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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di morte dell'arruolato per la salvezza della nave, scatta una indennità aggiuntiva rispetto a quella ordinaria di risoluzione ex art. 352.
  • L'indennità è pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, calcolata alla data della morte.
  • La norma riconosce il sacrificio eroico del marittimo con una tutela economica rafforzata e incondizionata.
  • Per l'attribuzione dell'indennità ai beneficiari si applicano le regole dell'art. 354, commi 2 e 3 (aventi diritto previdenziali e cassa marinara in subordine).
  • L'indennità si aggiunge — non sostituisce — alla generale indennità di risoluzione dell'art. 352.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 355 Codice della Navigazione — Indennità in caso di morte dell’arruolato

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di risoluzione del contratto per morte dell'arruolato, se l'arruolato è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente dall'indennità prevista nell'articolo 352, una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte. Si applicano, per l'attribuzione dell'indennità, il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.

Commento

Ratio e fondamento dell'indennità aggiuntiva

L'articolo 355 del Codice della navigazione disciplina un caso specifico e qualificato di risoluzione del contratto di arruolamento per morte dell'arruolato: quello in cui il marittimo perde la vita nell'atto di salvare la nave. La norma introduce un'indennità aggiuntiva — che si cumula con quella ordinaria prevista dall'articolo 352 — in ragione del carattere eroico e volontaristico dell'azione dell'arruolato, che ha anteposto la salvezza della nave e dell'equipaggio alla propria incolumità.

Il fondamento della tutela rafforzata va ricercato nella tradizione giuridica marittima, che da sempre attribuisce un riconoscimento speciale ai marittimi caduti nell'adempimento del dovere in condizioni di pericolo estremo. Il legislatore del 1942 ha inteso codificare questo principio solidaristico, facendo sì che i familiari dell'arruolato-eroe non ricevano soltanto l'indennità ordinaria di risoluzione, ma anche un'indennità commisurata all'intero guadagno che il marittimo avrebbe percepito se il viaggio fosse stato portato a termine.

Presupposto: la morte per la salvezza della nave

Il presupposto applicativo dell'articolo 355 è rigoroso: la morte dell'arruolato deve essere causalmente collegata all'azione di salvataggio della nave. Non è sufficiente che il marittimo sia deceduto durante il viaggio o a bordo; occorre che il nesso tra l'azione di salvataggio e la morte sia dimostrato o quanto meno desumibile dalle circostanze. La norma non richiede un formale atto eroico riconosciuto dall'autorità marittima, ma esige che la morte sia avvenuta 'per la salvezza della nave', ossia in conseguenza di un'attività diretta a preservare l'imbarcazione da un pericolo incombente.

In questo l'articolo 355 si distingue dalla disciplina generale della risoluzione per morte dell'arruolato, che non richiede alcun requisito qualificante circa le circostanze del decesso. L'articolo 352 prevede già un'indennità di risoluzione per ogni ipotesi di morte; l'articolo 355 aggiunge un'ulteriore componente solo quando la morte è avvenuta nel tentativo di salvare la nave.

Quantificazione: l'intera retribuzione residua

A differenza dell'articolo 354, che in caso di perdita presunta prevede soltanto la metà della retribuzione residua (con un minimo di due mensilità), l'articolo 355 riconosce l'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, calcolata alla data della morte. La scelta del legislatore di garantire il 100% della retribuzione residua — anziché il 50% come nelle ipotesi ordinarie — è coerente con la ratio premiale e risarcitoria della norma: la famiglia dell'arruolato non deve essere penalizzata economicamente per l'azione di salvataggio posta in essere dal proprio congiunto.

Il riferimento alla 'presumibile durata residua del viaggio' comporta che l'indennità debba essere quantificata sulla base di una stima, analoga a quella prevista dall'articolo 354. In caso di contratto a tempo, si moltiplica la retribuzione giornaliera per il numero presumibile di giorni restanti; in caso di contratto a viaggio, si considera la quota non ancora maturata dell'intera retribuzione pattuita.

