Testo dell'articoloVigente
Art. 546 Codice della Navigazione – Effetti dell’abbandono
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se la validità dell'abbandono non è stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono è stata portata a conoscenza dell'assicuratore, ovvero se la validità dell'abbandono è stata giudizialmente riconosciuta, l'assicurato ha diritto a percepire l'indennità per perdita totale. La proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione d'abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validità dell'abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l'assicuratore dichiari all'assicurato di non volerne profittare. La dichiarazione dell'assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell'assicurato nelle forme richieste dall'articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e funzione degli effetti dell'abbandono
L'art. 546 del Codice della navigazione completa la disciplina dell'istituto dell'abbandono nell'assicurazione marittima, definendo le conseguenze giuridiche che derivano da una dichiarazione di abbandono valida. Mentre l'art. 545 regola il contenuto e i requisiti dell'atto, l'art. 546 si occupa di stabilire quando e come si producono gli effetti dell'abbandono nei confronti dell'assicuratore, con particolare riguardo al diritto dell'assicurato a percepire l'indennità per perdita totale e al trasferimento della proprietà delle cose abbandonate. La norma bilancia gli interessi contrapposti: da un lato, l'assicurato che ha subito un sinistro grave e vuole certezza del proprio credito; dall'altro, l'assicuratore che deve poter valutare la fondatezza dell'abbandono prima di assumerne le conseguenze patrimoniali.
Il termine di trenta giorni per la contestazione
Il primo comma stabilisce che, se l'assicuratore non contesta la validità dell'abbandono entro trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione gli è stata portata a conoscenza - secondo le forme dell'art. 543 - ovvero se la validità è stata giudizialmente riconosciuta, l'assicurato ha diritto a percepire l'indennità per perdita totale. Il silenzio dell'assicuratore nel termine equivale dunque ad accettazione implicita. La contestazione, per essere efficace, deve avvenire entro il termine perentorio e deve riguardare la validità dell'abbandono, non semplicemente la quantificazione dell'indennità. In mancanza di contestazione, l'assicuratore è vincolato sia all'obbligo di pagare l'indennità integrale sia all'acquisto della proprietà delle cose abbandonate con tutti i diritti e obblighi connessi.
Il trasferimento della proprietà e la sua retroattività
Il secondo comma disciplina il momento e la portata del trasferimento della proprietà: «la proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione d'abbandono». Vi è quindi una retroattività reale dell'effetto traslativo: anche se la validità dell'abbandono si consolida decorso il termine di trenta giorni - o a seguito di sentenza - la proprietà è acquistata dall'assicuratore fin dalla data di ricezione della dichiarazione. Questa regola ha importanti conseguenze sul piano del rischio: l'assicuratore risponde dei deterioramenti o dispersioni ulteriori delle cose abbandonate intervenuti dopo quella data, mentre i frutti o i valori recuperati spettano a lui e non all'assicurato. La retroattività allinea il trasferimento al momento in cui l'assicuratore ha la possibilità concreta di intervenire per tutelare i propri futuri interessi.
La facoltà di rinuncia dell'assicuratore
Il secondo comma introduce altresì una facoltà di rinuncia in favore dell'assicuratore: entro dieci giorni dalla data in cui la validità dell'abbandono è divenuta incontestabile, l'assicuratore può dichiarare all'assicurato di non voler profittare del trasferimento. La ragione pratica di questa previsione è evidente: può accadere che le cose abbandonate abbiano un valore residuo negativo (ad esempio, una nave affondata i cui costi di rimozione obbligatoria superano il valore del relitto) o comunque non conveniente per l'assicuratore. La rinuncia consente di evitare l'acquisizione di beni passivi. Naturalmente, la rinuncia non libera l'assicuratore dall'obbligo di pagare l'indennità per perdita totale: essa riguarda esclusivamente il trasferimento della proprietà del bene, non il debito indennitario già maturato.
