Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 808 Codice della Navigazione – Aeromobili stranieri

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche agli aeromobili stranieri. Della polizia di bordo e della navigazione

In sintesi

  • Applicazione alle aeronavi straniere: le disposizioni del capo dedicato alla polizia degli aeroporti e alla navigazione si applicano, in via di principio, anche agli aeromobili stranieri.
  • Clausola di riserva: la disciplina italiana cede il passo agli accordi internazionali eventualmente stipulati, che possono derogare in tutto o in parte alle disposizioni nazionali.
  • Principio di territorialità: la norma esprime il principio per cui la sovranità statale sullo spazio aereo si estende agli aeromobili di qualsiasi bandiera che vi transitino.
  • Coordinamento con la Convenzione di Chicago: l'articolo si raccorda con l'art. 11 della Convenzione di Chicago del 1944, che ammette l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato alle aeronavi straniere in arrivo e partenza.
  • Posizione di chiusura del capo: l'art. 808 funge da norma di chiusura, estendendo l'applicabilità di tutte le disposizioni precedenti del capo anche al traffico aereo internazionale.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione sistematica

L'articolo 808 del Codice della navigazione svolge una funzione di chiusura del capo dedicato alla polizia degli aeroporti e della navigazione aerea, estendendo esplicitamente l'applicabilità delle disposizioni ivi contenute agli aeromobili stranieri. La norma traduce sul piano del diritto interno il principio di sovranità statale sullo spazio aereo, sancito dall'articolo 1 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, che statuisce che gli Stati contraenti riconoscono la sovranità «completa ed esclusiva» di ciascuno Stato sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio. Tale sovranità comporta il diritto, e il correlativo dovere, di applicare le proprie leggi e i propri regolamenti agli aeromobili che vi transitino, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Il principio di territorialità nel diritto aeronautico

Il principio di territorialità applicato alla navigazione aerea presenta peculiarità rispetto agli altri settori del diritto internazionale privato. A differenza del diritto marittimo, in cui la bandiera della nave determina la legge applicabile a bordo in alto mare, nel diritto aeronautico la lex loci (la legge del luogo di sorvolo o di approdo) ha un ruolo primario, almeno per quanto riguarda le disposizioni di polizia e di sicurezza. L'articolo 808 recepisce questa impostazione, rendendo operative le norme nazionali nei confronti di tutti gli aeromobili presenti nello spazio aereo italiano o negli aeroporti italiani. La norma trova riscontro nell'articolo 11 della Convenzione di Chicago, che ammette l'applicazione delle leggi dello Stato alle aeronavi straniere «all'arrivo, alla partenza e durante il tempo in cui si trovano nell'interno del suo territorio».

La clausola di riserva degli accordi internazionali

Il legislatore ha tuttavia introdotto un'importante clausola di riserva: le disposizioni del capo si applicano agli aeromobili stranieri soltanto «se accordi internazionali non dispongono diversamente». Questa formulazione riconosce il primato del diritto convenzionale internazionale sul diritto interno, in ossequio al principio pacta sunt servanda e alla gerarchia delle fonti nel diritto internazionale. Gli accordi internazionali che possono derogare alla disciplina interna sono di varia natura: accordi bilaterali di servizi aerei (Air Services Agreements o ASA), accordi multilaterali come la Convenzione di Chicago stessa, e atti dell'Unione Europea che, in materia di trasporto aereo, godono di primazia sul diritto nazionale degli Stati membri. In particolare, il 'pacchetto cielo unico europeo' e i regolamenti ad esso collegati hanno uniformato in misura significativa la disciplina degli spazi aerei e delle operazioni di volo negli Stati dell'Unione, riducendo l'ambito di applicazione autonoma del diritto italiano nei confronti di aeromobili di compagnie UE.

