In sintesi
- Oggetto dell'assicurazione: l'assicuratore dei profitti sperati sulle merci copre il mancato guadagno atteso dall'assicurato in caso di arrivo positivo della merce a destinazione.
- Condizione della copertura: il rischio è subordinato al «felice arrivo» delle merci: il sinistro si verifica quando la merce non giunge a destinazione o giunge danneggiata in misura tale da pregiudicare il profitto atteso.
- Natura del rischio: si tratta di un'assicurazione di interessi economici (lucro cessante), distinta dall'assicurazione del valore delle merci (danno emergente).
- Valore assicurabile: il profitto sperato è un interesse assicurabile autonomo, determinato convenzionalmente dalle parti al momento della stipula.
- Complementarietà: la polizza sui profitti sperati si affianca di norma alla polizza sulle merci, garantendo una copertura patrimoniale completa per il caricatore.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 528 Codice della Navigazione — Rischio nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'assicuratore dei profitti sperati sulle merci risponde del felice arrivo delle merci a destinazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e inquadramento
L'art. 528 del Codice della navigazione disciplina l'assicurazione dei profitti sperati sulle merci, un istituto che amplia la copertura assicurativa marittima oltre il valore di mercato delle merci trasportate, estendendola al lucro cessante che il caricatore si attende dall'operazione commerciale. La norma è sintetica nella formulazione, ma il suo contenuto è ricco di implicazioni per la strutturazione delle coperture nel commercio internazionale.
Il commerciante che spedisce merci via mare non ha interesse soltanto alla reintegrazione del valore delle merci in caso di perdita: aspira a realizzare un guadagno dalla vendita delle stesse nel porto di destinazione. L'art. 528 riconosce la legittimità di assicurare questo profitto atteso come interesse economico autonomo, distinto dal valore delle merci stesse.
Natura giuridica dell'interesse assicurato
L'interesse assicurato nell'assicurazione dei profitti sperati è un interesse futuro e condizionato: il profitto che il caricatore conta di realizzare esiste come aspettativa ragionevole al momento della stipula, ma la sua realizzazione dipende dall'arrivo delle merci a destinazione e dalla loro vendita. La norma fonda l'assicurabilità di tale interesse sul principio del «felice arrivo»: il rischio coperto è la mancata realizzazione del guadagno conseguente al sinistro marittimo che impedisce o compromette l'arrivo delle merci.
Si tratta tecnicamente di un'assicurazione contro il lucro cessante (loss of anticipated profit), categoria distinta sia dall'assicurazione del valore delle merci (che copre il danno emergente per la perdita fisica del bene) sia dall'assicurazione del nolo (che copre la perdita del diritto al corrispettivo del trasporto). Le tre tipologie possono coesistere e si riferiscono a interessi economici diversi, tutti legittimamente assicurabili.
Meccanismo di funzionamento
Il rischio coperto dall'art. 528 si concretizza quando le merci non giungono a destinazione o giungono in condizioni tali da pregiudicare la vendita attesa. «Felice arrivo» significa arrivo integro e nelle condizioni contrattualmente previste: un arrivo con danni tali da rendere invendibile la merce o da ridurne significativamente il valore commerciale può configurare il sinistro, a seconda di come è strutturata la polizza.
Il valore del profitto sperato è determinato al momento della stipula: le parti concordano convenzionalmente un importo che rappresenta il guadagno atteso. Questo importo è di regola espresso come percentuale del valore delle merci (tipicamente il 10-20% del valore assicurato delle merci, secondo la prassi dei mercati internazionali e delle Institute Cargo Clauses). La determinazione può anche avvenire in modo analitico, calcolando la differenza tra il prezzo di vendita atteso a destinazione e il costo delle merci più le spese di trasporto.
Dal punto di vista dell'onere della prova, l'assicurato deve dimostrare che il sinistro marittimo ha impedito o pregiudicato l'arrivo delle merci a destinazione, e che il profitto sperato era fondato su un'aspettativa commerciale reale. Non è richiesta la prova rigorosa del profitto effettivamente perduto, ma la plausibilità del guadagno atteso al momento della stipula.
