Testo dell'articoloVigente
Art. 369 Codice della Navigazione – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell’arruolato verso l’armatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave. 50 La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente. L'arruolato può chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia. Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave. ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Struttura della norma e vicenda costituzionale
L'articolo 369 del Codice della navigazione disciplina il regime di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti retributivi degli arruolati verso l'armatore. La norma ha avuto una vicenda costituzionale rilevante: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 72 del 7-15 marzo 1996 (G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma. Il primo comma prevedeva che le retribuzioni fossero cedibili, sequestrabili o pignorabili fino a un quinto e solo per specifiche causali (alimenti dovuti per legge, o debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore dipendenti dal servizio della nave). La Corte ha ritenuto che tale limitazione - che consentiva la pignorabilità solo per debiti verso l'armatore e per alimenti, escludendo i crediti dei terzi - fosse contraria al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), non sussistendo una ragione sufficiente per trattare diversamente i creditori dei marittimi rispetto ai creditori degli altri lavoratori subordinati. Dopo la sentenza, il regime applicabile al primo comma è quello generale previsto dagli artt. 545 e ss. c.p.c., che limita la pignorabilità delle retribuzioni a un quinto ma senza la restrizione alle causali specifiche.
Le somme assolutamente impignorabili
Il secondo comma dell'art. 369, rimasto in vigore dopo la sentenza costituzionale, individua una categoria di somme assolutamente impignorabili e insequestrabili, al di là dei limiti generali applicabili alle retribuzioni. Queste somme sono: (a) la quota della retribuzione corrispondente al vitto, ossia il valore monetario dell'alimentazione fornita a bordo o della relativa indennità sostitutiva; (b) le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato; (c) le somme dovute per spese di cura; (d) le somme dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali (ad esempio le indennità INAIL per infortuni o malattie professionali). Per queste somme l'impignorabilità è assoluta: non ammette deroghe nemmeno entro il quinto previsto dal comma precedente. La ratio è che tali somme assolvono a funzioni vitali (alimentazione, salute, rimpatrio) e non possono essere sottratte al marittimo nemmeno a favore dei suoi creditori.
La richiesta di versamento familiare
Il terzo comma introduce un diritto dell'arruolato che ha carattere sociale e umanitario: egli può chiedere all'armatore, al momento dell'imbarco, che una parte della retribuzione venga versata a un familiare. Questo meccanismo era di grande importanza pratica soprattutto nel contesto in cui fu redatto il codice (1942), quando le comunicazioni bancarie erano difficili e la famiglia del marittimo poteva trovarsi in difficoltà economica durante la lunga assenza di questi. Ancora oggi, la norma consente di garantire un flusso di reddito alla famiglia senza che il marittimo debba preoccuparsi di trasmettere denaro dall'estero. L'armatore, ricevuta la richiesta, deve adempiervi: non si tratta di una facoltà discrezionale ma di un obbligo.
Il ruolo dell'autorità marittima o consolare in caso di contestazione
Il quarto comma prevede che, in caso di opposizione dell'armatore o del comandante alla richiesta di versamento familiare, la vertenza sia risolta dall'autorità marittima o consolare con un provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione. La norma attribuisce dunque a questa autorità amministrativa una funzione quasi-giurisdizionale nelle controversie relative alla richiesta di versamento familiare. L'inoppugnabilità del provvedimento è una scelta legislativa volta a garantire la certezza e la rapidità della decisione, in un contesto in cui l'arruolato si trova in mare e la famiglia ha bisogno di risorse immediate. Va tuttavia osservato che il diritto costituzionale al giusto processo (art. 111 Cost.) e le norme sul diritto di difesa potrebbero rendere oggi dubbia la compatibilità costituzionale dell'inoppugnabilità assoluta, sebbene la questione non risulti finora portata all'attenzione della Corte.
Coordinamento con la disciplina generale e internazionale
Il regime di impignorabilità delle retribuzioni si coordina con gli artt. 545 e ss. c.p.c. (pignorabilità parziale delle retribuzioni di lavoro) e con le disposizioni speciali sulla gente di mare. La MLC 2006, norma A2.2, prevede che i marittimi abbiano il diritto di trasmettere le proprie retribuzioni ai familiari, rafforzando il principio del terzo comma dell'art. 369 sul piano internazionale.
Casi pratici
Caso 1: Pignoramento della retribuzione di Tizio dopo la sentenza cost. n. 72/1996
Tizio, marittimo, ha un debito verso un terzo creditore. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 72/1996, il creditore può pignorare la retribuzione di Tizio fino a un quinto del suo ammontare secondo le regole generali del codice di procedura civile, mentre non poteva farlo prima quando la norma limitava la pignorabilità ai soli debiti verso l'armatore o per alimenti.
Caso 2: Impignorabilità delle somme di rimpatrio di Caio
Caio ha debiti con diversi creditori e un giudice ha emesso un pignoramento presso terzi verso l'armatore. L'armatore deve comunicare che le somme destinate al rimpatrio di Caio e al suo vitto sono assolutamente impignorabili ex art. 369 co. 2 e non possono essere incluse nella somma da versare al creditore pignorante, nemmeno entro il limite del quinto.
Caso 3: Richiesta di versamento familiare di Sempronio: l'armatore si oppone
Sempronio chiede all'armatore di versare la metà della sua retribuzione mensile alla moglie durante la navigazione. L'armatore si oppone senza giustificato motivo: Sempronio può rivolgersi all'autorità marittima del porto di imbarco, che emette un provvedimento vincolante e inoppugnabile che ordina all'armatore di effettuare il versamento mensile alla famiglia.
Domande frequenti
La retribuzione del marittimo può essere pignorata dai creditori?
Sì, ma con limiti: dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 72/1996, che ha dichiarato incostituzionale il primo comma dell'art. 369, si applica il regime generale del codice di procedura civile, che consente la pignorabilità fino a un quinto della retribuzione.
Ci sono somme assolutamente impignorabili nella retribuzione del marittimo?
Sì: sono assolutamente impignorabili e insequestrabili la quota di vitto, le somme per il rimpatrio, le somme per spese di cura e quelle dovute dall'istituto assicuratore. Queste somme non possono essere pignorate nemmeno entro il limite del quinto.
Il marittimo può chiedere che parte dello stipendio venga versato alla sua famiglia?
Sì: l'arruolato può chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a un familiare. L'armatore è obbligato ad adempiere a questa richiesta.
Cosa succede se l'armatore si rifiuta di versare parte dello stipendio alla famiglia del marittimo?
In caso di opposizione dell'armatore o del comandante, la vertenza è risolta dall'autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave con un provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione.