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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 578 disciplina l'inchiesta sommaria come primo intervento investigativo obbligatorio in caso di sinistro marittimo.
  • L'autorità marittima o consolare deve procedere d'ufficio alle indagini sulle cause e circostanze del sinistro non appena giunge notizia dell'evento.
  • Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, ovvero quella che riceve per prima la notizia se la nave è perduta e l'equipaggio perito.
  • In assenza di autorità marittima, le prime indagini spettano all'autorità doganale, con immediato avviso all'autorità marittima più vicina.
  • L'attività istruttoria deve essere documentata in un processo verbale trasmesso all'autorità competente per l'eventuale inchiesta formale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 578 Codice della Navigazione — Inchiesta sommaria

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto. Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di tale competenza è investita.

Commento

Funzione e natura dell'inchiesta sommaria

L'inchiesta sommaria prevista dall'art. 578 del codice della navigazione costituisce il primo atto ufficiale di risposta istituzionale a un sinistro marittimo. La sua funzione è essenzialmente conservativa e ricognitiva: raccogliere tempestivamente le prime informazioni sull'accaduto, impedire la dispersione delle prove e degli elementi materiali utili per gli accertamenti successivi, e fornire alle autorità competenti una base documentale su cui decidere se disporre l'inchiesta formale. L'inchiesta sommaria non mira all'accertamento definitivo delle responsabilità — compito che spetta invece alla ben più articolata inchiesta formale ex art. 579 — ma ha il carattere di una istruzione urgente e provvisoria, analoga alla notizia di reato nella procedura penale.

Presupposto: la notizia del sinistro

La norma si attiva «quando giunga notizia di un sinistro». Il termine «sinistro» nel codice della navigazione comprende qualsiasi evento eccezionale e negativo che coinvolga la nave: naufragio, affondamento, urto, incaglio, incendio a bordo, esplosione, collisione con altra unità o con un ostacolo fisso. Non è necessario che il sinistro abbia già prodotto conseguenze gravi accertate: è sufficiente la ricezione di una notizia attendibile dell'evento perché l'autorità sia tenuta ad attivarsi d'ufficio, senza attendere istanze di parte. La tempestività è un elemento essenziale: le prove materiali di un sinistro marittimo si degradano o si perdono rapidamente (le correnti disperdono i relitti, le condizioni meteo modificano il sito, i testimoni si allontanano), per cui l'intervento immediato è fondamentale per l'efficacia delle indagini.

L'autorità competente e i criteri di competenza

La norma individua criteri di competenza articolati in base alla tipologia del sinistro. Il criterio principale è quello del luogo di primo approdo: è competente l'autorità del porto in cui la nave danneggiata o i naufraghi approdano per la prima volta dopo il sinistro. Se la nave è affondata con la perdita totale dell'equipaggio, la competenza si radica in capo all'autorità del luogo in cui si ha avuta la «prima notizia del fatto», criterio residuale che garantisce che l'indagine parta sempre, anche nei casi più gravi. Nelle località prive di autorità marittima, il legislatore prevede che le prime indagini siano compiute dall'autorità doganale, la quale però deve avvisare immediatamente l'autorità marittima più vicina: l'autorità doganale svolge dunque un ruolo sussidiario e transitorio.

Il contenuto delle indagini sommarie e le misure conservative

L'art. 578 individua due distinte attività che l'autorità deve svolgere contestualmente: da un lato, l'accertamento delle cause e delle circostanze del sinistro (audizioni, raccolta di informazioni, ispezioni del luogo o dei relitti accessibili); dall'altro, l'adozione dei «provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti». Quest'ultima funzione ha carattere cautelare reale: l'autorità può disporre il sequestro dei relitti, la conservazione della documentazione di bordo (giornale nautico, carte nautiche, registrazioni dei sistemi AIS), la raccolta dei campioni materiali utili all'analisi tecnica delle cause. Tali misure conservative anticipano e integrano le attività dell'inchiesta formale.

Il processo verbale e la trasmissione degli atti

Tutta l'attività svolta nell'inchiesta sommaria deve essere documentata in un processo verbale che raccoglie i rilievi effettuati, i provvedimenti conservativi adottati e le indagini eseguite. Se l'autorità che ha condotto l'inchiesta sommaria non è competente a disporre quella formale (per esempio perché la nave, dopo le prime indagini, ha proseguito verso un porto diverso, determinando uno spostamento della competenza), deve trasmettere copia del verbale all'autorità competente. Questo meccanismo di raccordo garantisce la continuità investigativa e assicura che nessun sinistro rimanga privo di approfondimento, indipendentemente dalla sede in cui si è avuta la prima notizia.

Casi pratici

Caso 1: Naufragio con approdo dei superstiti in porto secondario

La nave da pesca di Tizio si incaglia sugli scogli al largo di una costa con un piccolo porto privo di Capitaneria: i naufraghi approdano lì. L'autorità doganale locale avvia immediatamente le prime indagini sommarie e avvisa la Capitaneria più vicina, che riceve il processo verbale e valuta se disporre l'inchiesta formale.

Caso 2: Esplosione a bordo con perdita totale dell'equipaggio

La motonave di Caio esplode in mare aperto: l'equipaggio perisce e la nave affonda senza che alcun superstite approdi. La prima notizia del sinistro giunge via radio alla Capitaneria del porto di iscrizione: questa diviene competente a condurre l'inchiesta sommaria, raccogliendo le segnalazioni radio e adottando misure per il recupero di eventuali relitti.

Caso 3: Misure conservative su documentazione di bordo

La nave di Sempronio subisce un urto in porto: l'autorità marittima, nell'ambito dell'inchiesta sommaria, dispone immediatamente il sequestro del giornale di bordo, delle registrazioni del sistema AIS e delle comunicazioni VHF, impedendo che vengano alterate o distrutte prima dell'inchiesta formale, e redige processo verbale di tutte le misure adottate.

Domande frequenti

Cosa è l'inchiesta sommaria in caso di sinistro marittimo?

È la prima indagine ufficiale obbligatoria condotta dall'autorità marittima o consolare non appena giunge notizia di un sinistro. Ha funzione conservativa e ricognitiva, non mira all'accertamento definitivo delle responsabilità.

Chi è competente a condurre l'inchiesta sommaria se la nave approda in un porto senza Capitaneria?

In assenza di autorità marittima, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti urgenti, dandone immediato avviso alla Capitaneria di porto più vicina.

Il processo verbale dell'inchiesta sommaria può essere usato come prova in giudizio?

Il processo verbale dell'inchiesta sommaria ha valore documentale, ma è la relazione dell'inchiesta formale ad avere efficacia probatoria privilegiata ex art. 582. Il verbale sommario è comunque acquisibile agli atti del processo.

L'autorità deve aspettare una richiesta formale per avviare l'inchiesta sommaria?

No. L'inchiesta sommaria è avviata d'ufficio non appena giunge notizia del sinistro, senza necessità di istanza di parte. L'iniziativa officiosa è un elemento essenziale della norma.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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