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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Oggetto della copertura: l'assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita totale o parziale del diritto del noleggiante al nolo, quando tale perdita è conseguenza di un sinistro della navigazione.
  • Nolo da guadagnare: è il corrispettivo del trasporto che il vettore o il noleggiante conta di percepire a fine viaggio, non ancora maturato al momento del sinistro.
  • Nesso causale: il sinistro della navigazione deve essere la causa diretta della perdita del diritto al nolo; non rilevano cause commerciali o inadempimenti contrattuali non connessi alla navigazione.
  • Distinzione dall'assicurazione del nolo già percepito: il nolo già riscosso è un interesse patrimoniale diverso, non coperto da questa norma.
  • Interesse assicurabile autonomo: il nolo da guadagnare è riconosciuto come interesse economico distinto, assicurabile separatamente dalla nave e dalle merci.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 529 Codice della Navigazione — Rischio nell’assicurazione del nolo da guadagnare

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita totale o parziale del diritto del noleggiante al nolo, conseguente al verificarsi di un sinistro della navigazione.

Commento

Ratio della disposizione

L'art. 529 del Codice della navigazione riconosce e disciplina l'assicurazione del nolo da guadagnare, uno degli interessi economici assicurabili che compongono il sistema dell'assicurazione marittima. La norma si affianca alle disposizioni sull'assicurazione della nave (artt. 514 e seg.) e delle merci (artt. 521 e seg.), completando il quadro degli interessi patrimoniali che gravitano attorno al viaggio per mare.

Il noleggiante (o il vettore in un contratto di trasporto) ha un interesse economico diretto al regolare compimento del viaggio: solo con l'arrivo della nave a destinazione e la consegna del carico matura il diritto al nolo previsto dal contratto. Un sinistro della navigazione che impedisce o pregiudica tale arrivo determina la perdita, totale o parziale, di questo diritto. L'art. 529 consente di assicurare tale rischio.

Nozione di nolo da guadagnare

Il nolo è il corrispettivo dovuto al vettore o al noleggiante per il trasporto delle merci o per la messa a disposizione della nave. Il «nolo da guadagnare» è il nolo non ancora maturato al momento del sinistro, ovvero il corrispettivo che il noleggiante si aspetta di percepire al completamento del viaggio o della prestazione.

Si distingue dal nolo già percepito (o prepagato), che è un interesse patrimoniale già acquisito nel patrimonio del soggetto: il nolo prepagato, se perso a causa del sinistro, può essere oggetto di una diversa polizza assicurativa (a carico del caricatore che lo ha anticipato). Il nolo da guadagnare è invece un'aspettativa economica futura, analoga per struttura ai profitti sperati sulle merci di cui all'art. 528, ma relativa al corrispettivo del trasporto anziché al guadagno commerciale sulle merci.

Il valore assicurabile del nolo da guadagnare è determinato dal corrispettivo contrattuale pattuito, al netto delle spese che il noleggiante non dovrebbe sostenere in caso di mancato compimento del viaggio (es. costi di combustibile non consumato, se il viaggio non si conclude). La determinazione convenzionale tra le parti è ammessa, ma non può eccedere l'interesse reale.

Il sinistro della navigazione come causa rilevante

La norma limita la copertura alla perdita del nolo «conseguente al verificarsi di un sinistro della navigazione». Questa formulazione è fondamentale per delimitare il rischio assicurato: non qualsiasi causa di perdita del nolo è coperta, ma solo quelle riconducibili a un evento tipico del rischio marittimo.

I sinistri della navigazione rilevanti ai fini dell'art. 529 comprendono: naufragio, affondamento, urto, incendio, varatura, avaria comune, sequestro da parte di potenze straniere, e tutti gli altri eventi che il codice considera sinistri marittimi e che impediscono o compromettono il completamento del viaggio. Non rientrano nel rischio assicurato le perdite del nolo derivanti da inadempimento contrattuale del caricatore (mancata consegna delle merci, fallimento del committente), da variazioni di mercato o da cause commerciali non connesse alla navigazione.

La perdita parziale del nolo si verifica quando il sinistro compromette solo una parte del viaggio: ad esempio, se la nave subisce un'avaria che impone l'interruzione del viaggio a un porto intermedio, il noleggiante perde il nolo relativo alla tratta non completata. L'assicuratore risponde proporzionalmente.