Forma della rinuncia e raccordo con l'art. 543
Il terzo comma prescrive che la dichiarazione di rinuncia dell'assicuratore debba essere «fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell'assicurato nelle forme richieste dall'articolo 543 per la dichiarazione di abbandono». Il rinvio all'art. 543 impone requisiti formali stringenti - analoghi a quelli applicabili all'atto di abbandono - per garantire certezza giuridica e pubblicità della scelta dell'assicuratore. Il sistema complessivo degli artt. 543, 545 e 546 delinea una sequenza procedimentale: dichiarazione formale dell'assicurato (art. 543), oggetto dell'abbandono (art. 545), effetti e possibile rinuncia (art. 546). Sul piano del coordinamento con il diritto comune, si osserva che l'abbandono marittimo è un istituto autonomo rispetto alla surrogazione ex art. 1916 c.c., che opera per il solo effetto del pagamento dell'indennità senza trasferimento di proprietà del bene sinistrato.
Casi pratici
Caso 1: Silenzio dell'assicuratore e indennità per perdita totale
Tizio dichiara l'abbandono della propria imbarcazione da carico, gravemente danneggiata da una tempesta, all'assicuratore Caio. Caio, dopo aver esaminato la pratica, non contesta la validità dell'abbandono entro il termine di trenta giorni. Trascorso tale termine, Tizio ha diritto all'indennità per perdita totale e Caio acquisisce automaticamente la proprietà del relitto dal giorno in cui aveva ricevuto la dichiarazione, dovendone sopportare i costi di recupero.
Caso 2: Rinuncia dell'assicuratore al relitto passivo
Sempronio dichiara l'abbandono di una petroliera affondata in acque costiere; l'assicuratore Caio, verificata la validità dell'abbandono, calcola che i costi di rimozione obbligatoria del relitto imposti dalle autorità portuali superano il valore commerciale del natante. Caio esercita la facoltà di rinuncia entro dieci giorni dalla data in cui l'abbandono diviene incontestabile, dichiarando formalmente di non voler profittare del trasferimento. Caio resta comunque obbligato a pagare l'indennità per perdita totale a Sempronio.
Caso 3: Retroattività del trasferimento e frutti del relitto
Tizio dichiara l'abbandono della nave il 1° marzo; Caio non contesta e il termine scade il 31 marzo. Nel frattempo, tra il 1° e il 31 marzo, il relitto viene parzialmente recuperato da una società di salvataggio che versa all'armatore un compenso. La retroattività dell'art. 546 fa sì che la proprietà del relitto appartenga a Caio dal 1° marzo: le somme di salvataggio percepite da Tizio in quel periodo devono essere restituite a Caio, detratta la quota spettante ai soccorritori.
Domande frequenti
Entro quanto tempo l'assicuratore deve contestare la validità dell'abbandono?
Entro trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di abbandono è stata portata a sua conoscenza. Decorso tale termine senza contestazione, la validità dell'abbandono diviene incontestabile e l'assicurato ha diritto all'indennità per perdita totale.
Da quando si trasferisce la proprietà delle cose abbandonate all'assicuratore?
Dal giorno in cui la dichiarazione di abbandono è stata portata a conoscenza dell'assicuratore, anche se la validità si consolida soltanto allo scadere del termine di trenta giorni o per effetto di sentenza. L'effetto traslativo è quindi retroattivo.
L'assicuratore può rifiutare di acquisire le cose abbandonate?
Sì. Entro dieci giorni dalla data in cui l'abbandono diviene incontestabile, l'assicuratore può dichiarare di non voler profittare del trasferimento, ma rimane comunque obbligato a pagare l'indennità per perdita totale.
Quali forme deve rispettare la rinuncia dell'assicuratore?
Le stesse forme prescritte dall'art. 543 cod. nav. per la dichiarazione di abbandono dell'assicurato: la dichiarazione deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell'assicurato secondo quelle modalità formali.
Se l'abbandono è contestato dall'assicuratore, come si risolve la controversia?
La controversia sulla validità dell'abbandono viene risolta in sede giudiziale. Se il giudice riconosce la validità dell'abbandono, l'assicurato ha diritto all'indennità per perdita totale e il trasferimento della proprietà opera retroattivamente dalla data della dichiarazione originaria.