Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 929 Codice della Navigazione – Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, purché gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani. Disposizioni varie

In sintesi

  • Le norme sul rimpatrio del personale navigante si applicano anche agli stranieri assunti su aeromobili nazionali.
  • L'estensione è condizionata alla reciprocità: lo Stato di cittadinanza dello straniero deve assicurare eguale trattamento ai cittadini italiani.
  • La clausola di reciprocità è tipica del diritto internazionale privato e risponde al principio di parità di trattamento tra lavoratori di diversa nazionalità.
  • In assenza di reciprocità accertata, le norme del Capo VI non si estendono allo straniero.
  • Il rinvio alla «disposizioni varie» nel testo indica l'apertura di una nuova sezione del codice.
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 929 del Codice della navigazione chiude il Capo VI dedicato al rapporto di lavoro del personale navigante aeronautico, disciplinando l'ambito di applicazione soggettiva delle norme sul rimpatrio nei confronti dei lavoratori stranieri. La disposizione risponde a un'esigenza tipica del diritto della navigazione aerea: gli aeromobili italiani operano rotte internazionali e possono avere a bordo personale di nazionalità diverse. Era quindi necessario chiarire se le garanzie di rimpatrio previste dagli articoli precedenti si estendessero anche ai lavoratori non italiani.

La soluzione normativa adottata dal legislatore del 1942 è quella della condizione di reciprocità, criterio tradizionale nell'ordinamento italiano per l'estensione dei diritti agli stranieri. Diversamente dall'approccio universalistico adottato in alcuni ordinamenti moderni, il Codice della navigazione subordina la parità di trattamento al fatto che lo Stato di cittadinanza del lavoratore straniero riconosca a sua volta eguale trattamento ai cittadini italiani.

L'ambito di applicazione: gli aeromobili nazionali

La norma si riferisce agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, intendendo per tali gli aeromobili iscritti nel Registro aeronautico nazionale italiano (oggi gestito dall'ENAC). Il collegamento tra nazionalità dell'aeromobile e legge applicabile al rapporto di lavoro a bordo rispecchia il principio della lex loci laboris adattato alle peculiarità della navigazione, dove il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa è per definizione mobile e mutevole.

Il criterio della nazionalità dell'aeromobile - piuttosto che della nazionalità dell'esercente o del luogo di assunzione - rispecchia l'impostazione generale del Codice della navigazione, che ancora molte discipline alla bandiera dell'aeromobile quale elemento di collegamento privilegiato nel diritto internazionale privato aeronautico.

La condizione di reciprocità

L'estensione delle norme di rimpatrio allo straniero è subordinata al fatto che il suo Stato di cittadinanza «assicuri eguale trattamento ai cittadini italiani». La reciprocità è una condizione di diritto internazionale: occorre verificare se l'ordinamento straniero riconosca ai lavoratori italiani imbarcati su aeromobili di quella nazionalità il medesimo trattamento (o un trattamento equivalente) in materia di rimpatrio.

L'accertamento della reciprocità è una questione di diritto internazionale privato che, in caso di controversia, spetta al giudice compiere, anche tramite richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri. Non è richiesta una reciprocità specifica norma per norma, ma una sostanziale equivalenza del regime di tutela del lavoratore straniero nell'ordinamento di riferimento.

Va segnalato che con l'evoluzione del diritto europeo del lavoro e, in particolare, con l'applicazione del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) ai contratti di lavoro internazionali, la clausola di reciprocità ha perso parte della sua rilevanza pratica nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea. In tali rapporti trovano applicazione le norme imperative di tutela del lavoratore ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Roma I, indipendentemente dalla reciprocità.

