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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I crediti privilegiati dell'ultimo viaggio hanno preferenza rispetto a quelli dei viaggi precedenti, in applicazione del principio di recenziorità.
  • Fanno eccezione i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di lavoro che abbraccia più viaggi: essi concorrono tutti in pari grado con i crediti dell'ultimo viaggio.
  • La norma tutela il personale marittimo legato da un rapporto contrattuale unitario, evitando che la suddivisione in viaggi degradi i crediti retributivi più risalenti.
  • Il principio di recenziorità riflette la logica per cui i crediti più recenti hanno contribuito a mantenere la nave in esercizio, giustificando la loro prevalenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 555 Codice della Navigazione — Concorso di privilegi relativi a più viaggi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti. Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di lavoro comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell'ultimo viaggio.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 555 del Codice della navigazione disciplina il concorso dei privilegi marittimi quando sorgono in connessione con più viaggi distinti compiuti dalla stessa nave. La disposizione si inserisce nel sistema dei privilegi sulla nave (artt. 552-560) e introduce un criterio di priorità temporale inversa — detto principio di recenziorità — analogo a quello già previsto per alcune categorie dall'art. 556 in sede di graduazione interna ai crediti di uno stesso viaggio. L'obiettivo è bilanciare equamente le ragioni dei creditori che hanno contribuito, in momenti diversi, all'esercizio nautico della nave.

Il principio di recenziorità inter-viaggi

La regola generale è enunciata con nettezza: i crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti. Ciò significa che, in sede di distribuzione del ricavato della vendita o dell'esecuzione forzata sulla nave, un creditore titolare di un privilegio sorto nell'ultimo viaggio soddisfa integralmente il proprio credito prima che i creditori dei viaggi anteriori possano ricevere alcunché. La logica sottostante è che i crediti più recenti hanno contribuito alla continuazione dell'esercizio della nave e, quindi, alla conservazione del valore che consente agli stessi creditori precedenti di essere soddisfatti. Si tratta di un meccanismo mutuato dall'esperienza del diritto marittimo internazionale: convenzioni come la Convenzione di Bruxelles del 1926 sui privilegi e ipoteche marittime hanno elaborato soluzioni simili, che il legislatore italiano ha recepito e codificato.

L'eccezione per il contratto unitario di arruolamento o di lavoro

La norma introduce una deroga significativa a tutela del personale di bordo. Quando i crediti derivano da un unico contratto di arruolamento o di lavoro che copre più viaggi, essi perdono la distinzione per viaggio e concorrono tutti allo stesso grado con i crediti dell'ultimo viaggio. Si evita in tal modo che il marittimo assunto con contratto pluriviaggio veda i suoi crediti retributivi maturati nei viaggi iniziali degradati in via progressiva dai crediti sorti nei viaggi successivi. L'equità della soluzione è evidente: il marittimo non ha scelto la suddivisione in viaggi distinti, ma ha reso la propria opera in forza di un rapporto contrattuale unitario e continuativo.

Coordinamento con l'articolo 552 e con la disciplina generale dei privilegi

L'art. 555 presuppone la conoscenza dell'elenco dei crediti privilegiati sulla nave di cui all'art. 552, che classifica i privilegi in sei categorie ordinate. La regola dell'ultimo viaggio si applica a ciascuna di quelle categorie: se due creditori vantano entrambi un privilegio di categoria 3 (assistenza e salvataggio), ma l'uno si riferisce al penultimo viaggio e l'altro all'ultimo, quest'ultimo è preferito. Il coordinamento avviene poi con l'art. 556, che regola la graduazione all'interno dei crediti dello stesso viaggio: una volta stabilita la preferenza dell'ultimo viaggio ex art. 555, si applica l'ordinamento interno ex art. 556 tra i crediti concorrenti di quel medesimo viaggio.

Profili pratici e ricadute operative

In sede di procedura esecutiva su una nave, il liquidatore o il giudice delegato deve preliminarmente individuare a quale viaggio appartiene ciascun credito privilegiato, per costruire una graduatoria verticale (primo l'ultimo viaggio, poi il penultimo, e così via) prima ancora di applicare la graduatoria orizzontale interna all'art. 556. Per i contratti di arruolamento pluriviaggio, il creditore-marittimo deve provare l'unitarietà del rapporto contrattuale: sarà determinante la documentazione contrattuale e il libretto di navigazione. In assenza di prova della unitarietà, il rischio è che i crediti retributivi dei viaggi anteriori siano trattati come crediti di viaggi precedenti, con conseguente degradazione nel concorso.

Casi pratici

Caso 1: Fornitore di carburante e retribuzioni dell'equipaggio

Tizio, fornitore di carburante, vanta un credito privilegiato per le forniture effettuate durante il penultimo viaggio della nave «Stella del Mare». Caio, marittimo imbarcato nello stesso periodo, ha un credito retributivo. In sede di riparto del ricavato della vendita forzata, i crediti sorti nell'ultimo viaggio — tra cui quelli del nuovo equipaggio ingaggiato per quel viaggio — vengono soddisfatti per intero prima che Tizio e Caio possano ricevere alcunché, in applicazione del principio di recenziorità.

Caso 2: Marittimo con contratto pluriviaggio

Sempronio è stato assunto con un unico contratto di arruolamento della durata di dodici mesi, nel corso dei quali la nave ha compiuto quattro viaggi distinti. Al termine del rapporto risultano dovuti arretrati maturati fin dal primo viaggio. Poiché il contratto è unitario, tutti i crediti retributivi di Sempronio concorrono in pari grado con i crediti dell'ultimo viaggio, e non subiscono la degradazione progressiva che avrebbe penalizzato i crediti dei viaggi più risalenti.

Caso 3: Pluralità di fornitori in viaggi successivi

Tizio e Caio sono entrambi fornitori di vettovaglie privilegiati ex art. 552: Tizio ha rifornito la nave nell'ultimo viaggio, Caio nel viaggio precedente. In caso di incapienza del ricavato, Tizio viene soddisfatto per intero prima di Caio, indipendentemente dall'importo del rispettivo credito, perché l'art. 555 impone la preferenza assoluta dell'ultimo viaggio sui precedenti.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'ultimo viaggio' ai fini dell'art. 555?

Si intende l'ultimo viaggio compiuto dalla nave prima dell'evento che ha dato luogo all'esecuzione forzata o alla liquidazione. La determinazione richiede di ricostruire la sequenza cronologica dei viaggi dalla documentazione nautica.

Un marittimo con contratto pluriviaggio perde la preferenza dell'ultimo viaggio?

No, al contrario ne beneficia pienamente: i suoi crediti concorrono tutti in pari grado con i crediti dell'ultimo viaggio, senza distinzione per il viaggio in cui sono maturati, purché il contratto sia unitario.

La regola dell'ultimo viaggio vale anche per i privilegi sulle cose caricate?

No: l'art. 555 si riferisce specificamente ai privilegi sulla nave (sez. II del capo relativo). I privilegi sulle cose caricate sono regolati dagli artt. 561-564, che prevedono un meccanismo di graduazione distinto.

Come si dimostra l'unitarietà del contratto di arruolamento?

Occorre produrre il contratto scritto che espressamente copre più viaggi, unitamente al libretto di navigazione e ai documenti di bordo che attestano la continuità del rapporto senza soluzione di continuità tra un viaggio e l'altro.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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