In sintesi
- Abbandono incondizionato: la dichiarazione di abbandono deve essere priva di qualsiasi condizione per essere valida.
- Universalità dell'abbandono: deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro che dà luogo all'abbandono.
- Trasferimento dei diritti verso terzi: l'abbandono include anche i diritti che l'assicurato vanta nei confronti di terzi relativamente alle cose abbandonate.
- Abbandono parziale in caso di sottoassicurazione: se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile, l'abbandono è limitato a una quota proporzionale alla somma assicurata.
- Coordinamento con l'art. 546: l'oggetto dell'abbandono definito in questo articolo determina ciò che si trasferisce all'assicuratore ai sensi dell'articolo successivo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 545 Codice della Navigazione — Oggetto dell’abbandono
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni. Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro, che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi. Se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della cosa, l'abbandono è limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 545 del Codice della navigazione disciplina il contenuto oggettivo della dichiarazione di abbandono nell'assicurazione marittima, istituto tipicamente proprio del diritto della navigazione che non trova corrispondenza nel regime ordinario dell'assicurazione terrestre. L'abbandono — previsto dagli artt. 541 ss. cod. nav. — consente all'assicurato di trasferire all'assicuratore la proprietà delle cose assicurate in cambio dell'indennità per perdita totale, al verificarsi di determinati sinistri gravi che rendono eccessivamente oneroso il recupero o la riparazione. La ratio della norma è di garantire che l'atto di abbandono sia un trasferimento completo, serio e non distorto da clausole a favore di chi lo compie.
Il requisito dell'incondizionatezza
Il primo comma della disposizione stabilisce che l'abbandono «deve essere fatto senza condizioni». Questo requisito di incondizionatezza è fondamentale: l'assicurato non può riservarsi facoltà di revoca, né apporre termini o clausole che subordinino l'efficacia dell'abbandono a eventi futuri. La giustificazione di tale rigore risiede nella necessità di tutelare l'assicuratore, che — accettando l'abbandono — si assume la gestione di beni danneggiati o dispersi e deve poter fare affidamento sulla definitività dell'atto. Un abbandono condizionato sarebbe nullo, con la conseguenza che l'assicurato non potrebbe avvalersi dell'indennità per perdita totale e resterebbe nei limiti dell'indennità di avaria.
Universalità: tutte le cose in rischio e i diritti verso terzi
Il secondo elemento qualificante riguarda l'universalità dell'oggetto. L'abbandono deve comprendere, da un lato, tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro che dà luogo all'abbandono: non è consentito selezionare le cose più danneggiate e trattenere quelle in migliori condizioni. Dall'altro, l'abbandono deve includere i diritti che l'assicurato vanta verso terzi relativamente alle cose stesse: si tratta, tipicamente, dei diritti di risarcimento nei confronti del vettore responsabile del sinistro, dei diritti di recupero o di salvataggio, nonché dei diritti verso altri soggetti che abbiano causato il danno. In questo modo l'assicuratore che paga l'indennità per perdita totale acquista anche la posizione giuridica attiva dell'assicurato verso i responsabili, secondo un meccanismo di surrogazione legale rafforzata rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 1916 c.c.
L'abbandono parziale in caso di sottoassicurazione
Il terzo comma introduce un'importante modulazione: qualora la polizza non copra l'intero valore assicurabile della cosa, l'abbandono non può riguardare la totalità del bene ma è limitato a una quota proporzionale alla somma assicurata rispetto al valore assicurabile. Si applica in questo contesto la regola proporzionale tipica della sottoassicurazione: se, ad esempio, la polizza copre il 70% del valore della nave e si verifica un sinistro che legittima l'abbandono, il trasferimento all'assicuratore riguarderà soltanto il 70% del bene (e dei diritti connessi), con l'assicurato che resta titolare del residuo 30%. Questa soluzione è coerente con il principio generale della sottoassicurazione e impedisce che l'assicurato, pur avendo coperto solo una parte del rischio, possa trasferire all'assicuratore l'intero bene ricevendo l'indennità piena.
Profili pratici e coordinamento con le convenzioni internazionali
Sul piano pratico, l'art. 545 cod. nav. deve essere letto in coordinamento con l'art. 546 (effetti dell'abbandono) e con l'art. 543 (forma della dichiarazione). Le condizioni poste dalla norma — incondizionatezza e universalità — devono essere rispettate al momento della dichiarazione: un abbandono parziale, selettivo o condizionato può essere contestato dall'assicuratore entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 546. Il sistema del codice si discosta parzialmente dalle soluzioni accolte nei Marine Insurance Acts di common law (in particolare il Marine Insurance Act britannico del 1906), che pure ammettono l'abbandono ma con una disciplina dei requisiti formali diversa. Le Regole di York e Anversa, applicabili alle avarie comuni, non interferiscono direttamente con l'istituto dell'abbandono, che opera su un piano distinto. L'assicuratore che riceve un atto di abbandono valido dispone di un termine per esaminarlo e contestarne la validità; decorso tale termine senza contestazione, gli effetti traslatori si producono retroattivamente ai sensi dell'art. 546, con acquisizione della proprietà e dei diritti verso terzi dall'assicuratore.
Domande frequenti
L'abbandono può essere revocato dopo la dichiarazione?
No. Il requisito dell'incondizionatezza impone che la dichiarazione di abbandono sia definitiva e priva di clausole risolutive o sospensive. Una revoca unilaterale non è ammessa dopo che l'abbandono ha prodotto i propri effetti o è divenuto incontestabile.
Cosa succede se l'assicurato abbandona solo una parte delle cose in rischio?
Un abbandono parziale o selettivo — che escluda alcune delle cose in rischio — non rispetta il requisito di universalità previsto dall'art. 545 e può essere contestato dall'assicuratore come invalido, limitando le pretese dell'assicurato all'indennità di avaria.
Nella sottoassicurazione, l'assicurato può trasferire l'intera nave all'assicuratore?
No. L'art. 545 terzo comma prevede che l'abbandono sia proporzionale alla somma assicurata rispetto al valore assicurabile: se la polizza copre il 60% del valore, solo il 60% del bene e dei diritti connessi passa all'assicuratore.
I diritti verso i responsabili del sinistro si trasferiscono automaticamente con l'abbandono?
Sì. L'art. 545 dispone espressamente che l'abbandono comprende anche i diritti che l'assicurato vanta verso terzi relativamente alle cose abbandonate, consentendo all'assicuratore di surrogarsi in tali posizioni attive.
Qual è la differenza tra abbandono e surrogazione ex art. 1916 c.c.?
La surrogazione dell'art. 1916 c.c. opera automaticamente per effetto del pagamento dell'indennità e riguarda i diritti verso i responsabili. L'abbandono è invece un atto negoziale dell'assicurato che trasferisce la proprietà del bene stesso, oltre ai diritti verso terzi, ed è specifico dell'assicurazione marittima.
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