Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 713 Codice della Navigazione – Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.

In sintesi

  • Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione possono essere assoggettate dall'ENAC alle stesse limitazioni previste per gli aeroporti.
  • L'applicabilità delle limitazioni è condizionata alla tutela dell'interesse pubblico, elemento che funge da presupposto legittimante dell'intervento dell'ENAC.
  • Il rinvio agli artt. 709 e 711 estende alle aviosuperfici la disciplina degli ostacoli fisici e dei pericoli da richiamo faunistico già prevista per gli aeroporti.
  • Le aviosuperfici - piste non soggette al pieno regime di certificazione aeroportuale - sono così integrate in un sistema unitario di tutela degli spazi aerei.
Indice dei contenuti

Nozione di aviosuperficie e impianto aeronautico

L'articolo 713 del Codice della navigazione estende il regime di tutela degli spazi aerei pericostali - finora incentrato sugli aeroporti - alle aviosuperfici e agli impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea. La distinzione tra aeroporto e aviosuperficie è fondamentale nel diritto aeronautico italiano: l'aeroporto è un'infrastruttura soggetta a certificazione ENAC ai sensi del D.Lgs. 96/2005 (Codice della navigazione, parte aeronautica) e del Regolamento ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti; l'aviosuperficie è invece un'area destinata all'atterraggio e al decollo di aeromobili che non possiede i requisiti per essere certificata come aeroporto, ma che è comunque soggetta a un regime autorizzativo semplificato (artt. 710 e ss. cod. nav., come modificati). Gli «impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea» comprendono i radioaiuti alla navigazione (VOR, ILS, DME, NDB), i sistemi radar, le stazioni meteo aeronautiche e qualsiasi altra infrastruttura tecnologica che supporti le operazioni di volo al di fuori del sedime aeroportuale.

L'estensione delle limitazioni alle aviosuperfici

La norma dispone che le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici «possono essere assoggettate» dall'ENAC alle limitazioni degli artt. 709 e 711: si tratta di una facoltà discrezionale - non di un obbligo automatico - condizionata alla sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi l'imposizione del vincolo. Il rinvio all'art. 709 estende alle aviosuperfici la disciplina degli ostacoli fisici: costruzioni, piantagioni e opere che interferiscono con le superfici di rispetto possono essere soggette al regime autorizzativo ENAC anche se la struttura di riferimento non è un aeroporto certificato. Il rinvio all'art. 711 assoggetta alle limitazioni le attività che costituiscono un richiamo per la fauna selvatica: il rischio di bird strike non è specifico degli aeroporti ma riguarda qualsiasi area di atterraggio, compresi i piccoli campi di volo per aviazione generale o per elicotteri.

La clausola dell'interesse pubblico

La clausola «a tutela dell'interesse pubblico» funge da limite e da presupposto legittimante dell'intervento dell'ENAC: l'autorità non può imporre limitazioni alle proprietà private circostanti le aviosuperfici in modo automatico, ma deve verificare che la misura restrittiva risponda effettivamente a un'esigenza di protezione della sicurezza della navigazione aerea riconducibile all'interesse generale. In assenza di questo presupposto, il provvedimento potrebbe essere annullato dal giudice amministrativo per eccesso di potere. Nella prassi, la valutazione dell'interesse pubblico si concretizza nell'accertamento dell'intensità del traffico dell'aviosuperficie, della tipologia di aeromobili che la utilizzano e delle caratteristiche delle operazioni (avvicinamenti strumentali vs. volo a vista).

Profili pratici e coordinamento con la normativa sull'aviazione generale

L'art. 713 assume particolare rilievo per l'aviazione generale e per il volo sportivo, che in Italia si svolgono prevalentemente su aviosuperfici private. I proprietari di terreni adiacenti ad aviosuperfici private potrebbero trovarsi assoggettati a limitazioni analoghe a quelle previste per le zone aeroportuali, con conseguenti obblighi di autorizzazione per la realizzazione di edifici, piantagioni o attività considerate pericolose per la navigazione. La correttezza delle procedure che portano all'imposizione del vincolo - e in particolare la pubblicità delle mappe e il rispetto del contraddittorio procedimentale con i privati - è garantita dall'applicazione analogica delle procedure previste dagli artt. 707 e 708, richiamati indirettamente dall'art. 713 attraverso il rimando al sistema complessivo della tutela aeronautica.

