Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 921 Codice della Navigazione – Indennità nei caso di perdita presunta dell’aeromobile
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se il contratto di lavoro è considerato risolto ai sensi dell'articolo 915, è dovuta una indennità nella misura stabilita dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilità della retribuzione. L'indennità è attribuita alle persone indicate nel primo comma dell'articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in mancanza delle persone predette, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la personale aeronautico .
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La fattispecie della perdita presunta dell'aeromobile
L'art. 921 del Codice della navigazione disciplina l'indennità spettante in caso di perdita presunta dell'aeromobile, ossia nella situazione in cui l'aeromobile non ritorni e di esso non si abbia notizia per un certo periodo di tempo, tale da far presumere che sia andato distrutto o irreperibile. Il riferimento all'art. 915 cod. nav. indica che la norma presuppone la dichiarazione di perdita presunta, che determina la risoluzione di diritto dei contratti di lavoro del personale a bordo.
La perdita presunta si distingue dalla perdita accertata: in quest'ultima ipotesi si sa con certezza che l'aeromobile è andato perduto con o senza superstiti, mentre nella perdita presunta permane una zona di incertezza giuridica sulla sorte dell'aeromobile e del suo equipaggio. Il legislatore ha ritenuto che anche questa situazione di incertezza debba attivare un regime di protezione economica per i familiari del personale presumibilmente scomparso.
La misura dell'indennità
L'art. 921 fissa la misura dell'indennità in modo sussidiario: in primo luogo si applicano le norme corporative (oggi i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore del trasporto aereo), che possono prevedere indennità più elevate delle due mensilità indicate dalla norma codicistica. Solo in assenza di una disciplina collettiva trovano applicazione le due mensilità di retribuzione come misura minima legale.
Il riferimento alle 'due mensilità' va inteso come importo lordo della retribuzione mensile ordinaria spettante al lavoratore, da calcolarsi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 923 cod. nav. - stipendio base e indennità fisse e continuative. La limitazione a due mensilità riflette la natura eccezionale e presuntiva della fattispecie: trattandosi di perdita non ancora accertata, il legislatore ha contenuto l'entità dell'indennità rispetto a quella prevista per l'effettiva cessazione del rapporto.
I beneficiari dell'indennità: richiamo all'art. 936
Una peculiarità significativa dell'art. 921 è la titolarità dell'indennità: essa non spetta al lavoratore stesso - la cui sorte è incerta - ma è attribuita alle persone indicate nel primo comma dell'art. 936 cod. nav. Questo articolo elenca, in ordine di priorità, il coniuge, i figli e altri familiari a carico del lavoratore scomparso, identificando i soggetti che subiscono direttamente le conseguenze economiche della presunta morte.
La ripartizione dell'indennità avviene 'in parti eguali' tra tutte le persone indicate nell'art. 936 che abbiano il diritto a riceverla. La scelta della divisione in parti uguali, piuttosto che proporzionale a un qualche criterio (ad es. numero di figli a carico), semplifica il procedimento di liquidazione e tutela in modo uniforme tutti i beneficiari senza distinzioni di merito.
La devoluzione alla cassa nazionale di previdenza
In assenza dei beneficiari indicati nell'art. 936 - perché il lavoratore era celibe, senza figli e senza familiari a carico - l'indennità non rimane nella disponibilità dell'esercente ma è devoluta alla cassa nazionale di previdenza per il personale aeronautico. Questa soluzione persegue un duplice scopo: evitare l'ingiusto arricchimento dell'esercente e canalizzare comunque le risorse verso il sistema di welfare del settore, a beneficio collettivo del personale navigante.
La cassa nazionale di previdenza per il personale aeronautico è un ente previdenziale di settore che storicamente ha gestito le prestazioni integrative per il personale di volo. La devoluzione a questo ente costituisce quindi una forma di solidarietà di categoria: le risorse non assorbite dai beneficiari individuali ricadono nel sistema collettivo di protezione sociale del settore aeronautico.
Coordinamento con le indennità di morte e con il sistema assicurativo
L'indennità dell'art. 921 si affianca - senza sostituire - alle prestazioni previdenziali e assicurative che possono spettare ai familiari del personale scomparso: rendite di reversibilità INPS, prestazioni del fondo di previdenza complementare di settore, indennizzi assicurativi previsti dai contratti di lavoro o dalle polizze stipulate dall'esercente. Il cumulo è in linea di principio ammesso, salvo specifiche clausole di esclusione contenute nei contratti collettivi o nelle polizze assicurative. Il trattamento complessivo dei familiari dipende quindi da una pluralità di fonti normative e contrattuali che devono essere esaminate congiuntamente.
Casi pratici
Caso 1: Tizio copilota su aeromobile disperso senza notizie
L'aeromobile su cui Tizio prestava servizio come copilota è scomparso e, dopo il periodo previsto dall'art. 915, è dichiarata la perdita presunta: la moglie e i due figli di Tizio, quali beneficiari ex art. 936, ricevono l'indennità di due mensilità ripartita in parti uguali tra loro.
Caso 2: Caio steward celibe senza familiari a carico
Caio era celibe e senza familiari a carico: in assenza dei beneficiari indicati nell'art. 936, l'indennità di due mensilità non può essere attribuita a nessun familiare e viene quindi devoluta alla cassa nazionale di previdenza per il personale aeronautico.
Caso 3: Sempronio con contratto collettivo che prevede una misura superiore
Il contratto collettivo applicabile all'esercente per cui lavorava Sempronio prevede un'indennità pari a tre mensilità in caso di perdita presunta: la misura contrattuale, più favorevole rispetto alle due mensilità del codice, si applica in luogo del criterio legale sussidiario.
Domande frequenti
Quando scatta l'indennità prevista dall'art. 921?
Scatta quando il contratto di lavoro è considerato risolto per perdita presunta dell'aeromobile ai sensi dell'art. 915 cod. nav., ossia quando dell'aeromobile non si hanno più notizie per il periodo di tempo previsto dalla legge.
Chi riceve l'indennità di due mensilità in caso di perdita presunta?
Non il lavoratore (la cui sorte è incerta) ma le persone indicate nell'art. 936 cod. nav. - coniuge, figli e familiari a carico - ripartita in parti uguali tra loro.
Cosa succede se il lavoratore scomparso non aveva familiari a carico?
L'indennità è devoluta alla cassa nazionale di previdenza per il personale aeronautico, evitando che le somme rimangano nella disponibilità dell'esercente.
Le due mensilità sono il massimo che si può ricevere?
No: le norme corporative (oggi contratti collettivi di settore) possono prevedere una misura superiore. Le due mensilità sono il minimo legale applicabile solo in assenza di disciplina collettiva.
L'indennità dell'art. 921 si cumula con le prestazioni previdenziali?
In linea di principio sì, salvo clausole di esclusione nei contratti collettivi o nelle polizze assicurative dell'esercente. I familiari possono cumulare questa indennità con la reversibilità INPS e le prestazioni dei fondi pensione di settore.