In sintesi
- L'assicurato può abbandonare le merci all'assicuratore ed esigere l'indennità per perdita totale in quattro casi tassativi.
- Prima ipotesi: merci totalmente perdute.
- Seconda ipotesi: nave presunta perita, con conseguente incertezza sulla sorte del carico.
- Terza ipotesi: innavigabilità della nave con mancato ricupero e reimbarco delle merci entro tre mesi (deperibili) o sei mesi (non deperibili) dalla perdita o innavigabilità.
- Quarta ipotesi: danni per deterioramento o perdita in quantità superiori ai tre quarti del valore assicurabile delle merci, indipendentemente dalle spese sostenute.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 541 Codice della Navigazione — Abbandono delle merci
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale, nei seguenti casi:
a) quando le merci sono totalmente perdute;
b) quando la nave si presume perita;
c) quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio;
d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'abbandono delle merci: un istituto autonomo rispetto all'abbandono della nave
L'art. 541 del Codice della navigazione disciplina l'abbandono delle merci, istituto parallelo ma distinto rispetto all'abbandono della nave (art. 540). Le merci sono il bene assicurato più diffuso nel trasporto marittimo e presentano caratteristiche peculiari rispetto alla nave: possono deteriorarsi, possono essere deperibili, sono spesso di proprietà di soggetti diversi dall'armatore e il loro destino è fortemente condizionato dallo stato della nave che le trasporta. L'art. 541 tiene conto di queste specificità, prevedendo una casistica più articolata rispetto a quella dell'abbandono della nave.
Prima ipotesi: perdita totale delle merci
Il caso più semplice, previsto dalla lettera a), è quello in cui le merci sono totalmente perdute: distrutte, affondate con la nave senza possibilità di recupero, o scomparse in modo irreversibile. In questa ipotesi, la perdita totale è materiale e diretta, e il diritto all'abbandono non richiede alcuna valutazione percentuale del danno. La totalità della perdita deve essere verificata in concreto: una perdita parziale significativa, ancorché elevata, non rientra in questa lettera ma potrebbe rientrare nella lettera d).
Seconda ipotesi: nave presunta perita
La lettera b) prevede l'abbandono quando la nave che trasporta le merci si presume perita, per le stesse ragioni già esaminate a proposito dell'art. 540. In questo caso, le merci sono presumibilmente perdute assieme alla nave, e il caricatore — soggetto assicurato per le merci — ha diritto di dichiarare l'abbandono senza attendere la certezza della perdita. La presunzione di perdita della nave funge da presupposto oggettivo che legittima il caricatore ad agire nei confronti dell'assicuratore delle merci.
Terza ipotesi: innavigabilità della nave e mancato proseguimento nel termine
La lettera c) disciplina un caso di abbandono «da stasi»: quando la nave è divenuta innavigabile (nei casi previsti dalla lettera a) dell'art. 540) e le merci non vengono ricuperate e reimbacarate per la prosecuzione del viaggio entro certi termini. Per le merci deperibili il termine è di tre mesi dalla data della perdita o innavigabilità della nave; per le merci non deperibili il termine è di sei mesi. Il differente termine riflette la diversa natura delle merci: i prodotti deperibili devono essere recuperati e riavviati rapidamente, pena la loro perdita di valore commerciale; per le merci non deperibili è possibile attendere più a lungo senza che il valore sia irrimediabilmente compromesso. L'abbandono in questa ipotesi non richiede che le merci siano fisicamente danneggiate: è sufficiente che la situazione di stasi si protragga oltre il termine senza che la spedizione possa essere ripresa.
Quarta ipotesi: deterioramento superiore ai tre quarti del valore assicurabile
La lettera d) prevede un'ipotesi di perdita totale economica delle merci: quando i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile, indipendentemente da qualsiasi spesa. La clausola «indipendentemente da qualsiasi spesa» distingue questa ipotesi da quella delle avarie comuni: il deterioramento fisico o la perdita quantitativa del carico devono da soli superare la soglia dei tre quarti, senza che si tenga conto delle spese accessorie eventualmente sostenute. Questa previsione è particolarmente rilevante per i carichi di merci omogenee (cereali, prodotti chimici, combustibili) che possono subire danni di deterioramento generalizzato a causa di eventi come l'acqua di mare o la contaminazione.
