Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 518 Codice della Navigazione – Assicurazione dei profitti sperati sulle merci

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

L'assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior valore commerciale, che, al momento della conclusione dell'assicurazione, può prevedersi avranno le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di assicurazione. All'assicurazione dei prodotti sperati sulle merci si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle merci.

In sintesi

  • L'assicurazione dei profitti sperati copre il maggior valore commerciale atteso delle merci all'arrivo in stato sano a destinazione.
  • Dal valore atteso si deducono le spese di trasporto e di assicurazione per determinare il profitto netto assicurabile.
  • Il profitto sperato è valutato al momento della conclusione del contratto assicurativo, non a posteriori.
  • Si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'assicurazione delle merci ex art. 516.
  • La norma completa il sistema dell'art. 516, permettendo di assicurare margini commerciali superiori al forfait del 10%.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione economica

L'art. 518 del Codice della navigazione disciplina l'assicurazione dei profitti sperati sulle merci, un istituto che consente al commerciante di coprire non solo il valore intrinseco delle merci spedite, ma anche il margine commerciale che egli ragionevolmente prevede di realizzare con la loro vendita a destinazione. La norma risponde all'esigenza di chi opera nel commercio marittimo internazionale con margini attesi significativi e non si accontenta del forfait del 10% previsto dall'art. 516 come criterio suppletivo. L'interesse assicurato è quindi di natura prospettica: non il valore presente delle merci, ma il loro valore futuro atteso al netto dei costi di trasporto.

Oggetto e calcolo del profitto assicurabile

La norma definisce il profitto sperato come «il maggior valore commerciale che, al momento della conclusione dell'assicurazione, può prevedersi avranno le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di assicurazione». Il calcolo richiede quindi di: (a) stimare il prezzo di vendita atteso a destinazione; (b) sottrarre il prezzo di acquisto o di produzione delle merci; (c) sottrarre ulteriormente le spese di trasporto e di assicurazione. Il risultato è il margine netto sperato, che rappresenta l'oggetto dell'assicurazione. La valutazione è necessariamente ex ante: il profitto viene stimato «al momento della conclusione dell'assicurazione», il che significa che oscillazioni di prezzo successive - anche se prevedibili - non rilevano per la determinazione del valore assicurabile. Questa rigidità temporale tutela l'assicuratore da manipolazioni retroattive del valore, ma può penalizzare l'assicurato in caso di rapido apprezzamento del mercato di destinazione dopo la stipula. La parola «sperati» nella rubrica è significativa: si tratta di un valore atteso, non garantito, e il contratto assume carattere aleatorio doppiamente: l'incertezza è sia sul sinistro (rischio della navigazione) sia sul profitto (rischio di mercato). Quest'ultimo aspetto non è coperto dall'assicurazione ex art. 518, che ristora solo la perdita del profitto atteso a causa del sinistro, non la perdita per calo di prezzi a mercato.

Rinvio alle norme sull'assicurazione delle merci

L'art. 518 dispone che all'assicurazione dei profitti sperati «si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle merci». Il rinvio all'art. 516 e alle disposizioni collegate comporta, tra l'altro: l'applicazione delle regole sulla circolazione automatica della polizza (art. 517), del regime del cambiamento di nave o di viaggio (art. 523), della disciplina della colpa dell'equipaggio (art. 524). Le norme incompatibili con la specificità dei profitti sperati - come il criterio di calcolo del valore assicurabile basato sul prezzo di caricazione - non trovano applicazione, essendo sostituite dal meccanismo proprio dell'art. 518. La clausola di compatibilità lascia all'interprete il compito di selezionare le disposizioni applicabili caso per caso.

Coordinamento con l'art. 516 e rapporto con il forfait del 10%

Il sistema del Codice della navigazione prevede due modi per coprire il profitto commerciale: il forfait del 10% incluso nel criterio suppletivo dell'art. 516, e l'assicurazione autonoma dei profitti sperati ex art. 518. Il secondo strumento è quello per chi ha margini attesi superiori al 10% o che vuole una copertura analitica e non forfettaria. In pratica, le due coperture non si cumulano: o il profitto rientra nel 10% dell'art. 516, o viene assicurato separatamente ex art. 518. Cumulare entrambe determinerebbe una sovra-assicurazione del profitto, con rischio di violazione del principio indennitario ex art. 1909 c.c.