Profili operativi e di controllo

Sul piano pratico, l'applicazione della normativa nazionale agli aeromobili stranieri si traduce in una serie di obblighi e controlli: verifica del rispetto delle norme di navigazione aerea dello Stato, controllo della documentazione di bordo, applicazione delle disposizioni di polizia aeroportuale, rispetto delle fasce orarie e, ove applicabile, delle restrizioni per motivi sanitari o di sicurezza. Le autorità competenti per l'effettuazione di tali controlli sono l'ENAC per i profili tecnici e operativi, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i profili fiscali e doganali, nonché la Polizia di Frontiera per i controlli sull'immigrazione e la sicurezza. In caso di violazione delle norme nazionali da parte di un aeromobile straniero, le sanzioni previste dal Codice della navigazione e dalla normativa di attuazione possono essere applicate al comandante dell'aeromobile e, in via di responsabilità solidale, all'esercente straniero.

Coordinamento con il diritto UE e le convenzioni internazionali

L'articolo 808 deve essere letto nel contesto del diritto aeronautico internazionale e dell'Unione Europea. Il Regolamento (UE) n. 2018/1139 (regolamento EASA), che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento (CE) n. 216/2008, stabilisce requisiti essenziali uniformi per la sicurezza aerea, applicabili a tutti gli aeromobili che operano nello spazio aereo europeo, indipendentemente dalla loro nazionalità. Gli accordi bilaterali di servizi aerei stipulati dall'Italia con paesi terzi possono introdurre deroghe specifiche, ad esempio in materia di diritti di traffico, di cabotaggio o di requisiti tecnici, nei limiti consentiti dal diritto UE. L'Accordo Open Skies tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, entrato in vigore nel 2008, costituisce l'esempio più rilevante di accordo multilaterale che incide sull'applicazione delle normative nazionali agli aeromobili stranieri.

Casi pratici

Caso 1: Aeromobile extraeuropeo soggetto alle norme italiane di polizia

Tizio, comandante di un aeromobile registrato in un paese extraeuropeo privo di accordi bilaterali specifici con l'Italia, atterra all'aeroporto di Roma Fiumicino. In assenza di accordi internazionali che dispongano diversamente, si applicano le disposizioni del Codice della navigazione in materia di polizia aeroportuale e di bordo, ivi comprese le norme sulle merci pericolose e sulla documentazione obbligatoria.

Caso 2: Deroga convenzionale per vettori UE

Caio, responsabile legale di una compagnia aerea tedesca, contesta l'applicazione di una norma italiana che impone obblighi aggiuntivi di comunicazione in fase di approdo. La norma risulta incompatibile con un regolamento dell'Unione Europea direttamente applicabile; in forza della clausola di riserva degli accordi internazionali e del primato del diritto UE, la disposizione interna non trova applicazione nei confronti del vettore europeo.

Caso 3: Violazione delle norme di navigazione da parte di aeromobile straniero

Sempronio, comandante di un aeromobile straniero, viola le disposizioni italiane in materia di bande orarie negli aeroporti coordinati atterrando senza il preventivo slot assegnato. L'ENAC, ritenendo inapplicabile alcuna deroga convenzionale, avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi del Codice della navigazione, applicando le disposizioni del capo agli aeromobili stranieri in conformità all'art. 808.

Domande frequenti

Le norme italiane di polizia degli aeroporti si applicano anche agli aerei stranieri?

Sì, in base all'art. 808, le disposizioni del capo si applicano agli aeromobili stranieri, salvo che accordi internazionali non dispongano diversamente, in attuazione del principio di sovranità dello Stato sullo spazio aereo nazionale.

Quale convenzione internazionale riconosce la sovranità dello Stato sullo spazio aereo?

La Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale sancisce all'art. 1 la sovranità completa ed esclusiva di ogni Stato contraente sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio.

Quando un accordo internazionale può derogare alle norme italiane?

Quando l'accordo è stato regolarmente concluso e ratificato dall'Italia (o dall'Unione Europea nell'ambito delle sue competenze esterne) e dispone espressamente in modo diverso dalle norme interne; il diritto UE primario e derivato prevale in ogni caso sulla legislazione nazionale.

Chi effettua i controlli sugli aeromobili stranieri in Italia?

I controlli sono ripartiti tra ENAC (profili tecnici e operativi), Polizia di Frontiera (sicurezza e immigrazione), Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane (profili fiscali e doganali), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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