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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Divieto di caricazione per conto proprio: il comandante e i componenti dell'equipaggio non possono caricare merci proprie sull'aeromobile senza il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante.
  • Requisito del consenso scritto: l'autorizzazione deve essere espressa in forma scritta; il consenso verbale non è sufficiente a escludere la violazione.
  • Sanzione pecuniaria: il trasgressore è tenuto a pagare il doppio del prezzo di trasporto corrente per quel viaggio e per merce della stessa specie, nel luogo e alla data della caricazione.
  • Risarcimento del danno: la sanzione pecuniaria non esclude il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'esercente.
  • Tutela dell'esercente: la norma presidia l'integrità del carico e la correttezza dei rapporti tra membro dell'equipaggio e armatore/esercente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 906 Codice della Navigazione — Caricazione abusiva di merci

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sull'aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante. Il componente dell'equipaggio, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

Commento

Ratio e inquadramento della fattispecie

L'art. 906 del Codice della navigazione introduce un divieto specifico a carico dei componenti dell'equipaggio degli aeromobili, compresi il comandante: quello di caricare merci per conto proprio sull'aeromobile senza la previa autorizzazione scritta dell'esercente o di un suo rappresentante. La norma risponde a una duplice esigenza: da un lato tutela l'esercente dal rischio che il proprio aeromobile — con la sua capacità di carico limitata e con le priorità commerciali pianificate — venga utilizzato per traffici privati del personale di bordo, con potenziale danno economico e operativo; dall'altro presidia la correttezza e la lealtà dei rapporti all'interno della struttura organizzativa dell'impresa di navigazione aerea.

I soggetti destinatari del divieto

Il divieto si applica sia al comandante sia agli altri componenti dell'equipaggio, senza distinzione di categoria o grado. La menzione esplicita del comandante è significativa: nonostante la sua posizione di vertice nella gerarchia di bordo e i suoi ampi poteri di comando tecnico, egli non è esente dall'obbligo di richiedere il consenso scritto dell'esercente per caricare merci proprie. Questa scelta normativa riflette il principio che i poteri tecnici del comandante sono funzionali alla sicurezza della navigazione, non all'esercizio di attività commerciali personali a bordo dell'aeromobile altrui.

Il consenso scritto dell'esercente

La norma richiede che l'autorizzazione a caricare merci per conto proprio sia espressa in forma scritta dall'esercente o da un suo rappresentante. Il requisito della forma scritta non è un mero formalismo: serve a garantire la certezza e la tracciabilità dell'autorizzazione, evitando contestazioni successive sulla sua sussistenza o sul suo contenuto. L'esercente può delegare il rilascio dell'autorizzazione a propri rappresentanti (per esempio il direttore di scalo o il responsabile operativo), purché la delega sia chiara e il rappresentante agisca nell'ambito dei poteri conferitigli. Il consenso verbale, anche se provato, non è sufficiente a escludere la configurabilità della violazione.

La sanzione: doppio prezzo del trasporto corrente

In caso di violazione del divieto, il trasgressore è tenuto a pagare il doppio del prezzo di trasporto corrente per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie, calcolato nel luogo e alla data della caricazione. Si tratta di una sanzione a carattere forfettario e punitivo, che non richiede la prova di un danno effettivo da parte dell'esercente: è sufficiente la violazione del divieto. Il riferimento al 'prezzo corrente' implica che il calcolo debba avvenire con riguardo alle tariffe di mercato vigenti per quel tratto e per quella categoria merceologica, non alle condizioni eventualmente praticate dall'esercente ai propri clienti commerciali. La scelta del 'doppio' del prezzo serve a rendere la sanzione dissuasiva: caricare merci abusivamente deve risultare svantaggioso anche per chi lo facesse deliberatamente con calcolo economico.

