- L'art. 581 disciplina il procedimento istruttorio della commissione inquirente nell'inchiesta formale sui sinistri marittimi.
- La commissione è collegiale, costituita secondo il regolamento, presieduta dall'autorità marittima o consolare competente a disporre l'inchiesta.
- I poteri istruttori comprendono sopraluoghi, raccolta di deposizioni e «ogni opportuno mezzo di ricerca»: formula ampia che garantisce la completezza dell'accertamento.
- Un'ampia platea di soggetti è ammessa ad assistere: armatore, proprietario, marittimi, assicuratori, danneggiati e chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.
- Le conclusioni sulle cause e responsabilità sono cristallizzate in una relazione depositata con i verbali presso l'autorità che ha disposto l'inchiesta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 581 Codice della Navigazione — Svolgimento dell’inchiesta
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'inchiesta formale è eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l'autorità marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell'autorità medesima. La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca. Hanno facoltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico. Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente può procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorità consolare competente. Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
Commento
La commissione inquirente: composizione e presidenza
Il cuore dell'art. 581 è la commissione inquirente, organo collegiale investito del potere di condurre l'inchiesta formale sui sinistri marittimi. La norma rinvia al «modo stabilito dal regolamento» per la composizione della commissione, lasciando al regolamento di attuazione la definizione del numero e della qualifica dei membri. Tradizionalmente, la commissione è composta da funzionari dell'autorità marittima con competenze nautiche e tecniche, eventualmente integrati da esperti esterni nominati ad hoc per sinistri di particolare complessità. La presidenza spetta all'autorità marittima o consolare che ha disposto l'inchiesta: questo assicura la continuità tra la fase dispositiva e quella istruttoria, garantendo che chi ha valutato i presupposti per aprire l'inchiesta sovraintenda anche allo svolgimento delle indagini.
I poteri istruttori della commissione
L'art. 581 conferisce alla commissione poteri istruttori particolarmente ampi. Sono espressamente menzionati i «sopraluoghi» — ispezioni fisiche del luogo del sinistro, dei relitti, della nave superstite — e la «raccolta di deposizioni», ossia l'audizione formale di testimoni, esperti e parti interessate. La clausola di chiusura («adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca») conferisce alla commissione un potere istruttorio discrezionale molto esteso, che le consente di acquisire documenti, disporre perizie tecniche, richiedere tabulati AIS (Automatic Identification System), analizzare le registrazioni della strumentazione di bordo come le VDR (Voyage Data Recorder), equiparabili alle «scatole nere» degli aeromobili. La commissione non è vincolata a metodi predeterminati: sceglie le tecniche investigative più idonee al caso concreto.
I soggetti legittimati ad assistere all'inchiesta
L'art. 581 indica una platea molto ampia di soggetti che hanno facoltà di assistere allo svolgimento dell'inchiesta o di farsi rappresentare. L'elenco comprende l'armatore e il proprietario della nave (che possono non coincidere), i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori (i quali hanno un interesse diretto nell'accertamento delle cause del sinistro per valutare la copertura assicurativa), i feriti o i danneggiati nel sinistro e i loro aventi causa, nonché «chiunque abbia interesse nella nave o nel carico». Quest'ultima categoria di chiusura include potenzialmente i caricatori, i destinatari delle merci, i noleggiatori e qualsiasi altro soggetto che vanti una posizione giuridica connessa al bene navale o al carico trasportato. La partecipazione avviene con facoltà di «essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre», ossia di assistere alle deposizioni e di porre domande per il tramite del presidente della commissione.
Il trattamento dei sinistri di navi straniere in mare territoriale
Una disposizione specifica riguarda le navi straniere che abbiano subito un sinistro nelle acque territoriali italiane. In questo caso, la commissione può procedere all'esame dell'equipaggio straniero, ma è tenuta a informarne l'autorità consolare competente dello Stato di bandiera. Questa previsione bilancia la sovranità italiana sulle acque territoriali con il principio del diritto internazionale che riserva allo Stato di bandiera l'interesse alla tutela dei propri cittadini e della propria flotta. L'obbligo di informare il consolato è funzionale a consentire alla rappresentanza consolare di assistere alle audizioni e di prendere visione degli atti.
La relazione conclusiva: deposito e valenza giuridica
Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione che sintetizza le operazioni compiute e enuncia le conclusioni sulle cause e sulle responsabilità del sinistro. La relazione — unitamente a tutti i verbali delle singole attività istruttorie — viene depositata presso l'autorità che ha disposto l'inchiesta formale. Questo deposito è il presupposto per l'efficacia probatoria della relazione nei giudizi civili, disciplinata dall'art. 582: i fatti risultanti dalla relazione si «hanno per accertati» salvo prova contraria. La relazione non ha valore di sentenza e non produce effetti di giudicato, ma la presunzione iuris tantum di verità dei fatti in essa contenuti costituisce un elemento probatorio di primo piano nel contenzioso risarcitorio tra armatori, assicuratori e danneggiati.
Casi pratici
Caso 1: Commissione inquirente con perizia tecnica sulla VDR
La nave di Tizio affondata per cause ignote era dotata di un Voyage Data Recorder: la commissione inquirente, avvalendosi dei poteri di 'ogni opportuno mezzo di ricerca', incarica un esperto di recuperare e analizzare i dati registrati dalla VDR nelle ore precedenti il sinistro, acquisendo così elementi fondamentali per l'accertamento delle cause dell'incidente.
Caso 2: Partecipazione degli assicuratori all'inchiesta formale
Caio, assicuratore del carico trasportato dalla nave di Sempronio andata perduta, si presenta all'inchiesta formale con un proprio rappresentante tecnico: ha diritto ad assistere alle deposizioni dell'equipaggio e a presentare memorie alla commissione, acquisendo elementi utili per valutare se il sinistro ricada nella copertura assicurativa o sia dovuto a colpa dell'armatore.
Caso 3: Esame di equipaggio straniero con avviso consolare
Una nave battente bandiera panamense incaglia nelle acque territoriali italiane: la commissione inquirente, dovendo esaminare i marinai di nazionalità straniera, informa preventivamente il consolato competente, che invia un funzionario ad assistere alle deposizioni per tutelare gli interessi dei propri cittadini e per raccogliere informazioni da trasmettere alle autorità dello Stato di bandiera.
Domande frequenti
Chi presiede la commissione inquirente nell'inchiesta formale?
La commissione è presieduta dall'autorità marittima o consolare che ha disposto l'inchiesta formale. La presidenza assicura continuità tra la fase dispositiva e quella istruttoria.
L'armatore può partecipare all'inchiesta formale?
Sì. L'armatore (e il proprietario della nave, se diverso) ha facoltà di assistere o di farsi rappresentare nel corso dell'inchiesta e di essere presente quando vengono raccolte le deposizioni dei testimoni.
La commissione inquirente può disporre perizie tecniche?
Sì. La formula 'ogni opportuno mezzo di ricerca' dell'art. 581 comprende la nomina di periti tecnici, l'analisi di strumenti di registrazione di bordo (VDR), perizie metallurgiche sui relitti e qualsiasi altro mezzo istruttorio idoneo.
Cosa contiene la relazione conclusiva della commissione inquirente?
La relazione descrive le operazioni compiute durante l'inchiesta e enuncia le conclusioni sulle cause del sinistro e sulle eventuali responsabilità. Viene depositata con tutti i verbali presso l'autorità che ha disposto l'inchiesta.
Vedi anche