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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di perdita o perdita presunta dell'aeromobile, la compilazione dei processi verbali di scomparizione è affidata alla struttura periferica dell'ENAC (in Italia) o all'autorità consolare (all'estero).
  • Il processo verbale raccoglie le dichiarazioni dei superstiti e, in caso di perdita presunta, accerta gli estremi previsti dall'art. 761 del Codice della navigazione.
  • Le autorità competenti esprimono un giudizio sulla probabilità che le persone scomparse debbano ritenersi perite in base alle circostanze accertate.
  • La norma disciplina la perdita presunta accanto alla perdita certa, dando rilevanza giuridica all'ipotesi in cui la sorte dell'aeromobile sia incerta ma presumibilmente letale.
  • Il sistema si coordina con gli artt. 835 e 836 per la trasmissione dei verbali alle autorità di stato civile e, ove del caso, all'autorità giudiziaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 837 Codice della Navigazione — Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell’aeromobile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC. Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo. Nei processi verbali le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 761; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

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Commento

Ratio e collocazione nel sistema

L'art. 837 del Codice della navigazione regola la situazione più grave e drammatica che possa verificarsi nel trasporto aereo: la perdita dell'aeromobile, con la conseguente scomparizione di tutte o parte delle persone a bordo. In questo caso viene meno la figura stessa del comandante come soggetto dichiarante, poiché egli stesso può essere tra i dispersi o i deceduti; il sistema deve quindi individuare un soggetto alternativo che si incarichi della documentazione delle scomparizioni. La norma, in coerenza con l'impianto degli artt. 835 e 836, affida tale funzione alle autorità istituzionalmente competenti per la navigazione aerea: la struttura periferica dell'ENAC in Italia e l'autorità consolare all'estero. Il riferimento all'art. 761 — che disciplina la perdita presunta della nave — rivela l'origine marittima dell'istituto e la sua trasposizione al settore aeronautico per analogia strutturale.

Distinzione tra perdita certa e perdita presunta

La norma opera una distinzione fondamentale tra due fattispecie. La perdita certa dell'aeromobile si ha quando il sinistro è documentato, i rottami sono stati rinvenuti o il velivolo è stato dichiarato distrutto con certezza: in questo caso, i superstiti eventualmente recuperati possono rendere dichiarazioni sulle circostanze e sulle persone che si trovavano a bordo. La perdita presunta si verifica invece quando l'aeromobile è scomparso dai radar e non è stato più trovato, ma la sua distruzione è ritenuta altamente probabile in ragione delle circostanze: durata dell'assenza, condizioni meteorologiche, tipo di rotta, esito delle operazioni di ricerca. In quest'ultima ipotesi, il processo verbale deve accertare 'gli estremi previsti nell'articolo 761', ossia gli elementi fattuali che consentono di presumere la perdita dell'aeromobile. Sul piano temporale, la perdita presunta attiva un meccanismo che si raccorda con la disciplina codicistica della morte presunta (artt. 58 ss. c.c.).

Contenuto del processo verbale

Il processo verbale redatto ai sensi dell'art. 837 ha un contenuto articolato. Deve in primo luogo raccogliere le dichiarazioni dei superstiti: coloro che si sono salvati sono i principali testimoni delle circostanze del sinistro e dell'identità delle persone che si trovavano a bordo al momento della perdita. In secondo luogo, nel caso di perdita presunta, deve contenere l'accertamento degli elementi previsti dall'art. 761, ossia le circostanze di fatto da cui si desume la perdita (data dell'ultimo contatto radio, zona geografica, condizioni meteo-marine, esito delle ricerche). In terzo luogo, la norma stabilisce che le autorità procedenti debbano esprimere un giudizio — non vincolante per il giudice civile, ma documentalmente rilevante — circa la probabilità che le persone scomparse debbano ritenersi perite. Si tratta di una valutazione tecnica e fattuale che serve a orientare le successive procedure di accertamento dello stato civile delle vittime.

Autorità competenti in ragione del luogo del sinistro

La competenza a redigere i processi verbali è determinata dal luogo del sinistro o, per la perdita presunta, dall'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile. Se il sinistro si è verificato in territorio italiano o l'ultimo aeroporto è italiano, la struttura periferica dell'ENAC è il soggetto competente. Se il sinistro è avvenuto all'estero — o, in caso di perdita presunta, l'ultimo aeroporto toccato era in territorio straniero — la competenza spetta all'autorità consolare italiana del luogo. Questo criterio di collegamento è funzionale: individua l'autorità più vicina al luogo degli eventi, che ha maggiore probabilità di essere in grado di raccogliere le testimonianze dei superstiti e di acquisire le informazioni necessarie per la redazione del verbale. Una volta redatto, il processo verbale viene trasmesso alle autorità competenti ai sensi dell'art. 836, incluso il procuratore della Repubblica per i profili penali eventualmente rilevanti.