Coordinamento con altri istituti marittimi

L'assicurazione del nolo da guadagnare si intreccia con altri istituti del Codice della navigazione. In caso di avaria comune, il nolo può essere incluso tra i valori contributivi soggetti a ripartizione: l'assicuratore del nolo partecipa al regolamento dell'avaria comune secondo le regole degli artt. 469-483. In caso di abbandono della nave all'assicuratore (artt. 545 e seg.), il noleggiante che abbia assicurato il nolo da guadagnare ottiene l'indennizzo senza dover procedere all'abbandono del nolo separatamente.

Nella pratica, le polizze corpo nave elaborate secondo le Institute Time Clauses Hulls non coprono il nolo: questo deve essere assicurato separatamente con una polizza apposita (Freight Policy) o con un'estensione specifica. Le Institute Freight Clauses disciplinano tale copertura nel mercato internazionale, prevedendo termini e condizioni che ricalcano la struttura dell'art. 529.

Profili operativi

L'armatore o il noleggiante che voglia coprire il rischio di perdita del nolo deve stipulare una polizza specifica dichiarando il valore del nolo da guadagnare per il singolo viaggio (polizza a viaggio) o per il periodo (polizza a tempo). In caso di sinistro, deve comunicarlo tempestivamente all'assicuratore e documentare la perdita del diritto al nolo attraverso il contratto di noleggio o trasporto, i resoconti di bordo e la corrispondenza con il caricatore o committente.

Un aspetto pratico rilevante è la quantificazione del danno: mentre per le merci la perdita fisica è di norma obiettivamente accertabile, la perdita del nolo richiede la prova che il diritto al corrispettivo non è stato e non sarà realizzato a causa del sinistro. Questa prova può essere complessa quando il contratto di noleggio prevede clausole di adattamento (ad esempio, la deviazione consensuale della nave verso un porto alternativo).

Casi pratici

Caso 1: Naufragio e perdita totale del nolo

Tizio, noleggiante di una nave cargo, ha stipulato un contratto di trasporto per un viaggio transatlantico con nolo pattuito di 120.000 euro, pagabile all'arrivo. La nave naufraga a metà viaggio: Tizio perde integralmente il diritto al nolo e, grazie alla polizza sul nolo da guadagnare, ottiene dall'assicuratore l'indennizzo corrispondente al nolo perduto.

Caso 2: Avaria grave e interruzione del viaggio

La nave di Caio subisce un'avaria al motore che impone l'interruzione del viaggio e lo scarico delle merci in un porto intermedio. Il nolo è pattuito a destinazione finale: Caio perde il diritto al nolo per la tratta non completata. L'assicuratore del nolo da guadagnare rimborsa la quota proporzionale al percorso non effettuato.

Caso 3: Perdita del nolo per causa commerciale non coperta

Sempronio, noleggiante, perde il diritto al nolo perché il committente va in fallimento prima della partenza della nave e non consegna le merci. La polizza sul nolo da guadagnare non copre questo caso: la perdita non è conseguenza di un sinistro della navigazione, ma di un inadempimento contrattuale di natura commerciale. Sempronio non ha diritto all'indennizzo assicurativo.

Domande frequenti

Cos'è il nolo da guadagnare e perché è assicurabile?

Il nolo da guadagnare è il corrispettivo del trasporto non ancora maturato che il noleggiante o il vettore conta di percepire al completamento del viaggio. È un interesse economico futuro e condizionato, assicurabile ai sensi dell'art. 529 del Codice della navigazione come rischio autonomo distinto dal valore della nave e delle merci.

Quali sinistri danno diritto all'indennizzo per perdita del nolo?

Solo i sinistri della navigazione (naufragio, urto, incendio, avaria grave, sequestro) che impediscono o compromettono il completamento del viaggio. La perdita del nolo per cause commerciali, come il fallimento del committente o la mancata consegna delle merci, non è coperta.

Come si determina il valore assicurabile del nolo da guadagnare?

Il valore è di norma pari al corrispettivo contrattuale pattuito, al netto delle spese che non verranno sostenute in caso di mancato completamento del viaggio. La determinazione convenzionale tra le parti è ammessa, ma non può eccedere l'interesse economico reale.

Il nolo da guadagnare è coperto dalla polizza corpo nave?

No, le polizze corpo nave standard (come le Institute Time Clauses Hulls) non coprono il nolo da guadagnare. Questo interesse deve essere assicurato separatamente con una polizza specifica sul nolo (Freight Policy) o con un'estensione apposita.

Cosa succede al nolo in caso di avaria comune?

Il nolo può essere incluso tra i valori contributivi soggetti a ripartizione in avaria comune, secondo le regole degli artt. 469-483 del Codice della navigazione e le Regole York-Anversa applicabili. L'assicuratore del nolo partecipa al regolamento dell'avaria comune.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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