In sintesi
- Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o salvataggio si prescrive nel termine di due anni.
- Il termine decorre dal giorno in cui le operazioni di assistenza o salvataggio sono terminate, non dalla conoscenza del diritto né dalla liquidazione del compenso.
- Il termine biennale vale sia per l'azione dell'armatore sia per l'azione autonoma dei componenti dell'equipaggio ex art. 499.
- La brevità del termine rispetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) riflette le esigenze di certezza dei traffici marittimi e di rapidità nella liquidazione dei sinistri.
- Il testo normativo contiene un'indicazione anche sul ricupero, ma il comma risulta incompleto nella versione attualmente in vigore del codice.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 500 Codice della Navigazione — Prescrizione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate. Del ricupero
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della prescrizione breve nel diritto della navigazione
L'articolo 500 del Codice della navigazione stabilisce il termine di prescrizione biennale applicabile al diritto alle indennità e al compenso di assistenza o salvataggio. La scelta di un termine così breve rispetto alla prescrizione ordinaria decennale del diritto civile (art. 2946 c.c.) è coerente con la struttura complessiva del diritto marittimo, che privilegia la certezza e la rapidità nella definizione dei rapporti giuridici nati da eventi della navigazione.
Le ragioni sottese a questa scelta sono molteplici. In primo luogo, gli eventi di navigazione — incidenti, salvataggi, collisioni — coinvolgono spesso soggetti di nazionalità diverse, navi di bandiera straniera, assicuratori internazionali e giurisdizioni multiple. La rapidità nella definizione dei rapporti creditori riduce i costi di incertezza e facilita la liquidazione assicurativa. In secondo luogo, la prova dei fatti rilevanti (le modalità dell'operazione, i rischi corsi, il valore dei beni salvati, il contributo di ciascun soccorritore) tende a deteriorarsi rapidamente: le testimonianze si affievoliscono, i documenti di bordo possono andare perduti, le navi cambiano rotta e nazionalità. Un termine breve incentiva i titolari del diritto ad agire tempestivamente quando le prove sono ancora fresche.
Dies a quo: le operazioni sono terminate
Il punto di partenza della prescrizione è fissato nel giorno in cui le operazioni sono terminate. Questa scelta del dies a quo è precisa e oggettiva: non rileva né la conoscenza soggettiva del diritto da parte del creditore né la determinazione convenzionale o giudiziale del compenso, né tantomeno la messa in mora del debitore. Le operazioni si considerano terminate quando l'intervento di soccorso ha raggiunto il suo esito definitivo — sia esso il salvataggio riuscito, il fallimento dell'operazione o la cessazione dell'attività di soccorso per qualsiasi ragione.
Nella pratica, la determinazione del momento in cui le operazioni 'sono terminate' può essere controversa, specialmente nelle operazioni prolungate che si concludono con il rimorchio della nave fino al porto di rifugio. In questi casi si ritiene generalmente che le operazioni siano terminate quando la nave soccorsa viene consegnata in luogo sicuro o quando viene formalmente sottoscritto il verbale di fine operazioni tra il comandante della nave soccorritrice e quello della nave assistita.
Soggetti e oggetto della prescrizione
La prescrizione biennale si applica a tutti i diritti nascenti dall'assistenza e dal salvataggio: il diritto dell'armatore della nave soccorritrice, il diritto autonomo dei componenti dell'equipaggio ex art. 499, e il diritto alle indennità ex art. 493 (spettanti alla nave soccorritrice anche in caso di insuccesso parziale o totale delle operazioni, a titolo di rimborso dei danni e delle spese). Per tutti questi diritti il termine è lo stesso: due anni dalla conclusione delle operazioni.
Non è invece espressamente disciplinata dall'art. 500 la prescrizione delle eventuali azioni di responsabilità della nave soccorritrice nei confronti della nave soccorsa per danni causati durante le operazioni: queste azioni seguiranno i termini ordinari dell'istituto dell'urto di navi o delle disposizioni generali in materia di responsabilità, a seconda della natura del danno.
Il riferimento al ricupero
Il testo dell'art. 500 nel Codice della navigazione contiene, in alcuni compendi normativi, un riferimento incompleto alla prescrizione relativa al diritto di ricupero ('Del ricupero'). Tale tronco testuale indica che il Codice prevedeva o prevede una disciplina della prescrizione per il ricupero nella stessa disposizione, probabilmente con termine analogo o identico. L'art. 503, che regola il compenso di ricupero, richiama le norme degli articoli 492, 494 e 496 per la determinazione e la ripartizione, ma non menziona espressamente l'art. 500. Nella prassi, il termine biennale viene comunemente esteso anche alle azioni per il compenso di ricupero, in applicazione analogica della medesima ratio.
Interruzione e sospensione della prescrizione
Non esistono nel Codice della navigazione disposizioni speciali sull'interruzione o la sospensione della prescrizione biennale ex art. 500. Si applicano quindi le norme generali del codice civile: l'interruzione avviene mediante atto scritto di costituzione in mora, ricorso a procedimento arbitrale o proposizione della domanda giudiziale (artt. 2943-2944 c.c.); la sospensione si verifica nelle ipotesi previste dagli artt. 2941-2942 c.c. (tra cui, ad esempio, la sospensione tra coniugi o tra soggetti in rapporto di tutela). Il dies a quo non si sposta per effetto delle trattative stragiudiziali, a meno che queste non si concretizzino in una formale costituzione in mora.
Nella prassi assicurativa marittima, le parti concordano frequentemente clausole di proroga convenzionale del termine di prescrizione, che nella misura in cui non superino il limite di cui all'art. 2965 c.c. (divieto di rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto) sono da ritenersi valide.
Domande frequenti
Qual è il termine di prescrizione per il diritto al compenso di assistenza o salvataggio?
Il diritto si prescrive in due anni, decorrenti dal giorno in cui le operazioni di assistenza o salvataggio sono terminate. Si tratta di un termine molto più breve rispetto alla prescrizione ordinaria decennale del diritto civile.
Da quando decorre il termine di prescrizione ex art. 500 cod. nav.?
Decorre dal giorno in cui le operazioni sono terminate, indipendentemente da quando il creditore ha conosciuto il proprio diritto o da quando è stato determinato il compenso. Per le operazioni di rimorchio prolungato, si fa riferimento al momento della consegna della nave in luogo sicuro.
Il termine biennale si applica anche all'azione autonoma dei componenti dell'equipaggio?
Sì: il termine di prescrizione biennale si applica a tutti i diritti nascenti dall'assistenza e dal salvataggio, compresa l'azione autonoma dei componenti dell'equipaggio prevista dall'art. 499 cod. nav.
Come si interrompe la prescrizione biennale per il compenso di salvataggio?
Si applicano le norme generali del codice civile: l'interruzione avviene mediante atto scritto di costituzione in mora, ricorso ad arbitrato o proposizione della domanda giudiziale. Le trattative stragiudiziali non interrompono la prescrizione.
Le parti possono concordare una proroga convenzionale del termine di prescrizione?
Sì, nella misura in cui la proroga non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2965 c.c. Nella prassi assicurativa marittima, le clausole di proroga sono frequenti nei contratti di salvage e nei rapporti con P&I Club.
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