Indipendenza dall'indennità ordinaria ex art. 352

La norma precisa espressamente che l'indennità di cui all'articolo 355 è dovuta 'in ogni caso, indipendentemente dall'indennità prevista nell'articolo 352'. Questo inciso è fondamentale: esclude qualsiasi forma di assorbimento o compensazione tra le due indennità. I beneficiari ricevono quindi un duplice titolo indennitario: l'indennità di risoluzione ordinaria (art. 352) e quella aggiuntiva per la morte eroica (art. 355). Il cumulo è la regola, non l'eccezione.

Questa impostazione si discosta da quella adottata in altri settori del diritto del lavoro, dove le indennità speciali spesso si assorbono o si compensano con quelle ordinarie. In materia marittima, il legislatore ha preferito una protezione additiva, che valorizza appieno il sacrificio del marittimo caduto per la salvezza della nave.

Attribuzione ai beneficiari e rinvio all'art. 354

Per la determinazione dei soggetti aventi diritto all'indennità, l'articolo 355 rinvia espressamente ai commi 2 e 3 dell'articolo 354. Si applicano quindi le medesime regole già esaminate: l'indennità spetta ai soggetti indicati dalla normativa sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro come aventi diritto in caso di morte dell'assicurato; in assenza di tali soggetti, l'importo è devoluto alla cassa nazionale per la previdenza marinara. Il rinvio garantisce uniformità di trattamento tra le diverse ipotesi di morte dell'arruolato contemplate dal codice, evitando disparità nell'individuazione dei beneficiari a seconda della causa del decesso.

Casi pratici

Caso 1: Marittimo perito nel tentativo di chiudere le falle della nave

Tizio, primo ufficiale di macchina, muore durante una tempesta mentre tenta di sigillare le falle dello scafo per impedire l'affondamento; il viaggio avrebbe dovuto durare ancora sessanta giorni con una retribuzione mensile di 3.000 euro. I familiari aventi diritto ricevono l'indennità ex art. 352 più ulteriori 6.000 euro (intera retribuzione residua) ai sensi dell'art. 355.

Caso 2: Morte durante operazioni di salvataggio con contratto a viaggio

Caio è arruolato con contratto a viaggio per un totale di 10.000 euro; al momento della morte aveva maturato 3.000 euro. Essendo deceduto per la salvezza della nave, i beneficiari ricevono — in aggiunta all'indennità ex art. 352 — l'intera quota residua di 7.000 euro prevista dall'art. 355.

Caso 3: Assenza di familiari: devoluzione alla cassa marinara

Sempronio, marittimo senza familiari aventi diritto ai sensi della normativa infortuni, muore per salvare la nave; l'indennità ex art. 355 non può essere corrisposta ad alcun privato e viene devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara, incrementando il fondo di solidarietà di categoria.

Domande frequenti

Quando si applica l'indennità speciale dell'art. 355 del Codice della navigazione?

L'indennità si applica quando il contratto di arruolamento si risolve per la morte dell'arruolato avvenuta 'per la salvezza della nave', ossia in conseguenza di un'azione diretta a preservare l'imbarcazione da un pericolo.

L'indennità ex art. 355 sostituisce o si aggiunge a quella dell'art. 352?

Si aggiunge: il codice precisa espressamente che l'indennità ex art. 355 è dovuta 'in ogni caso, indipendentemente dall'indennità prevista nell'art. 352'. I beneficiari ricevono entrambe le indennità in via cumulativa.

Come si calcola l'importo dell'indennità ex art. 355?

L'indennità è pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, calcolata alla data della morte. Non è previsto alcun dimezzamento, a differenza di quanto accade per la perdita presunta ex art. 354.

Chi riceve l'indennità se l'arruolato non ha familiari?

In assenza di soggetti aventi diritto ai sensi della normativa sugli infortuni sul lavoro, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara, come previsto dal rinvio all'art. 354, comma 3.

La norma vale anche se l'azione di salvataggio non ha avuto successo e la nave è affondata ugualmente?

Sì: il presupposto è la morte causalmente ricollegabile all'azione di salvare la nave, non il buon esito del tentativo. L'indennità è dovuta anche se la nave è andata perduta nonostante l'intervento dell'arruolato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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