← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'abbandono deve essere dichiarato per iscritto all'assicuratore entro due mesi dal sinistro (o dalla notizia del sinistro) oppure entro quattro mesi per sinistri avvenuti fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo.
  • In caso di presunzione di perdita, il termine di due mesi decorre dal giorno della cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.
  • Se oggetto dell'abbandono è la nave, la dichiarazione deve seguire la forma dell'art. 249 ed essere resa pubblica ai sensi degli artt. 250 e ss.; se l'atto di nazionalità è perduto, la pubblicazione avviene tramite trascrizione nella matricola.
  • La dichiarazione di abbandono della nave deve essere notificata all'assicuratore; negli altri casi è sufficiente la lettera raccomandata.
  • Decorsi i termini, l'assicurato conserva solo l'azione di avaria, perdendo il diritto di abbandono.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 543 Codice della Navigazione — Forma e termini della dichiarazione di abbandono

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'abbandono deve essere dichiarato per iscritto all'assicuratore nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro è avvenuto fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine è di due mesi e decorre dal giorno in cui la nave è stata cancellata dal registro d'iscrizione. Se l'abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta nell'articolo 249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia se nel sinistro è andato perduto l'atto di nazionalità, la pubblicazione è compiuta con la trascrizione nella matricola. La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve essere notificata all'assicuratore, in ogni altro caso deve essere portata a conoscenza dell'assicuratore medesimo con lettera raccomandata. Trascorsi i termini di cui al primo comma, l'assicurato può esercitare soltanto l'azione di avaria.

Commento

La forma scritta come requisito costitutivo

L'art. 543 del Codice della navigazione fissa i requisiti formali e temporali della dichiarazione di abbandono, completando la disciplina sostanziale degli artt. 540-542. La forma scritta è un requisito essenziale: la dichiarazione di abbandono non può essere fatta verbalmente né può risultare da comportamenti concludenti; deve essere espressa in modo chiaro, indicando l'oggetto dell'abbandono (nave, merci o nolo) e il sinistro in relazione al quale viene esercitato il diritto. La forma scritta tutela sia l'assicurato — che ha prova documentale dell'esercizio tempestivo del diritto — sia l'assicuratore — che riceve una comunicazione univoca e verificabile.

I termini: due mesi o quattro mesi secondo la geografia del sinistro

La norma prevede due termini diversi in funzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro. Il termine ordinario è di due mesi dalla data del sinistro (o dalla data in cui l'assicurato provi di averne avuto notizia, se la notizia è giunta successivamente). Il termine è esteso a quattro mesi quando il sinistro è avvenuto fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo: questa previsione è dettata da considerazioni pratiche legate alle difficoltà di comunicazione nei viaggi oceanici e di lungo corso, che rendono più lenta la trasmissione delle notizie relative al sinistro. La distinzione geografica rispecchia la realtà delle comunicazioni e dei trasporti marittimi al momento in cui il codice fu promulgato e mantiene una certa rilevanza pratica anche oggi, specie per i viaggi nelle rotte più remote.

Il decorso del termine in caso di presunzione di perdita

Nella specifica ipotesi in cui il diritto all'abbandono sorge per presunzione di perdita della nave, il termine di due mesi decorre non dalla data del sinistro (che potrebbe non essere determinabile con certezza) bensì dal giorno in cui la nave è stata cancellata dal registro d'iscrizione. Questa scelta del legislatore è coerente con la natura della fattispecie: la presunzione di perdita diventa operativa e certa soltanto quando l'autorità competente procede alla cancellazione della nave, atto che fissa un dies a quo chiaro e verificabile.