Coordinamento con le Regole Aja-Visby e la disciplina internazionale
L'istituto dell'abbandono delle merci si inserisce in un quadro normativo internazionale complesso. Le Regole Aja-Visby (Convenzione di Bruxelles del 1924 nella versione modificata dal Protocollo di Visby del 1968), incorporate nell'ordinamento italiano, disciplinano la responsabilità del vettore marittimo per la perdita o il danno alle merci. La copertura assicurativa del caricatore si affianca alla responsabilità del vettore: in caso di abbandono, l'assicuratore delle merci si surroga ai diritti del caricatore verso il vettore. Il diritto all'abbandono delle merci ha rilevanza pratica elevata nei trasporti internazionali, dove la certezza e la rapidità della liquidazione assicurativa sono fondamentali per la continuità commerciale dell'importatore o dell'esportatore.
Casi pratici
Caso 1: Merce deperibile non recuperata entro tre mesi
La nave che trasporta il carico deperibile di Tizio diventa innavigabile in mare aperto; trascorsi più di tre mesi senza che le merci vengano recuperate e reimbacarate, Tizio dichiara l'abbandono ai sensi della lettera c) e riceve dall'assicuratore l'indennità per perdita totale del carico, ormai privo di valore commerciale.
Caso 2: Deterioramento del carico superiore ai tre quarti del valore
Il carico di cereali di Caio, assicurato per 100.000 euro, subisce danni da acqua di mare durante la traversata: la perizia accerta che il deterioramento riguarda l'80% del valore assicurabile; Caio dichiara l'abbandono ai sensi della lettera d) e riceve l'indennità per perdita totale, senza dover dimostrare spese accessorie.
Caso 3: Abbandono per nave presunta perita
La nave che trasporta le merci di Sempronio scompare in pieno oceano senza dare più notizie; Sempronio, una volta che la nave viene cancellata dal registro, dichiara l'abbandono delle merci ai sensi della lettera b) nei termini previsti dall'art. 543 e ottiene dall'assicuratore l'indennità per perdita totale del carico.
Domande frequenti
Quanti e quali sono i casi in cui si può abbandonare il carico di merci?
Quattro: perdita totale delle merci (lett. a), nave presunta perita (lett. b), innavigabilità della nave con mancato recupero entro tre o sei mesi secondo la deperibilità del carico (lett. c), deterioramento superiore ai tre quarti del valore assicurabile (lett. d).
Qual è la differenza tra il termine di tre mesi e quello di sei mesi per l'abbandono delle merci?
Il termine di tre mesi si applica alle merci deperibili, il termine di sei mesi alle merci non deperibili; entrambi decorrono dalla data della perdita o dell'innavigabilità della nave.
Per l'abbandono delle merci per deterioramento, si devono includere anche le spese nel calcolo del danno?
No: la lettera d) precisa espressamente 'indipendentemente da qualsiasi spesa', per cui il deterioramento o la perdita quantitativa delle merci devono da soli superare i tre quarti del valore assicurabile.
L'assicuratore delle merci può surrogarsi nei diritti verso il vettore marittimo?
Sì: dopo aver liquidato l'indennità per abbandono, l'assicuratore si surroga nei diritti del caricatore verso il vettore marittimo responsabile del danno, in base al principio generale di surrogazione assicurativa dell'art. 1916 cod. civ.
Le Regole Aja-Visby si coordinano con l'abbandono delle merci?
Sì: le Regole Aja-Visby disciplinano la responsabilità del vettore marittimo per perdita e danno alle merci, e la polizza assicurativa del caricatore si affianca a tale responsabilità; in caso di abbandono, l'assicuratore può agire verso il vettore per recuperare le somme versate.
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