Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 292-bis Codice della Navigazione – Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.

In sintesi

  • L'art. 292-bis impone che a bordo delle navi italiane il comandante e il primo ufficiale di coperta (quando esercita funzioni di comandante) siano cittadini UE o SEE.
  • L'accesso alle funzioni è condizionato al possesso di una qualificazione professionale e alla conoscenza della lingua e legislazione italiana necessaria per la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche del comandante.
  • Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale e l'organismo competente per la verifica dei requisiti.
  • La norma attua gli obblighi comunitari di libera circolazione, limitando al contempo l'accesso alle funzioni di comando ai soli cittadini dello Spazio Economico Europeo, con esclusione degli extra-SEE.
  • La conoscenza della lingua italiana è richiesta in quanto funzionale all'esercizio delle prerogative pubblicistiche del comandante (stato civile, atti di polizia, documenti di bordo).
Indice dei contenuti

Genesi e contesto normativo dell'art. 292-bis

L'art. 292-bis è stato introdotto nel Codice della navigazione in attuazione dei principi comunitari di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento, che rendevano incompatibili con il diritto UE eventuali riserve di nazionalità italiana in senso stretto per le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta. La norma rappresenta un equilibrio difficile ma necessario tra due esigenze opposte: da un lato, la piena apertura del mercato del lavoro marittimo ai cittadini degli Stati membri UE e SEE; dall'altro, la preservazione delle prerogative pubblicistiche del comandante di nave italiana, le quali implicano la capacità di svolgere funzioni statali a bordo - dall'atto di stato civile alle funzioni di polizia giudiziaria - che richiedono una conoscenza adeguata dell'ordinamento giuridico italiano.

Il riferimento alla legge 28 luglio 1993, n. 300, che ha reso esecutivo l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), estende l'equiparazione ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, i quali, pur non essendo membri dell'UE, partecipano al mercato interno europeo. L'ambito soggettivo della norma è dunque più ampio di quello della sola cittadinanza UE, coerentemente con il principio di non discriminazione che caratterizza l'Accordo SEE.

Il requisito della cittadinanza UE o SEE: natura e giustificazione

A differenza di quanto previsto per la proprietà delle navi (art. 143, che richiede una quota maggioritaria UE), l'art. 292-bis introduce per le funzioni di comando un requisito di cittadinanza personale strettamente legato all'esercizio di poteri pubblicistici. Il comandante di una nave battente bandiera italiana è, a tutti gli effetti, un delegato dello Stato: esercita funzioni di ufficiale dello stato civile (artt. 202-204 cod. nav.), poteri di polizia a bordo (art. 185 e ss.), ha la facoltà di adottare misure coercitive nei confronti dei passeggeri e dell'equipaggio in caso di pericolo o di turbamento dell'ordine. È dunque comprensibile che lo Stato italiano voglia assicurarsi che chi esercita queste funzioni sia legato all'ordinamento europeo da un vincolo di cittadinanza.

La scelta di limitare il requisito ai cittadini UE/SEE - e non di mantenerlo alla sola cittadinanza italiana - è imposta dal diritto comunitario, che vieta discriminazioni basate sulla nazionalità tra cittadini degli Stati membri. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha più volte chiarito che le deroghe alla libera circolazione dei lavoratori sono ammissibili solo quando si tratta di impieghi nella pubblica amministrazione in senso stretto, secondo una nozione europea autonoma che non coincide necessariamente con quella degli ordinamenti nazionali. Il legislatore italiano ha dunque optato per una soluzione intermedia: apertura ai cittadini UE/SEE, con esclusione degli extra-SEE, giustificando tale esclusione con il carattere pubblicistico delle funzioni.

La qualificazione professionale: coordinamento con la Direttiva 2005/36/CE e la STCW

Il requisito della qualificazione professionale rimanda al sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dalla Direttiva 2005/36/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 206/2007), che prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche regolamentate tra gli Stati membri, con meccanismi di compensazione (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) quando esistano differenze sostanziali tra i curricula formativi degli ordinamenti nazionali.

Per i marittimi, il sistema si intreccia con la Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), che fissa a livello internazionale gli standard minimi di formazione per comandanti e ufficiali di coperta. Il certificato STCW è il presupposto della qualificazione professionale, ma non ne esaurisce il contenuto: l'art. 292-bis richiede ulteriormente la conoscenza della lingua e della legislazione italiana, elementi che non sono coperti dallo standard STCW (il quale si limita agli aspetti tecnici della navigazione) e che devono essere verificati separatamente.

Il rinvio a un decreto ministeriale per la determinazione dei programmi di qualificazione e dell'organismo di verifica non è puramente formale: significa che il legislatore ha scelto di non cristallizzare in sede legislativa i contenuti formativi (soggetti a rapida evoluzione tecnologica e normativa), ma di delegare all'esecutivo la definizione di un sistema flessibile e aggiornabile. L'organismo competente alla verifica è nella pratica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso le Direzioni marittime e le Capitanerie di porto.