Profili pratici

L'assicurazione dei profitti sperati è poco diffusa nella prassi italiana rispetto ad altri ordinamenti, dove è più comune la profit insurance o la anticipated profit insurance. Nella pratica commerciale moderna, il profitto sperato è spesso incorporato nella polizza all risks attraverso l'indicazione di un valore assicurato comprensivo del margine commerciale, senza stipulare un contratto separato. Le questioni interpretative più delicate riguardano la prova del profitto sperato al momento della stipula - che può richiedere la produzione di contratti di rivendita o analisi di mercato - e il trattamento delle perdite parziali, dove occorre determinare quale quota del sinistro ha inciso sulla parte di valore corrispondente al profitto.

Casi pratici

Caso 1: Tizio importa spezie rare con alto margine commerciale atteso

Tizio acquista spezie rare a 100.000 euro e prevede di rivenderle a Napoli a 160.000 euro, con spese di trasporto e assicurazione di 10.000 euro: il profitto sperato assicurabile è di 50.000 euro, che Tizio copre con una polizza ex art. 518 separata dall'assicurazione delle merci.

Caso 2: Caio stipula l'assicurazione dei profitti sperati ma il prezzo crolla prima dell'arrivo

Caio assicura un profitto sperato di 30.000 euro su un carico di elettronica; durante il viaggio i prezzi di mercato crollano e, se anche le merci fossero arrivate integre, il profitto sarebbe stato di soli 5.000 euro: l'assicurazione non ristora il mancato profitto dovuto al calo del mercato, poiché copre solo la perdita del profitto atteso causata dal sinistro.

Caso 3: Sempronio cumula per errore il forfait del 10% e la polizza profitti sperati

Sempronio stipula sia una polizza merci con il 10% di profitto sperato incluso ex art. 516 sia una polizza autonoma di profitti sperati ex art. 518 per lo stesso carico: al momento del sinistro, l'assicuratore contesta la duplicazione e riduce l'indennità eliminando la parte eccedente, invocando il principio indennitario che vieta il cumulo oltre il danno effettivo.

Domande frequenti

Cosa copre esattamente l'assicurazione dei profitti sperati sulle merci?

Copre il maggior valore commerciale che le merci avrebbero avuto al loro arrivo in stato sano, dedotte le spese di trasporto e di assicurazione; in pratica, il margine di profitto netto atteso dalla rivendita.

Il profitto sperato è calcolato al momento del sinistro o alla stipula del contratto?

Al momento della conclusione dell'assicurazione: la norma stabilisce che si considera il maggior valore 'che può prevedersi' all'atto della stipula, non quello effettivamente realizzabile al momento del sinistro.

Si può cumulare il forfait del 10% dell'art. 516 con una polizza profitti sperati ex art. 518?

No, le due coperture non si cumulano per lo stesso profitto: il forfait del 10% è già incluso nel valore assicurato delle merci, e un'ulteriore polizza profitti sperati per la medesima componente comporterebbe sovra-assicurazione vietata dal principio indennitario.

L'assicurazione dei profitti sperati copre anche il calo dei prezzi di mercato?

No: la polizza ristora solo la perdita del profitto atteso causata da un sinistro coperto (rischio della navigazione), non la riduzione del profitto dovuta a fluttuazioni di mercato successive alla stipula.

Quali norme si applicano all'assicurazione dei profitti sperati oltre all'art. 518?

Si applicano in quanto compatibili le norme dell'assicurazione delle merci ex art. 516 e seguenti, comprese quelle sulla circolazione automatica (art. 517), sul cambiamento di nave o di viaggio (art. 523) e sulla colpa dell'equipaggio (art. 524).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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