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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono a carico dell'assicuratore i danni derivanti da tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio.
  • La clausola di chiusura «tutti gli accidenti della navigazione» estende la copertura a ogni evento fortuito connesso alla navigazione non espressamente escluso.
  • L'elenco ha carattere esemplificativo e non tassativo, con funzione di chiarimento della portata tipica della polizza.
  • Il criterio discriminante è il nesso causale con la navigazione: il rischio deve derivare dall'esposizione della nave al pericolo marittimo.
  • La norma riguarda sia l'assicurazione corpo-nave sia l'assicurazione delle merci e del nolo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 521 Codice della Navigazione — Rischi della navigazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 521 del Codice della navigazione definisce i rischi della navigazione che, in assenza di diversa pattuizione, rientrano nella copertura assicurativa marittima. La norma svolge una funzione essenziale nel sistema delle assicurazioni marittime: individua l'area di rischio naturalmente coperta dalla polizza, sulla quale si costruisce il contratto. L'elenco dei rischi nominati (tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio) è seguito da una clausola generale che estende la copertura a «tutti gli accidenti della navigazione», conferendo alla norma un'ampiezza significativa. La disposizione si applica sia all'assicurazione corpo-nave sia a quella delle merci e del nolo, costituendo il nucleo della copertura standard («rischi ordinari della navigazione»).

L'elenco dei rischi nominati

I rischi nominati costituiscono la tipizzazione dei pericoli marittimi storicamente rilevanti: (a) Tempesta: condizioni meteorologiche avverse (mare grosso, vento forte, cicloni) che determinano danni alla nave o al carico. Non è necessaria una tempesta eccezionale, essendo sufficiente che le condizioni meteorologiche abbiano causato un danno non ordinario. (b) Naufragio: affondamento totale o parziale della nave, compreso il sommergimento permanente. (c) Investimento: collisione della nave contro un ostacolo fisso (fondale, roccia, banchina, relitto) per effetto di navigazione; si distingue dall'urto con altra nave. (d) Urto: collisione con altra nave o con oggetti galleggianti. Per l'urto tra navi, la disciplina si coordina con quella della responsabilità civile per collisione (Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910 sull'urto fra navi, ratificata dall'Italia). (e) Getto: lancio in mare di parte del carico o delle attrezzature di bordo per alleggerire la nave in pericolo; è un atto volontario di avaria comune, regolato anche dall'art. 531 ss. cod. nav. (f) Esplosione: deflagrazione di combustibili, gas o carichi esplosivi. (g) Incendio: evento pirotecnico causato da qualsiasi fonte, anche da colpa dell'equipaggio, salvo il dolo dell'assicurato. (h) Pirateria: atti di predazione da parte di pirati in alto mare o in acque territoriali; il rischio ha conosciuto un forte incremento nelle acque del Corno d'Africa e dello Stretto di Malacca, ed è oggi spesso coperto da clausole specifiche (Institute War and Strikes Clauses). (i) Saccheggio: razzia delle merci o delle dotazioni di bordo compiuta da terzi.

La clausola di chiusura: 'tutti gli accidenti della navigazione'

La clausola finale — «in genere per tutti gli accidenti della navigazione» — ha portata residuale e inclusiva: copre ogni evento fortuito connesso alla navigazione che non rientri espressamente nei rischi nominati e non sia stato escluso dalla polizza. Il criterio determinante è il nesso con la navigazione: il danno deve derivare dall'esposizione della nave ai pericoli propri del mare, dell'ambiente marittimo e delle operazioni di bordo. Non rientrano nella clausola i danni riconducibili a vizi propri delle merci, al normale deperimento, all'usura della nave o a eventi di forza maggiore non connessi alla navigazione (es. guerra, se esclusa dalla polizza). Nella prassi internazionale, questa clausola residuale corrisponde alla copertura 'all risks' propria delle Institute Cargo Clauses A (ICC-A) e delle Institute Time Clauses Hulls.