Profili di diritto internazionale e coordinamento normativo

L'articolo 929 si inserisce nel più ampio quadro del diritto internazionale del lavoro aeronautico. Convenzioni internazionali come quelle dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) in materia di lavoro marittimo - la cui ratio analogica è spesso richiamata per il settore aeronautico - tendono a favorire standard minimi uniformi, indipendentemente dalla nazionalità del lavoratore. Tuttavia, il Codice della navigazione del 1942, redatto in un contesto storico e normativo diverso, ha mantenuto l'approccio della reciprocità.

Il riferimento finale alle «Disposizioni varie» nel testo dell'articolo 929 indica che tale espressione non fa parte del contenuto normativo dell'articolo, ma costituisce la rubrica della sezione successiva del codice, inclusa per errore tipografico nel corpo del testo. Si tratta di un'anomalia editoriale presente nelle edizioni storiche del Codice della navigazione.

Profili pratici

Nella pratica del trasporto aereo contemporaneo, la questione della nazionalità dei lavoratori imbarcati è gestita principalmente tramite i contratti collettivi di settore e le normative europee sull'applicazione della legge al contratto di lavoro internazionale. La rilevanza della clausola di reciprocità dell'art. 929 è oggi limitata ai rapporti con Stati extraeuropei non parte di convenzioni bilaterali o multilaterali specifiche. L'esercente che assuma personale straniero su aeromobili italiani è comunque tenuto a verificare la condizione di reciprocità qualora intenda avvalersi delle disposizioni del Capo VI in senso estensivo.

Casi pratici

Caso 1: Cittadino comunitario assunto su aeromobile italiano

Tizio, cittadino tedesco, è imbarcato come membro dell'equipaggio su un aeromobile iscritto nel registro italiano. Al termine del rapporto di lavoro, le norme italiane sul rimpatrio si applicano per effetto della normativa europea, che supera la clausola di reciprocità interna e garantisce parità di trattamento tra lavoratori UE.

Caso 2: Cittadino extraeuropeo e verifica della reciprocità

Caio, cittadino di uno Stato extraeuropeo, è stato assunto su un aeromobile italiano. L'esercente, prima di escludere l'applicazione delle norme di rimpatrio, deve verificare - eventualmente tramite il Ministero degli esteri - se quello Stato assicuri agli italiani un trattamento equivalente in materia di rimpatrio del personale aeronautico.

Caso 3: Controversia sulla reciprocità in giudizio

Sempronio, lavoratore straniero, agisce in giudizio per ottenere il rimborso delle spese di rimpatrio negategli dall'esercente italiano. Il giudice accerta d'ufficio la condizione di reciprocità richiedendo informazioni all'autorità competente: accertata la reciprocità, riconosce a Sempronio il diritto al rimpatrio alle medesime condizioni dei lavoratori italiani.

Domande frequenti

Le norme sul rimpatrio si applicano anche ai lavoratori stranieri su aeromobili italiani?

Sì, ma a condizione di reciprocità: lo Stato di cittadinanza del lavoratore straniero deve garantire eguale trattamento ai cittadini italiani imbarcati su aeromobili di quella nazionalità.

Cosa si intende per 'eguale trattamento' ai fini della reciprocità?

Si intende un regime di tutela del lavoratore straniero sostanzialmente equivalente a quello previsto dall'ordinamento italiano, senza necessità di identità norma per norma. In caso di dubbio, il giudice può richiedere informazioni al Ministero degli affari esteri.

La clausola di reciprocità si applica anche ai lavoratori europei?

Per i cittadini dell'UE la clausola di reciprocità ha perso rilevanza pratica, essendo sostituita dalle norme europee sull'applicazione della legge ai contratti internazionali di lavoro (Reg. Roma I), che garantiscono la tutela indipendentemente dalla reciprocità.

Cosa succede se lo Stato di cittadinanza del lavoratore non assicura reciprocità?

In assenza di reciprocità, le disposizioni del Capo VI del Codice della navigazione sul rimpatrio non si applicano allo straniero, il quale dovrà far valere i propri diritti secondo le norme internazionali o contrattuali applicabili al caso concreto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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