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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Direzione esclusiva della manovra: al comandante spetta in via esclusiva la conduzione tecnica del volo e della manovra dell'aeromobile.
  • Sorveglianza durante le soste: anche a terra il comandante mantiene la responsabilità di vigilanza sull'aeromobile.
  • Rappresentanza dell'esercente: il comandante è il rappresentante legale dell'esercente nei confronti dei terzi a bordo e degli interessati al carico.
  • Poteri di legge: esercita nei confronti degli interessati nell'aeromobile e nel carico tutti i poteri attribuiti dalla legge, incluse funzioni di pubblica autorità.
  • Duplice ruolo: la norma fonde in capo al comandante la funzione tecnica di guida e quella giuridica di rappresentanza, riflettendo la tradizione del diritto della navigazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 887 Codice della Navigazione — Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Al comandante dell'aeromobile, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli deve provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile. Il comandante rappresenta l'esercente. Nei confronti degli interessati nell'aeromobile e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 887 del Codice della navigazione apre la disciplina dedicata al comandante dell'aeromobile nella navigazione aerea, replicando — con gli adattamenti propri del mezzo — la figura del comandante della nave già disciplinata negli artt. 174 e seguenti per la navigazione marittima. La norma assolve una funzione fondamentale: concentrare in capo a un'unica figura fisica la responsabilità tecnica della conduzione del volo e la rappresentanza legale dell'esercente, eliminando ogni possibile conflitto di competenze in situazioni che richiedono decisioni immediate e univoche.

La direzione esclusiva della manovra e della navigazione

Il primo comma stabilisce che al comandante spetta «in modo esclusivo» la direzione della manovra e della navigazione. Il termine «esclusivo» non è casuale: significa che nessun altro soggetto — nemmeno l'esercente in persona, né passeggeri di rango elevato, né autorità governative a bordo — può sostituirsi al comandante nelle decisioni tecnico-operative riguardanti il volo. Questo principio è coerente con le norme internazionali: la Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale attribuisce al comandante l'autorità finale sull'aeromobile durante il volo, e gli annessi ICAO — in particolare l'Annesso 2 e l'Annesso 6 — ribadiscono la sua responsabilità assoluta per la sicurezza operativa. La «manovra» riguarda le operazioni fisiche sull'aeromobile (decollo, atterraggio, variazioni di assetto), mentre la «navigazione» comprende la pianificazione e gestione della rotta, dell'altitudine, della velocità e delle decisioni connesse alle condizioni di volo.

La sorveglianza durante le soste

Il secondo comma estende il dovere del comandante alle soste a terra: «deve provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile». La ratio è chiara: l'aeromobile è un mezzo ad alto valore tecnico ed economico, potenzialmente pericoloso anche quando fermo, e la continuità della responsabilità del comandante impedisce vuoti di tutela tra un volo e l'altro. In pratica, la norma impone al comandante di assicurarsi che l'aeromobile sia custodito, che non vi accedano soggetti non autorizzati e che vengano eseguite le operazioni di manutenzione e rifornimento con le dovute cautele. Nella prassi operativa moderna questo dovere si esplica anche attraverso la firma del Technical Log prima di ogni partenza.

La rappresentanza dell'esercente

Il terzo comma qualifica il comandante come «rappresentante dell'esercente» nei confronti degli interessati nell'aeromobile e nel carico. Si tratta di una rappresentanza legale ex lege, che non richiede una procura specifica: nasce dal solo fatto dell'assunzione del comando. L'esercente (art. 874 cod. nav.) è il soggetto che ha l'aeromobile a propria disposizione e lo impiega per la navigazione aerea; può coincidere o meno con il proprietario. Il comandante agisce quindi come organo esterno dell'esercente, obbligando quest'ultimo nei rapporti con i passeggeri, i caricatori, i destinatari del carico e, più in generale, con chiunque vanti un interesse collegato all'aeromobile o al suo carico. I limiti di questa rappresentanza sono precisati nell'art. 892.

