← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Surrogazione reale delle indennità: in caso di perimento o deterioramento della nave o perdita del nolo, le indennità sostitutive sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati al posto della nave e del nolo.
  • Tre categorie di indennità surrogate: (a) indennità per danni materiali non riparati o per perdita di nolo; (b) somme per contribuzione ad avarie comuni da danni non riparati o perdite di nolo; (c) indennità e compensi per assistenza, dedotta la quota del personale di bordo.
  • Esclusione delle indennità assicurative: le indennità di assicurazione, i premi, le sovvenzioni e i sussidi statali non sono vincolati al pagamento dei crediti privilegiati.
  • Collegamento con l'art. 552: la surrogazione si applica ai crediti privilegiati elencati nell'articolo precedente, mantenendo la stessa gerarchia.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 553 Codice della Navigazione — Surrogazione dell’indennità alla nave e al nolo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se la nave è perita o deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:

a) le indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;

b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo;

c) le indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave. Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennità di assicurazione, né i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.

Commento

Ratio: la surrogazione reale per i casi di perimento o deterioramento

L'art. 553 del Codice della navigazione disciplina il meccanismo di surrogazione reale che opera quando la nave è perita, deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto: in questi casi, le indennità che sostituiscono economicamente la nave e il nolo diventano il nuovo oggetto dei privilegi marittimi, in luogo dei beni originari ormai indisponibili o ridotti. La norma risponde a un'esigenza pratica fondamentale: senza di essa, i creditori privilegiati elencati nell'art. 552 perderebbero la propria garanzia reale nel momento stesso in cui — spesso a causa di eventi catastrofici come il naufragio o l'urto — il bisogno di tutela è più urgente. La surrogazione mantiene la catena di priorità stabilita dall'art. 552 anche sul nuovo bene (l'indennità), garantendo la coerenza del sistema.

Le tre categorie di indennità vincolate

Il primo alinea della norma individua tre specifiche categorie di somme che restano vincolate al pagamento dei crediti privilegiati. La lettera (a) riguarda le indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo: si tratta delle somme dovute da terzi responsabili (ad esempio il proprietario di un'altra nave con cui si è verificato un urto) o, secondo l'interpretazione sistematica, delle somme erogate nell'ambito di procedimenti risarcitori, sempre che i danni non siano stati riparati. La condizione «non riparati» è cruciale: se i danni sono stati già riparati, le spese di riparazione rientrano nei normali costi di gestione e non generano un'indennità autonoma da vincolare. La lettera (b) vincola le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, nella misura in cui costituiscano danni materiali non riparati o perdite di nolo: anche qui opera il requisito della non riparazione. La lettera (c) vincola le indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, con una deduzione importante: vanno sottratte le somme già attribuite alle persone al servizio della nave, che i soccorritori devono distribuire tra i membri dell'equipaggio che hanno partecipato al salvataggio.

L'esclusione delle indennità assicurative

Il secondo alinea dell'art. 553 introduce una deroga esplicita di grande rilevanza pratica: «non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennità di assicurazione, né i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato». L'esclusione delle indennità assicurative è coerente con la funzione del contratto di assicurazione, che è un rapporto personale tra assicurato e assicuratore fondato sul pagamento del premio: l'indennità assicurativa non è il valore della nave ma la prestazione contrattuale dell'assicuratore verso l'assicurato, e non sarebbe equo che i terzi creditori privilegiati si soddisfacessero su di essa sottraendola all'assicurato che ha pagato i premi. Questa esclusione distingue nettamente il sistema italiano — e quello codificato dalla Convenzione di Bruxelles del 1926 sui privilegi marittimi — da alcuni ordinamenti di common law in cui i privilegi possono gravare sull'indennità assicurativa. L'esclusione dei premi statali e delle sovvenzioni risponde alla stessa logica: si tratta di somme erogate dallo Stato nell'interesse pubblico, non di valori riconducibili alla nave come bene economico.