Casi pratici

Caso 1: Costruzione vicino a una pista di volo privata

Tizio vuole costruire un fienile di dodici metri in un campo agricolo situato a trecento metri dall'estremità di pista di una piccola aviosuperficie privata che ospita un aeroclub di volo sportivo. L'ENAC, valutato l'interesse pubblico alla sicurezza delle operazioni di volo sulla pista, assoggetta l'area alle limitazioni dell'art. 709 e richiede che Tizio presenti domanda di autorizzazione prima di procedere con i lavori, al fine di verificare la compatibilità del fienile con le superfici di rispetto della pista.

Caso 2: Impianto di biogas nei pressi di un impianto ILS

Caio intende realizzare un impianto di biogas a circa duecento metri da una stazione ILS (Instrument Landing System) installata per assistere gli atterraggi strumentali in un aeroporto regionale. L'ENAC, richiamando l'art. 713, assoggetta la zona circostante l'impianto di radionavigazione alle limitazioni dell'art. 711 e valuta se le strutture metalliche e i sistemi di captazione del gas dell'impianto di Caio possano interferire con le trasmissioni radio del sistema ILS.

Caso 3: Allevamento avicolturale vicino a un'aviosuperficie per elicotteri

Sempronio gestisce un allevamento di polli all'aperto in un'area prossima a una piazzola per elicotteri utilizzata dal servizio di elisoccorso regionale. L'ENAC, applicando l'art. 713 in combinato con l'art. 711, valuta che la presenza di migliaia di volatili nei pascoli adiacenti costituisca un pericolo potenziale per le operazioni di decollo e atterraggio degli elicotteri, e impone a Sempronio specifiche prescrizioni sulle strutture di contenimento degli animali nelle fasce orarie di maggiore attività dell'eliporto.

Domande frequenti

Cosa si intende per aviosuperficie nel diritto aeronautico italiano?

L'aviosuperficie è un'area destinata all'atterraggio e al decollo di aeromobili che non possiede i requisiti per essere certificata come aeroporto. È soggetta a un regime autorizzativo semplificato rispetto all'aeroporto, ma l'art. 713 consente all'ENAC di estenderle le limitazioni previste per le zone aeroportuali.

L'ENAC può imporre vincoli alle proprietà vicine a una pista di volo privata?

Sì, se sussiste la tutela dell'interesse pubblico. L'art. 713 attribuisce all'ENAC la facoltà di assoggettare le aree prossime alle aviosuperfici alle limitazioni degli artt. 709 (ostacoli) e 711 (pericoli per la fauna) del Codice della navigazione.

Quali impianti aeronautici rientrano nell'ambito dell'art. 713?

Gli impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea includono i radioaiuti (VOR, ILS, DME, NDB), i sistemi radar, le stazioni meteo aeronautiche e qualsiasi infrastruttura tecnologica che supporti le operazioni di volo al di fuori del sedime aeroportuale.

Le limitazioni dell'art. 713 si applicano automaticamente attorno a tutte le aviosuperfici?

No. La norma prevede una facoltà discrezionale dell'ENAC, non un'imposizione automatica. L'ENAC deve valutare la sussistenza dell'interesse pubblico, tenendo conto dell'intensità del traffico, della tipologia di operazioni e delle caratteristiche del territorio circostante.

Un privato può opporsi all'imposizione di limitazioni vicino a un'aviosuperficie?

Sì. Il sistema di garanzie procedimentali degli artt. 707 e 708 si applica analogicamente anche alle limitazioni imposte ai sensi dell'art. 713: il privato può proporre opposizione all'ENAC e, in caso di rigetto, impugnare il provvedimento davanti al giudice amministrativo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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