In sintesi
- L'originale della polizza rilasciato al caricatore può essere emesso al portatore, all'ordine o nominativo, a seconda delle esigenze delle parti.
- Il trasferimento avviene nei modi previsti dal codice civile per i titoli di credito corrispondenti: consegna per le polizze al portatore, girata per quelle all'ordine, cessione nelle forme ordinarie per quelle nominative.
- Per la polizza nominativa non è richiesta la cosiddetta annotazione nel registro dell'emittente prevista dagli artt. 2022 e ss. c.c., in deroga alla disciplina generale dei titoli nominativi.
- La scelta della forma incide sulla facilità di circolazione del titolo: la polizza al portatore circola con la semplice consegna materiale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 464 Codice della Navigazione — Forma e trasferimento dell’originale di polizza rilasciato al caricatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco rilasciato al caricatore può essere al portatore, all'ordine o nominativo. Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi. Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice civile.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e ambito applicativo
L'art. 464 del Codice della navigazione disciplina la forma e le modalità di trasferimento dell'originale della polizza di carico (o della polizza ricevuto per l'imbarco) rilasciato al caricatore. La disposizione si occupa esclusivamente dell'originale destinato alla circolazione — quello attribuito al caricatore ex art. 463 — e ne regola le tre possibili forme: al portatore, all'ordine e nominativa. La scelta della forma è rimessa alla volontà delle parti, che possono optare per quella più adatta alle esigenze commerciali della specifica operazione.
La norma si inserisce nel quadro più ampio della disciplina dei titoli di credito del codice civile (artt. 1992-2027 c.c.), che viene richiamata e in parte derogata per le peculiarità del trasporto marittimo. Il rinvio al codice civile garantisce un sistema coerente di circolazione dei titoli, evitando la necessità di disciplinare ex novo le modalità di trasferimento nel codice della navigazione.
Polizza al portatore: massima circolabilità
La polizza al portatore è la forma che assicura la massima circolabilità del titolo: il trasferimento avviene mediante la sola consegna materiale del documento (traditio), senza necessità di alcuna formalità aggiuntiva. Chiunque materialmente possieda il titolo è legittimato alla consegna delle merci, purché risulti possessore in buona fede e nel rispetto delle condizioni di legittimazione di cui all'art. 467. La polizza al portatore è la più rischiosa in caso di smarrimento o furto: il ritrovatore in malafede potrebbe teoricamente presentarsi al porto e ottenere la consegna delle merci.
Nella prassi del commercio internazionale, la polizza al portatore è relativamente rara nei trasporti di merci di alto valore, dove si preferisce la polizza all'ordine che offre maggiori garanzie di certezza nella circolazione.
Polizza all'ordine: la forma più diffusa nel commercio internazionale
La polizza all'ordine è la forma di gran lunga più diffusa nelle transazioni commerciali internazionali, in quanto si presta agevolmente all'utilizzo nei crediti documentari bancari. Il trasferimento avviene mediante girata apposta sul dorso del titolo e seguita dalla consegna materiale. La girata può essere piena (con indicazione del giratario) o in bianco (con la sola firma del girante), e in quest'ultimo caso il titolo si avvicina, de facto, alla circolazione al portatore.
La serie continua di girate è essenziale per la legittimazione del possessore ai sensi dell'art. 467: il vettore che consegna le merci a chi presenta una polizza all'ordine con una catena di girate ininterrotta è liberato dall'obbligazione, a meno che non abbia agito in malafede o con colpa grave. La girata trasferisce al giratario tutti i diritti inerenti al titolo, compreso il diritto alla consegna delle merci.
Polizza nominativa e deroga alla disciplina del registro dell'emittente
La polizza nominativa è intestata a una persona determinata e si trasferisce secondo le modalità previste dagli artt. 2022 e ss. del codice civile per i titoli nominativi, ossia mediante cessione del credito (o, in alternativa, mediante girata autenticata accompagnata dall'annotazione nel registro dell'emittente). Tuttavia, l'art. 464 introduce una rilevante deroga rispetto alla disciplina codicistica: per la polizza nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente.