Coordinamento con l'assicurazione delle merci
Nella pratica del commercio internazionale, l'assicurazione dei profitti sperati si affianca all'assicurazione del valore delle merci. Le due polizze coprono interessi distinti e si integrano: la prima garantisce il valore CIF (Cost, Insurance, Freight) o equivalente delle merci, la seconda tutela il margine commerciale dell'importatore o dell'esportatore. Le Institute Cargo Clauses (versioni A, B e C) possono prevedere la copertura del profitto sperato come estensione aggiuntiva, con dichiarazione separata dell'interesse nel certificato di polizza.
Una questione pratica rilevante riguarda il coordinamento in caso di sinistro parziale: se le merci giungono a destinazione parzialmente danneggiate, il profitto sperato è proporzionalmente ridotto e l'assicuratore risponde della quota corrispondente, salve diverse disposizioni di polizza. In caso di abbandono totale della merce all'assicuratore (abbandono marittimo), il profitto sperato è interamente perduto e l'assicuratore deve corrispondere l'intera somma assicurata per questo titolo.
Profili di validità e interesse assicurabile
L'assicurazione dei profitti sperati è valida soltanto se l'interesse è reale e determinabile: non è ammessa l'assicurazione di profitti puramente speculativi o di aspettative prive di fondamento commerciale. Il principio indennitario (art. 1905 del codice civile) impone che l'indennizzo non possa superare il danno effettivamente subito, anche nel campo dell'assicurazione marittima dove le regole speciali del Codice della navigazione prevalgono sulle norme generali. La determinazione convenzionale del profitto sperato al momento della stipula è ammessa come semplificazione probatoria, ma non può trasformare la polizza in uno strumento di arricchimento ingiustificato.
Casi pratici
Caso 1: Perdita della merce in mare e mancato guadagno
Tizio importa spezie da destinare alla rivendita con un margine del 15% sul valore CIF. La nave affonda durante il viaggio e le merci sono perdute: Tizio ottiene dall'assicuratore delle merci il rimborso del valore CIF e dall'assicuratore dei profitti sperati l'indennizzo per il mancato guadagno corrispondente al 15% concordato in polizza.
Caso 2: Arrivo con danni che impediscono la vendita
Caio esporta tessuti pregiati assicurando sia il valore delle merci sia i profitti sperati. Le merci giungono a destinazione gravemente danneggiate dall'acqua di mare e non possono essere vendute come previsto: Caio ottiene l'indennizzo per la perdita del valore delle merci e, separatamente, l'indennizzo per il profitto sperato non realizzato a causa del sinistro.
Caso 3: Mancata prova del profitto sperato
Sempronio stipula un'assicurazione sui profitti sperati indicando un margine del 30%, senza documentazione commerciale a supporto. Dopo il sinistro, l'assicuratore contesta la fondatezza dell'aspettativa di profitto: Sempronio non riesce a produrre contratti di rivendita o listini prezzi a destinazione che giustifichino tale margine, e l'indennizzo viene ridotto alla misura ritenuta commercialmente plausibile.
Domande frequenti
Cos'è l'assicurazione dei profitti sperati sulle merci?
È una polizza che copre il mancato guadagno commerciale del caricatore quando le merci non giungono a destinazione o vi giungono danneggiate a causa di un sinistro marittimo. Si affianca all'assicurazione del valore delle merci, che copre il danno emergente.
Come si determina il valore del profitto sperato da assicurare?
Il valore è fissato convenzionalmente al momento della stipula, di norma come percentuale del valore delle merci (tipicamente il 10-20%), oppure calcolato come differenza tra prezzo di vendita atteso e costo totale della spedizione.
Il profitto sperato è assicurabile anche senza contratti di vendita già conclusi?
Sì, purché l'aspettativa di profitto sia reale e fondata su ragionevoli presupposti commerciali. Non è richiesta la prova rigorosa del guadagno futuro, ma l'interesse deve essere plausibile e non puramente speculativo.
Cosa si intende per 'felice arrivo' ai sensi dell'art. 528?
Il 'felice arrivo' indica l'arrivo integro e nelle condizioni previste delle merci nel porto di destinazione, tale da consentire la realizzazione del profitto atteso. Un arrivo con danni rilevanti che pregiudicano la vendita può configurare il sinistro assicurato.
L'assicurazione sui profitti sperati può essere stipulata separatamente da quella sulle merci?
Sì, si tratta di polizze su interessi distinti. Nella pratica internazionale le due coperture sono spesso abbinate nello stesso contratto o certificate, ma rimangono concettualmente separate e generano indennizzi autonomi.
Vedi anche