Le forme speciali per l'abbandono della nave

Quando l'oggetto dell'abbandono è la nave, la dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta dall'art. 249 del codice — che disciplina la forma degli atti relativi alla proprietà della nave — e deve essere resa pubblica ai sensi degli artt. 250 e seguenti, che prevedono la trascrizione nei pubblici registri nautici. Questa pubblicità è necessaria perché l'abbandono comporta un trasferimento della proprietà della nave, con effetti verso i terzi che richiedono una forma di pubblicità equiparabile a quella degli altri atti traslativi della proprietà navale. Nel caso particolare in cui l'atto di nazionalità sia andato perduto nel sinistro, la pubblicazione si effettua con la trascrizione nella matricola, ovvero nel registro in cui la nave è iscritta. La dichiarazione di abbandono della nave deve essere notificata all'assicuratore nelle forme ordinarie della notificazione; per tutti gli altri casi di abbandono (merci, nolo) è sufficiente portare la dichiarazione a conoscenza dell'assicuratore con lettera raccomandata, formalità meno rigorosa ma comunque documentata.

Conseguenze del decorso dei termini: la decadenza dall'abbandono

La norma stabilisce espressamente che, trascorsi i termini previsti, l'assicurato perde il diritto di abbandono e può esercitare soltanto l'azione di avaria. L'azione di avaria consente di ottenere il risarcimento dei danni parziali subiti dalla cosa assicurata, ma non il rimborso per perdita totale che caratterizza l'abbandono. La decadenza è un effetto automatico del mancato rispetto dei termini, senza necessità di una dichiarazione da parte dell'assicuratore: la scelta della legge è quella di privilegiare la certezza dei rapporti giuridici, evitando che il diritto all'abbandono resti indefinitamente sospeso.

Casi pratici

Caso 1: Sinistro in rotta oceanica: termine di quattro mesi

La nave di Tizio subisce danni gravi durante una traversata atlantica in acque non mediterranee; le notizie del sinistro giungono all'armatore dopo alcune settimane di ritardo nelle comunicazioni: Tizio dispone di quattro mesi dalla data in cui ha ricevuto notizia del sinistro per dichiarare l'abbandono per iscritto all'assicuratore.

Caso 2: Abbandono della nave: notifica formale e pubblicità

Caio intende abbandonare la propria nave all'assicuratore a seguito di danni che ne rendono antieconomica la riparazione; il suo legale predispone la dichiarazione nella forma prevista dall'art. 249 cod. nav., la fa trascrivere nei pubblici registri nautici ai sensi degli artt. 250 e ss. e la notifica formalmente all'assicuratore entro il termine di due mesi dal sinistro avvenuto in porto mediterraneo.

Caso 3: Termine scaduto: l'assicurato ottiene solo il risarcimento in avaria

Sempronio non riesce a dichiarare l'abbandono delle proprie merci entro i due mesi dal sinistro avvenuto nel Mediterraneo; l'assicuratore gli oppone la decadenza dal diritto di abbandono e lo limita all'azione di avaria, liquidando soltanto i danni parziali verificabili sulla merce superstite.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere dichiarato l'abbandono all'assicuratore?

Entro due mesi dal sinistro (o dalla notizia del sinistro) per eventi avvenuti in Europa o nel Mediterraneo; entro quattro mesi per sinistri avvenuti fuori da queste aree geografiche.

Da quando decorre il termine in caso di presunzione di perdita della nave?

Dal giorno in cui la nave è stata cancellata dal registro d'iscrizione, che costituisce il dies a quo certo e verificabile per la fattispecie della presunzione di perdita.

Cosa succede se l'assicurato non rispetta i termini per dichiarare l'abbandono?

Perde il diritto di abbandono e può esercitare soltanto l'azione di avaria, ottenendo il risarcimento dei soli danni parziali senza poter pretendere l'indennità per perdita totale.

Quali forme speciali si richiedono per l'abbandono della nave rispetto alle merci?

Per la nave occorre la forma dell'art. 249 cod. nav., la pubblicità tramite trascrizione nei registri nautici ai sensi degli artt. 250 ss. e la notifica formale all'assicuratore; per merci e nolo basta la lettera raccomandata.

Se l'atto di nazionalità della nave è andato perduto nel sinistro, come si effettua la pubblicità dell'abbandono?

Tramite trascrizione nella matricola, il registro in cui la nave è iscritta, in sostituzione della trascrizione ordinaria nei pubblici registri nautici.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.