La ragione della deroga è pratica: nel trasporto marittimo, l'emittente della polizza è il vettore (o il raccomandatario), che non ha l'infrastruttura organizzativa per tenere e aggiornare un registro degli intestatari dei titoli, a differenza delle società per azioni che emettono azioni nominative. La deroga semplifica la circolazione della polizza nominativa, pur mantenendo un grado di certezza superiore rispetto alla polizza al portatore, grazie all'intestazione del titolo.
Coordinamento con la legge sulla cambiale e il diritto internazionale
Le norme sulla girata della polizza all'ordine si ispirano — con i necessari adattamenti — alla disciplina cambiaria (r.d. 1669/1933), che costituisce il modello generale per i titoli all'ordine nel diritto italiano. A livello internazionale, la circolazione della polizza di carico è considerata nelle Regole di Aja-Visby (Convenzione di Bruxelles 1924 e protocolli emendativi), che tuttavia non disciplinano direttamente le modalità di trasferimento, rimettendo tale aspetto al diritto nazionale applicabile.
Casi pratici
Caso 1: Polizza all'ordine girata in una catena bancaria
Tizio, esportatore, riceve una polizza di carico all'ordine emessa a proprio favore e la gira all'ordine della banca Caio a garanzia di un credito documentario. Caio gira ulteriormente la polizza all'importatore Sempronio dopo aver ricevuto il pagamento del prezzo; Sempronio, presentando la polizza con la serie continua di girate, ottiene la consegna delle merci nel porto di destinazione ai sensi dell'art. 467.
Caso 2: Polizza al portatore e rischio di consegna a terzi non autorizzati
Sempronio, caricatore, sceglie di emettere una polizza di carico al portatore per semplificare il trasferimento al compratore. Durante il viaggio, il documento viene smarrito e ritrovato da un terzo che si presenta al porto; Caio, vettore, consegna le merci al terzo in buona fede: Sempronio subisce la perdita delle merci e dovrà azionare i rimedi di diritto comune contro il terzo, poiché il vettore in buona fede è liberato dall'obbligazione.
Caso 3: Polizza nominativa e deroga al registro dell'emittente
Tizio, caricatore di prodotti farmaceutici, emette una polizza nominativa intestata a Caio, acquirente. Caio decide di cedere le merci durante il trasporto a Sempronio: procede alla cessione del titolo secondo le forme ordinarie della cessione del credito, senza bisogno di annotazione nel registro del vettore Tizio, come espressamente previsto dall'art. 464 in deroga agli artt. 2022 ss. c.c.; Sempronio ottiene poi la consegna presentando il titolo con la prova della cessione.
Domande frequenti
In che forme può essere emessa la polizza di carico?
La polizza di carico può essere emessa al portatore (si trasferisce con la semplice consegna), all'ordine (si trasferisce con girata) o nominativa (si trasferisce con cessione del credito nelle forme ordinarie).
Come si trasferisce una polizza di carico all'ordine?
Mediante girata apposta sul titolo e successiva consegna materiale del documento; la girata può essere piena (con indicazione del giratario) o in bianco (con la sola firma del girante).
Per la polizza nominativa è necessaria l'annotazione nel registro del vettore?
No: l'art. 464 deroga espressamente agli artt. 2022 e ss. del codice civile, esonerando il trasferimento della polizza nominativa dall'annotazione nel registro dell'emittente.
Qual è la forma di polizza più usata nel commercio internazionale?
La polizza all'ordine è la più diffusa, soprattutto nei pagamenti tramite crediti documentari bancari, perché consente una circolazione sicura e tracciabile grazie alla catena di girate.
Chi perde una polizza al portatore può recuperare i propri diritti?
Con difficoltà: chiunque presenti materialmente il titolo al vettore è legittimato alla consegna, e il vettore in buona fede è liberato. Il legittimo proprietario dovrà agire in giudizio contro il terzo eventualmente non avente diritto.
Vedi anche