Coordinamento con l'art. 552 e profili pratici

La norma rinvia espressamente ai «crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente», mantenendo la stessa graduatoria dell'art. 552. Nella pratica, l'art. 553 viene applicato in tutte le situazioni in cui la nave si trova in condizione di non poter essere utilmente pignorata — perché perita, affondata o gravemente deteriorata — ma esistono somme di terzi debitori che sostituiscono il valore del bene. In queste ipotesi, i creditori privilegiati non agiscono esecutivamente sulla nave ma sui diritti di credito dell'armatore verso i responsabili del sinistro o verso i soggetti tenuti alla contribuzione alle avarie comuni. L'art. 553 deve essere letto in coordinamento anche con l'art. 549 (surrogazione sugli avanzi fisici della nave) e con le norme sull'abbandono nell'assicurazione marittima (art. 546), che regolano il trasferimento all'assicuratore dei diritti verso terzi.

Casi pratici

Caso 1: Perimento della nave e vincolo sull'indennità risarcitoria

La nave di Caio affonda a seguito di un urto con la nave di Sempronio. I creditori privilegiati ex art. 552 di Caio — tra cui Tizio per crediti retributivi (n. 2) — non possono più agire sulla nave perita, ma l'art. 553 vincola al loro soddisfacimento l'indennità risarcitoria che Sempronio deve corrispondere a Caio per i danni materiali non riparati. Tizio può quindi esercitare il proprio privilegio sull'indennità nel rispetto della gerarchia dell'art. 552, prima che Caio possa liberamente incamerare la somma.

Caso 2: Avaria comune e vincolo sulla somma contributiva

Durante un viaggio, il comandante di Tizio ordina il sacrificio di parte del carico per salvare nave e carico superstiti (avaria comune). Gli armatori del carico sacrificato contribuiscono all'avaria comune versando la quota spettante alla nave. La somma ricevuta dalla nave per contribuzione all'avaria comune costituisce, ai sensi dell'art. 553 lett. (b), un bene vincolato al soddisfacimento dei creditori privilegiati ex art. 552, nella misura in cui si tratti di danni alla nave non riparati.

Caso 3: Indennità assicurativa non soggetta al vincolo

La nave di Sempronio è gravata da privilegi marittimi in favore di Caio. A seguito di un naufragio, Sempronio riceve dall'assicuratore un'indennità per la perdita totale della nave. Caio chiede di soddisfarsi su tale indennità assicurativa. Il giudice rigetta la richiesta: ai sensi dell'art. 553 secondo alinea, le indennità di assicurazione non sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati; Caio potrà semmai agire sui diritti verso i terzi responsabili del naufragio eventualmente surrogatigli dall'assicuratore ex art. 546.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'danni materiali non riparati' nell'art. 553?

Si intende il danno fisico subito dalla nave che non è stato ancora ripristinato mediante intervento di riparazione. Se i danni sono già stati riparati a spese dell'armatore, non residua un'indennità autonoma da vincolare; se invece il danno persiste, l'indennità risarcitoria dovuta dai terzi responsabili è vincolata al soddisfacimento dei creditori privilegiati.

I creditori privilegiati possono rivalersi sull'indennità assicurativa dell'armatore?

No. L'art. 553 esclude espressamente le indennità di assicurazione dal vincolo a favore dei creditori privilegiati. L'indennità assicurativa rimane nella sfera dell'armatore assicurato e non può essere aggredita dai creditori privilegiati sulla nave.

Cosa avviene ai compensi di assistenza prima che siano distribuiti all'equipaggio?

I compensi per assistenza rientrano tra le indennità vincolate dall'art. 553, ma solo al netto delle somme spettanti alle persone al servizio della nave, che devono essere prima dedotte. La quota residua — quella spettante all'armatore come gestore dell'impresa — è vincolata al soddisfacimento dei creditori privilegiati.

Come si raccorda la surrogazione dell'art. 553 con quella sugli avanzi dell'art. 549?

Le due norme operano su piani diversi: l'art. 549 riguarda la surrogazione sui resti fisici del bene (relitto, avanzi); l'art. 553 riguarda la surrogazione sulle somme di denaro che sostituiscono economicamente il bene perito o deteriorato. Entrambe le surrogazioni possono operare contestualmente.

I sussidi statali all'armatore sono vincolati ai creditori privilegiati?

No. L'art. 553 esclude espressamente premi, sovvenzioni e sussidi statali dal vincolo a favore dei creditori privilegiati, in coerenza con la loro funzione di politica economica e non di sostituzione del valore della nave.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.