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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Registro aeronautico nazionale: gli aeromobili rispondenti ai requisiti di nazionalità ex art. 756 sono iscritti nel registro tenuto dall'ENAC.
  • Soggetto legittimato: la domanda di iscrizione è presentata dal proprietario che risponde ai requisiti di nazionalità previsti dall'art. 756.
  • Identificazione dell'aeromobile: l'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione, che devono essere visibili sulla fusoliera.
  • Condizione per la navigazione: l'iscrizione nel registro è presupposto necessario per l'ammissione alla navigazione ex art. 749, congiuntamente all'abilitazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 750 Codice della Navigazione — Iscrizione ed identificazione degli aeromobili

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756. L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756. L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.

Commento

Ratio del sistema di immatricolazione

L'art. 750 del Codice della navigazione disciplina il meccanismo di iscrizione degli aeromobili nel Registro Aeronautico Nazionale (RAN), gestito dall'ENAC, e il sistema di identificazione attraverso le marche di nazionalità e immatricolazione. La ratio del sistema è duplice: da un lato, attribuire agli aeromobili una nazionalità (italiana, nel caso del RAN), con tutte le conseguenze sul piano del diritto internazionale dell'aviazione civile; dall'altro, garantire la identificabilità di ogni aeromobile nello spazio aereo, sia per esigenze di sicurezza del traffico aereo, sia per finalità di controllo dei confini, sicurezza pubblica e accertamento di responsabilità in caso di incidenti. Il sistema è coerente con l'art. 17 della Convenzione di Chicago del 1944, che stabilisce il principio «un aeromobile non può avere più di una nazionalità, ma può essere re-immatricolato passando da uno Stato all'altro».

Il Registro Aeronautico Nazionale e i requisiti di iscrizione

Il RAN è un registro pubblico tenuto dall'ENAC, accessibile a chi ha interesse legittimo. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di nazionalità ex art. 756, che limitano l'immatricolazione italiana agli aeromobili di proprietà di soggetti italiani (persone fisiche con cittadinanza italiana o residenza in Italia; persone giuridiche costituite secondo il diritto italiano con sede legale in Italia) o, per effetto del diritto europeo, di soggetti dell'Unione. La domanda di iscrizione è presentata dal proprietario, il quale assume la responsabilità dell'esattezza dei dati forniti. Il RAN contiene le informazioni essenziali sull'aeromobile (tipo, costruttore, numero di serie, proprietario, esercente ove diverso) e ha funzione di pubblicità legale, analoga a quella del registro automobilistico per i veicoli a motore.

Le marche di nazionalità e immatricolazione

Ogni aeromobile iscritto nel RAN riceve un codice alfanumerico composto dalla marca di nazionalità (per l'Italia: «I-») seguita da quattro lettere identificative dell'aeromobile (es. «I-ABCD»). Le marche devono essere apposte in modo visibile sulla fusoliera e sull'ala e sono il principale mezzo di identificazione visiva e radar dell'aeromobile nello spazio aereo. In ambito ICAO, ogni Stato registra il proprio prefisso di nazionalità (per l'Italia, «I»), che consente a qualsiasi autorità di controllo di risalire all'identità e alla nazionalità dell'aeromobile. Le marche di nazionalità e immatricolazione sono anche il callsign di base utilizzato nelle comunicazioni radio con il controllo del traffico aereo, salvo che l'esercente abbia ottenuto l'autorizzazione a utilizzare un callsign radiofonico diverso.

Effetti dell'iscrizione e pubblicità legale

L'iscrizione nel RAN produce una serie di effetti giuridici rilevanti: i) attribuisce all'aeromobile la nazionalità italiana con conseguente sottoposizione alla legge italiana per quanto riguarda la proprietà, i diritti reali e le garanzie sull'aeromobile (es. ipoteca aeronautica); ii) consente l'ammissione alla navigazione ex art. 749 (unitamente all'abilitazione); iii) rende opponibili a terzi i diritti reali iscritti (es. ipoteca aeronautica ex artt. 1023 ss. del Codice); iv) costituisce un atto formale di assunzione della responsabilità dello Stato italiano sull'aeromobile ai fini dell'art. 83 della Convenzione di Chicago. La cancellazione dal registro (in caso di trasferimento a registro straniero, rottamazione o perdita dei requisiti di nazionalità) ha effetti costitutivi: l'aeromobile perde la nazionalità italiana.