La conoscenza della lingua italiana e della legislazione: ratio e implicazioni

Il requisito della conoscenza della lingua italiana merita un'analisi specifica, perché non riguarda genericamente la comunicazione a bordo - per la quale la lingua di lavoro internazionalmente riconosciuta è l'inglese, secondo gli standard IMO - ma si riferisce alla capacità di tenere i documenti di bordo e di esercitare le funzioni pubbliche del comandante. I documenti di bordo (giornale di bordo, giornale di macchina, atti di stato civile, verbali di polizia) devono essere redatti in italiano quando la nave batte bandiera italiana; una parte degli atti pubblici che il comandante può compiere - come la celebrazione di matrimoni in alto mare (art. 203 cod. nav.) o la ricezione di testamenti (art. 204 cod. nav.) - richiedono anch'essi la padronanza della lingua.

La conoscenza della legislazione italiana, pur essendo requisito generico, allude in particolare alla parte del codice della navigazione che disciplina i poteri e i doveri del comandante, alle norme di polizia marittima, alle disposizioni penali e alle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento italiano. Non si tratta di una conoscenza enciclopedica del diritto, bensì della padronanza operativa necessaria per esercitare correttamente le funzioni in situazioni concrete.

Profili pratici: verifica dei requisiti e conseguenze della violazione

La verifica del rispetto dell'art. 292-bis avviene principalmente nelle ispezioni PSC (Port State Control) condotte dalle Capitanerie di porto italiane e straniere, nonché nell'ambito dell'attività di vigilanza degli ispettori della sicurezza marittima. L'armatore che nomini un comandante extra-SEE o un comandante privo dei requisiti di qualificazione e conoscenza linguistica previsti dalla norma viola un obbligo di legge con conseguenze analoghe a quelle descritte per l'art. 292: fermo della nave, sanzioni amministrative, possibile aggravamento della responsabilità civile in caso di sinistro. Sul piano dell'organizzazione dell'equipaggio, la norma impone agli armatori di selezionare con cura i candidati alla carica di comandante e di verificare preventivamente sia la cittadinanza sia il titolo di qualificazione e il livello di conoscenza della lingua italiana, adottando procedure documentate nel sistema di gestione della sicurezza (ISM Code).

Casi pratici

Caso 1: Cittadino extra-SEE candidato al comando di una nave italiana

Tizio, armatore genovese, intende nominare Caio - cittadino filippino con trent'anni di esperienza come capitano e certificati STCW in corso di validità - come comandante del suo bulk carrier battente bandiera italiana. La Capitaneria di porto, interpellata preventivamente, chiarisce che l'art. 292-bis riserva le funzioni di comandante ai soli cittadini UE/SEE: Caio, in quanto extra-SEE, non può essere nominato comandante, e Tizio deve cercare un candidato con cittadinanza europea.

Caso 2: Primo ufficiale UE che esercita funzioni di comandante ad interim

Sempronio, primo ufficiale di coperta di nazionalità greca a bordo di un traghetto italiano, è chiamato a esercitare le funzioni di comandante per un periodo di due settimane in sostituzione del titolare assente per malattia. Essendo cittadino greco (Stato UE), Sempronio soddisfa il requisito di nazionalità dell'art. 292-bis; la Capitaneria verifica inoltre che egli possegga la qualificazione professionale adeguata e una sufficiente conoscenza della lingua e della legislazione italiana, e rilascia il nulla osta per l'esercizio temporaneo delle funzioni.

Caso 3: Verifica della conoscenza della lingua italiana per un candidato comandante spagnolo

Caio, cittadino spagnolo con certificato STCW di Capitano di lungo corso rilasciato dall'autorità marittima spagnola, chiede all'autorità marittima italiana il riconoscimento della qualificazione per esercitare le funzioni di comandante su una nave italiana. La procedura ex art. 292-bis prevede una verifica della sua conoscenza della lingua e della legislazione italiana: Caio supera le prove previste dal decreto ministeriale e ottiene l'abilitazione a esercitare le funzioni di comandante a bordo di navi battenti bandiera italiana.

Domande frequenti

Un cittadino extra-UE può comandare una nave battente bandiera italiana?

No. L'art. 292-bis riserva le funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta (quando esercita funzioni di comandante) ai cittadini di uno Stato membro UE o di uno Stato SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). I cittadini extra-SEE non possono accedere a queste funzioni a bordo di navi italiane.

Perché è richiesta la conoscenza della lingua italiana per il comandante?

Perché il comandante di nave italiana svolge funzioni pubbliche che richiedono la padronanza della lingua: dalla tenuta dei documenti di bordo (giornale nautico, atti di stato civile) all'esercizio dei poteri di polizia e all'adozione di atti formali previsti dal codice della navigazione.

Un ufficiale di coperta UE con certificato STCW straniero può diventare comandante di una nave italiana?

Sì, ma deve soddisfare i requisiti dell'art. 292-bis: possedere la qualificazione professionale (riconoscibile tramite la Direttiva 2005/36/CE) e dimostrare una conoscenza adeguata della lingua e della legislazione italiana, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale competente.

Chi verifica i requisiti dell'art. 292-bis?

Le Capitanerie di porto e le Direzioni marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle procedure di rilascio delle abilitazioni e delle ispezioni Port State Control. L'organismo specifico per la verifica dei requisiti è individuato dal decreto ministeriale previsto dalla norma.

Il primo ufficiale di coperta è sempre soggetto al requisito di nazionalità UE/SEE?

L'art. 292-bis si applica al primo ufficiale di coperta solo quando questi svolge le funzioni del comandante, ad esempio in caso di assenza, incapacità o morte del titolare. Nel normale esercizio delle sue funzioni di ufficiale, il requisito non opera con la stessa intensità.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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