritto - tipicamente il proprietario o il locatario ordinario dell'aeromobile - senza che si produca il trasferimento della qualifica di esercente all'utilizzatore temporaneo.

La nozione di 'conferimento del diritto di utilizzazione'

La norma utilizza una formula ampia: 'locazione, comodato o comunque conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile'. L'avverbio 'comunque' segnala l'intenzione del legislatore di abbracciare qualsiasi schema contrattuale o negoziale mediante il quale un soggetto metta l'aeromobile a disposizione di un altro per un periodo limitato: wet lease di breve durata, accordi di interchange, prestiti occasionali tra operatori dello stesso settore, utilizzi ad hoc nell'ambito di accordi associativi. Ciò che rileva non è la qualificazione giuridica del titolo ma la durata: se non supera quattordici giorni, la disciplina dell'articolo 939-ter si applica in ogni caso.

Il mantenimento della qualifica di esercente in capo al conferente

La conseguenza principale della norma è che il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzo - e che normalmente è il proprietario, il locatario di lungo periodo o il noleggiante - conserva la qualifica di esercente dell'aeromobile ai sensi del Codice della navigazione anche durante il periodo di utilizzazione temporanea. Questa qualifica comporta la titolarità di una serie di diritti e obblighi: il rispetto delle norme di manutenzione e aeronavigabilità, la responsabilità assicurativa obbligatoria ai sensi del Regolamento CE n. 785/2004, la responsabilità verso i terzi per i danni causati dalla navigazione. In sostanza, la qualifica di esercente - con le relative responsabilità - non 'segue' l'aeromobile nel suo utilizzo temporaneo, ma rimane ancorata al soggetto che strutturalmente gestisce l'aeromobile.

La responsabilità solidale dell'utilizzatore

Il secondo periodo dell'articolo 939-ter introduce tuttavia una forma di responsabilità solidale dell'utilizzatore temporaneo per i danni causati ai terzi. Nonostante non assuma la qualifica di esercente, l'utilizzatore che abbia causato danni a terzi nell'impiego dell'aeromobile risponde solidalmente con il conferente. Questa soluzione è coerente con la generale tendenza del diritto della navigazione a garantire ai terzi danneggiati la massima tutela risarcitoria: la vittima di un incidente aereo non deve sobbarcarsi l'onere di identificare e distinguere la sfera di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nell'organizzazione del volo, ma può agire indifferentemente contro l'utilizzatore, contro il conferente o contro entrambi, confidando che almeno uno di essi risponderà integralmente del danno subito.

Coordinamento con la normativa internazionale e assicurativa

Dal punto di vista internazionale, la disciplina dei danni ai terzi in superficie causati da aeromobili è regolata dalla Convenzione di Roma del 1952 e, nella sua versione modernizzata, dai Protocolli di Montréal del 2009 (Convenzioni ICAO sulle General Risks e sulle Acts of Unlawful Interference). Tali strumenti adottano il criterio dell'esercente come soggetto responsabile; la disciplina interna dell'articolo 939-ter, nel mantenere la qualifica di esercente in capo al conferente ma nel prevedere la solidarietà dell'utilizzatore, si coordina con questi strumenti evitando che l'utilizzatore occasionale possa sfuggire a qualsiasi responsabilità. Sotto il profilo assicurativo, l'utilizzatore temporaneo è tipicamente coperto dalla polizza RC dell'esercente; tuttavia, è buona pratica verificare che la polizza estenda la copertura anche ai voli effettuati da terzi utilizzatori, come avviene nelle più moderne formulazioni del mercato Lloyd's per l'aviazione generale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio presta l'aeromobile a un amico pilota per un weekend

Tizio, proprietario e esercente di un aeromobile da turismo, concede in comodato gratuito per tre giorni il proprio aeromobile a Caio, pilota privato abilitato. Durante il volo, Caio causa danni a un'infrastruttura aeroportuale: ai sensi dell'articolo 939-ter, Tizio conserva la qualifica di esercente (durata inferiore a 14 giorni) e risponde dei danni insieme a Caio in via solidale.

Caso 2: Caio cede l'utilizzo dell'aeromobile per un wet lease di dieci giorni

Caio, operatore aereo, stipula un wet lease di dieci giorni con una compagnia partner per coprire un incremento stagionale di domanda. Poiché la durata è inferiore a quattordici giorni, Caio rimane esercente dell'aeromobile durante il periodo di utilizzazione e il terzo utilizzatore risponde in solido con lui per eventuali danni a terzi causati nel corso dell'impiego.

Caso 3: Sempronio e la soglia dei quattordici giorni superata

Sempronio conferisce il diritto di utilizzo del proprio aeromobile per quindici giorni. Poiché la durata supera la soglia dei quattordici giorni prevista dall'articolo 939-ter, la disciplina speciale dell'utilizzazione occasionale non si applica: per produrre il trasferimento della qualifica di esercente sarà necessario procedere alla trascrizione del contratto nel registro aeronautico ai sensi dell'articolo 939-bis.

Domande frequenti

Fino a quanti giorni si applica la disciplina dell'utilizzazione occasionale?

La disciplina dell'art. 939-ter si applica quando il diritto di utilizzo è conferito per una durata non superiore a quattordici giorni, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.

Chi è considerato esercente durante un'utilizzazione occasionale?

Il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzo (proprietario, locatario di lungo periodo ecc.) rimane esercente dell'aeromobile per tutta la durata dell'utilizzazione occasionale; la qualifica non si trasferisce all'utilizzatore temporaneo.

L'utilizzatore occasionale risponde dei danni causati a terzi?

Sì, l'utilizzatore risponde in solido con il conferente per i danni causati a terzi nell'impiego dell'aeromobile, anche se non riveste la qualifica di esercente.

Cosa succede se la durata del conferimento supera i quattordici giorni?

Se la durata supera la soglia prevista dall'art. 939-ter, la disciplina dell'utilizzazione occasionale non si applica e si rendono necessarie le formalità di forma e pubblicità previste dall'art. 939-bis per il trasferimento della qualifica di esercente.

La polizza assicurativa dell'esercente copre anche i voli dell'utilizzatore occasionale?

Dipende dalle condizioni specifiche della polizza: è buona prassi verificare che la copertura RC esercente sia estesa ai voli effettuati da terzi utilizzatori, condizione normalmente richiesta dai contratti di brevissima durata nell'aviazione generale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.