Effetti giuridici e coordinamento con lo stato civile

Il processo verbale di scomparizione redatto ai sensi dell'art. 837 costituisce il presupposto documentale per avviare le procedure di accertamento dello stato civile delle vittime. Per le persone di cui sia accertato il decesso o presumibilmente avvenuto, la trasmissione agli uffici di stato civile permetterà la registrazione della morte e l'apertura della successione. Per le persone di cui si presuma la scomparizione senza certezza del decesso, il processo verbale costituisce il documento di avvio del procedimento di dichiarazione di assenza (art. 49 c.c., dopo due anni) o di morte presunta (art. 58 c.c., dopo dieci anni dall'ultima notizia, ridotto a due anni se la scomparizione è avvenuta in un disastro). La valutazione delle autorità circa la probabilità di decesso orienta il giudice nel procedimento di morte presunta, pur non vincolandolo: il giudice valuta autonomamente le risultanze istruttorie.

Casi pratici

Caso 1: Perdita certa dell'aeromobile con superstiti

Un aeromobile precipita in territorio italiano: alcuni passeggeri si salvano, tra cui Tizio, mentre altri, tra cui Caio e Sempronio, risultano scomparsi. La struttura periferica dell'ENAC competente per territorio redige il processo verbale raccogliendo le dichiarazioni di Tizio sulle persone presenti a bordo e sulle circostanze dell'incidente, esprimendo nel verbale il giudizio che, in base alle condizioni del sinistro, Caio e Sempronio debbano ritenersi verosimilmente periti.

Caso 2: Perdita presunta con l'ultimo approdo all'estero

Un aeromobile privato con a bordo Tizio e Caio scompare durante un volo transatlantico; l'ultimo aeroporto toccato era a Lisbona. Poiché il sinistro deve ritenersi avvenuto all'estero, l'autorità consolare italiana a Lisbona è competente alla redazione del processo verbale, che accerta gli estremi della perdita presunta ai sensi dell'art. 761 e viene trasmesso al procuratore della Repubblica e agli uffici di stato civile italiani.

Caso 3: Avvio del procedimento di morte presunta

Sempronio risulta scomparso in un incidente aereo a perdita presunta. Il processo verbale dell'ENAC, che conclude che Sempronio debba ritenersi probabilmente perito, viene trasmesso all'ufficio di stato civile e all'autorità giudiziaria. La moglie di Sempronio, trascorsi i termini di legge ridotti previsti per le scomparizioni in disastro, deposita ricorso per la dichiarazione di morte presunta, utilizzando il verbale ENAC come principale documento probatorio.

Domande frequenti

Chi redige i processi verbali di scomparizione quando l'aeromobile viene perduto?

In Italia provvede la struttura periferica dell'ENAC; se il sinistro è avvenuto all'estero o l'ultimo aeroporto toccato era estero, la competenza spetta all'autorità consolare italiana del luogo.

Cosa si intende per 'perdita presunta' dell'aeromobile?

Si parla di perdita presunta quando l'aeromobile è scomparso senza che siano stati rinvenuti rottami o superstiti, ma le circostanze (zona di volo, durata dell'assenza, condizioni meteorologiche, esito delle ricerche) fanno ritenere altamente probabile la sua distruzione.

Il giudizio espresso nel verbale sulle persone scomparse vincola il giudice nel procedimento di morte presunta?

No: il giudice civile valuta autonomamente tutte le risultanze istruttorie nel procedimento di morte presunta ex art. 58 c.c.; il verbale costituisce tuttavia un importante documento di partenza, soprattutto per individuare la data di scomparizione e le circostanze del sinistro.

Dopo quanto tempo si può avviare il procedimento di morte presunta per un disperso in un incidente aereo?

Per le scomparizioni avvenute in un disastro, il codice civile prevede termini ridotti rispetto alla regola generale dei dieci anni; la disciplina specifica è quella degli artt. 58 ss. c.c., che il giudice applica caso per caso in base alle circostanze documentate nel verbale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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