Coordinate con il Reg. (UE) 2018/1139 e il sistema europeo

Per gli aeromobili soggetti alla competenza EASA, il Reg. (UE) 2018/1139 prevede che la certificazione di navigabilità sia rilasciata dall'EASA o, in base a delega, dalle autorità nazionali come l'ENAC. L'immatricolazione rimane tuttavia competenza esclusiva degli Stati membri: ciascun aeromobile può essere immatricolato in un solo Stato dell'Unione, e la conseguente nazionalità è quella dello Stato di immatricolazione. I sistemi di registro degli Stati membri si stanno progressivamente interconnettendo nell'ambito del progetto EASA per la costruzione di una banca dati europea degli aeromobili civili, che aumenterà la trasparenza e faciliterà i controlli trans-frontalieri.

Casi pratici

Caso 1: Iscrizione di un aeromobile appena acquistato

Tizio, cittadino italiano, acquista un aeromobile leggero di costruzione americana e intende operarlo in Italia: deve richiedere l'iscrizione nel RAN all'ENAC presentando il titolo di proprietà, la documentazione tecnica e la prova del rispetto dei requisiti di nazionalità ex art. 756, ottenendo le marche «I-ABCD» che deve apporre sull'aeromobile.

Caso 2: Trasferimento di aeromobile a registro straniero

Caio, esercente di una compagnia di charter, vende un aeromobile immatricolato in Italia «I-BCDE» a un operatore maltese che intende re-immatricolarlo a Malta: secondo la Convenzione di Chicago, l'aeromobile non può avere due nazionalità simultaneamente, pertanto Caio deve richiedere la cancellazione dal RAN prima o contestualmente all'iscrizione nel registro maltese.

Caso 3: Verifica dell'identità di un aeromobile durante un incidente

Sempronio, ispettore dell'ANSV (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo), si reca sul luogo di un incidente aeronautico e identifica il velivolo sinistrato attraverso le marche «I-FGHJ» visibili sulla fusoliera: la consultazione del RAN consente di risalire immediatamente a proprietario, esercente, tipo di aeromobile e storia di manutenzione.

Domande frequenti

Cos'è il Registro Aeronautico Nazionale e chi lo gestisce?

Il RAN è il registro pubblico degli aeromobili civili italiani, gestito dall'ENAC. Contiene i dati essenziali di ogni aeromobile immatricolato in Italia e ha funzione di pubblicità legale.

Cosa sono le marche di nazionalità e immatricolazione?

Sono il codice alfanumerico attribuito a ogni aeromobile immatricolato: per gli aeromobili italiani inizia sempre con 'I-' seguito da quattro lettere (es. I-ABCD). Devono essere visibili sulla fusoliera.

Chi può richiedere l'iscrizione di un aeromobile nel registro italiano?

Il proprietario che risponde ai requisiti di nazionalità ex art. 756: persone fisiche con cittadinanza italiana o residenza in Italia, persone giuridiche costituite secondo il diritto italiano con sede in Italia, o soggetti dell'Unione europea per effetto del diritto comunitario.

Un aeromobile può essere immatricolato contemporaneamente in Italia e in un altro Stato?

No: la Convenzione di Chicago del 1944 (art. 18) stabilisce che un aeromobile non può essere immatricolato in più di uno Stato. La cancellazione dal RAN è necessaria prima o contestualmente all'iscrizione in un registro straniero.

Quali effetti giuridici produce l'iscrizione nel RAN?

Attribuisce la nazionalità italiana all'aeromobile, ne consente l'ammissione alla navigazione, rende opponibili a terzi i diritti reali iscritti (come l'ipoteca aeronautica) e formalizza la responsabilità dello Stato italiano sull'aeromobile ai sensi della Convenzione di Chicago.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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