Il risarcimento del danno ulteriore

L'art. 906 precisa espressamente che la sanzione pecuniaria del doppio del prezzo di trasporto opera senza pregiudizio del risarcimento del danno. Ciò significa che l'esercente può cumulare la sanzione forfettaria con il risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale eccedente che abbia subito in conseguenza della caricazione abusiva: per esempio, il danno derivante dalla perdita di un carico commerciale che non ha potuto essere imbarcato per mancanza di spazio, ovvero il danno reputazionale derivante da ritardi o irregolarità nel servizio. La norma adotta quindi un sistema sanzionatorio in due livelli: una componente minima forfettaria automatica e una componente risarcitoria piena per i danni ulteriori provati.

Profili disciplinari e penali

La caricazione abusiva di merci, oltre alla sanzione civilistica prevista dall'art. 906, può dare luogo a conseguenze sul piano del rapporto di lavoro: si configura come un inadempimento grave degli obblighi di fedeltà e correttezza del lavoratore, potenzialmente idoneo a integrare una giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. Sul piano penale, la caricazione di merci vietate o pericolose potrebbe assumere rilevanza a titolo di altri reati (trasporto illecito di sostanze stupefacenti, armi, ecc.), che si aggiungerebbero alla responsabilità civile ex art. 906.

Casi pratici

Caso 1: Comandante che carica merci proprie senza autorizzazione scritta

Il comandante Tizio, durante uno scalo commerciale a Dubai, carica sull'aeromobile alcune casse di prodotti elettronici acquistati per conto proprio, senza richiedere il consenso scritto alla compagnia. Scoperta la violazione al rientro in Italia, la compagnia esercente applica la sanzione dell'art. 906: Tizio è tenuto a corrispondere il doppio della tariffa di trasporto corrente per quel tratto e per merci della stessa specie, oltre al risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Caso 2: Assistente di volo con consenso verbale ma non scritto

Caio, assistente di volo, chiede verbalmente al direttore di scalo Sempronio di poter imbarcare un piccolo pacco personale; Sempronio acconsente a voce. Al rientro, la compagnia contesta la caricazione: il consenso verbale di Sempronio non è sufficiente ai sensi dell'art. 906, che richiede espressamente il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante. Caio non può avvalersi dell'autorizzazione orale come esimente dalla sanzione.

Caso 3: Danno ulteriore per perdita di carico commerciale

Tizio, meccanico di bordo, carica abusivamente un bancale di merci proprie, occupando spazio che avrebbe dovuto essere utilizzato per un carico commerciale già prenotato dalla compagnia. L'esercente subisce un danno economico per il carico non imbarcat e per il relativo nolo perduto. Oltre al doppio del prezzo di trasporto corrente ex art. 906, la compagnia può agire contro Tizio per il risarcimento del danno ulteriore derivante dalla perdita del nolo commerciale.

Domande frequenti

Il comandante può caricare merci proprie sull'aeromobile?

Solo con il consenso scritto dell'esercente o di un suo rappresentante. Senza tale autorizzazione scritta, anche il comandante — nonostante il suo ruolo apicale — viola il divieto dell'art. 906 ed è soggetto alla relativa sanzione.

Quanto deve pagare chi carica merci abusivamente?

Il doppio del prezzo di trasporto corrente per quel viaggio e per merce della stessa specie, calcolato nel luogo e alla data della caricazione. È una sanzione forfettaria automatica, che non richiede la prova di un danno effettivo.

Il pagamento del doppio prezzo esclude il risarcimento del danno?

No. L'art. 906 specifica espressamente che la sanzione forfettaria opera senza pregiudizio del risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito dall'esercente, che può quindi agire cumulativamente per entrambe le poste.

Il consenso verbale del direttore di scalo è sufficiente?

No. La norma richiede il consenso in forma scritta; il consenso verbale, anche se provato, non è sufficiente a escludere la configurabilità della violazione e la relativa sanzione.

La caricazione abusiva può portare al licenziamento?

Sì. Sul piano del rapporto di lavoro, la caricazione abusiva è un inadempimento grave degli obblighi di fedeltà e correttezza del lavoratore, potenzialmente idoneo a integrare una giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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