Rischi esclusi e profili di coordinamento

L'art. 521 delinea la copertura standard, ma la polizza può modificarla nei due sensi: ampliando la copertura a rischi normalmente esclusi (guerra, scioperi, atti terroristici, sequestro) ovvero restringendola escludendo alcuni rischi nominati. I rischi di guerra sono tradizionalmente esclusi dalla polizza corpo-nave standard e coperti da polizze separate (war risks). Il rischio di vizi propri della merce o di imballaggio inidoneo non è un 'accidente della navigazione' e non rientra nella copertura. Il rischio di pirateria, sebbene nominato nell'art. 521, è spesso trattato come rischio di guerra nelle clausole internazionali per le aree ad alto rischio.

Profili pratici

L'art. 521 costituisce la base interpretativa per determinare se un sinistro rientra o meno nella copertura assicurativa. In caso di controversia, spetta all'assicurato provare che il danno è riconducibile a uno dei rischi elencati o alla clausola residuale, mentre l'assicuratore che intende negare l'indennizzo deve provare l'esistenza di una causa esclusa. La prova del nesso causale è spesso al centro del contenzioso: se concorrono una causa coperta (tempesta) e una causa esclusa (vizio del carico), occorre stabilire quale sia stata causalmente determinante per il sinistro.

Casi pratici

Caso 1: Tizio subisce danni alla nave per una tempesta improvvisa nell'Adriatico

Tizio è armatore di un cargo colpito da una tempesta improvvisa con vento forza 10 nell'Adriatico, che causa l'allagamento della stiva e il danneggiamento del motore: il sinistro rientra nei rischi della navigazione ex art. 521 e l'assicuratore è tenuto a liquidare l'indennità per il danno alla nave.

Caso 2: Caio subisce la razzia del carico durante una sosta in un porto non sicuro

La nave di Caio sosta in un porto africano e parte del carico viene saccheggiata da gruppi armati penetrati a bordo: il saccheggio è espressamente previsto tra i rischi nominati dall'art. 521, per cui l'assicuratore risponde del valore delle merci sottratte.

Caso 3: Sempronio invoca la clausola residuale per un danno da onde anomale

La nave di Sempronio subisce danni strutturali per effetto di onde anomale (rogue waves) non classificabili come tempesta in senso stretto: Sempronio può invocare la clausola residuale 'tutti gli accidenti della navigazione', dimostrando che il danno è riconducibile all'esposizione della nave ai pericoli del mare, anche se l'evento non rientra esattamente nei rischi nominati.

Domande frequenti

L'elenco dei rischi nell'art. 521 cod. nav. è tassativo?

No, l'elenco è esemplificativo: dopo i rischi nominati (tempesta, naufragio, urto, ecc.) la norma aggiunge la clausola residuale 'in genere tutti gli accidenti della navigazione', che copre ogni evento fortuito connesso al pericolo marittimo non espressamente escluso dalla polizza.

La pirateria rientra nei rischi della navigazione assicurabili?

Sì, la pirateria è espressamente nominata nell'art. 521 tra i rischi coperti. Tuttavia nelle polizze internazionali per aree ad alto rischio è spesso assimilata ai rischi di guerra e coperta da clausole separate.

Il getto in mare delle merci rientra nei rischi assicurati?

Sì: il getto (lancio volontario di parte del carico o delle attrezzature per alleggerire la nave in pericolo) è un rischio nominato dall'art. 521. Si coordina con la disciplina dell'avaria comune (art. 531 ss. cod. nav.), ma rileva autonomamente come sinistro assicurativo.

I danni da vizi propri delle merci rientrano nei rischi della navigazione?

No: i danni causati da vizi intrinseci delle merci, da imballaggio inidoneo o dal normale deperimento non sono 'accidenti della navigazione' e non rientrano nella copertura dell'art. 521.

Come si distribuisce l'onere della prova in caso di sinistro?

L'assicurato deve provare che il danno è riconducibile a uno dei rischi elencati o alla clausola residuale; l'assicuratore che voglia negare l'indennizzo deve provare l'esistenza di una causa esclusa dalla polizza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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