I poteri legali verso gli interessati

L'ultimo inciso del terzo comma precisa che il comandante «esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge» nei confronti degli interessati nell'aeromobile e nel carico. Questa clausola generale rinvia a una molteplicità di disposizioni sparse nel Codice e in leggi speciali: i poteri di polizia dell'aeromobile (art. 888 per le funzioni di stato civile; il D.Lgs. 96/2005 e il Regolamento UE 300/2008 in materia di security); i poteri di pubblica sicurezza a bordo; i poteri di intervento in caso di emergenza sanitaria o comportamentale di passeggeri. Si tratta dunque di una norma a contenuto aperto, che costituisce la base giuridica per l'esercizio di funzioni pubblicistiche affidate ex lege al comandante in quanto tale, indipendentemente da qualsiasi delega contrattuale.

Profili pratici e responsabilità

L'art. 887 è il punto di riferimento per la ricostruzione della responsabilità del comandante sia in sede civile sia in sede penale. In sede civile, il comandante risponde nei confronti dell'esercente per i danni derivanti da violazione dei doveri di diligenza nella conduzione del volo (artt. 1218 e 2104 c.c. per il rapporto di lavoro subordinato tipicamente sottostante). In sede penale, la sua posizione di garanzia rispetto alla sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio fonda la responsabilità per omicidio o lesioni colpose in caso di incidente imputabile a negligenza nella direzione del volo. La giurisprudenza ha costantemente affermato che il principio dell'esclusività del comando non tollera deroghe neppure di fatto.

Casi pratici

Caso 1: Interferenza dell'esercente nelle decisioni di volo

Tizio, esercente di una compagnia aerea charter, ordina via radio al comandante Caio di atterrare in un aeroporto alternativo nonostante Caio ritenga le condizioni meteorologiche non sicure. In forza dell'art. 887, Caio può — e deve — rifiutare l'ordine: la direzione della navigazione è esclusivamente sua, e nessuna istruzione dell'esercente può prevalere sulla sua valutazione tecnica di sicurezza.

Caso 2: Sorveglianza durante la sosta notturna

Durante uno scalo notturno il comandante Sempronio delega interamente la sorveglianza dell'aeromobile a un addetto di terra non qualificato e si allontana dall'aeroporto. La mattina successiva si scopre che ignoti hanno manomesso un portello del vano bagagli. La delega non esonera Sempronio dal dovere di sorveglianza imposto dall'art. 887: ne risponde nei confronti dell'esercente.

Caso 3: Atti di rappresentanza verso il caricatore

Il caricatore Caio chiede al comandante Tizio di firmare la lettera di trasporto aereo in partenza, in assenza di qualsiasi rappresentante dell'esercente nello scalo. Tizio può procedere: in quanto rappresentante dell'esercente ex art. 887, la sua firma impegna l'esercente nei confronti di Caio senza che occorra una procura specifica.

Domande frequenti

Il comandante può ricevere ordini operativi dall'esercente durante il volo?

No. L'art. 887 attribuisce al comandante la direzione esclusiva della manovra e della navigazione: le istruzioni dell'esercente non possono prevalere sulle sue decisioni tecniche di sicurezza, in linea con le norme ICAO sull'autorità finale del pilota in comando.

Il comandante deve restare vicino all'aeromobile durante le soste?

L'art. 887 impone al comandante di provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile durante le soste, il che non richiede necessariamente la presenza fisica continuativa, ma l'organizzazione di una vigilanza adeguata anche attraverso il personale di scalo sotto la sua supervisione.

Il comandante può obbligare l'esercente con suoi atti senza procura?

Sì. La rappresentanza del comandante verso gli interessati nell'aeromobile e nel carico sorge direttamente dalla legge (art. 887), senza necessità di una procura specifica: il comandante è il rappresentante legale ex lege dell'esercente per i rapporti connessi al viaggio.

Cosa si intende per interessati nell'aeromobile e nel carico?

Sono tutti i soggetti che vantano un interesse giuridicamente rilevante connesso all'aeromobile o al suo carico: passeggeri, caricatori, destinatari della merce, assicuratori del carico. Nei loro confronti il comandante esercita sia poteri rappresentativi sia poteri di legge (sicurezza, ordine pubblico, stato civile).

Chi risponde dei danni causati dal comandante nell'esercizio delle sue funzioni?

L'esercente risponde in via principale dei danni causati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e dei poteri legali, in quanto titolare dell'impresa di navigazione; il comandante risponde in proprio nei confronti dell'esercente per i danni derivanti da violazione dei suoi doveri.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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