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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il contratto di raccomandazione marittima è disciplinato in via generale dalle norme del codice civile sul mandato con rappresentanza.
  • L'applicazione del mandato rappresentativo è residuale: opera solo per i casi non espressamente regolati dall'art. 290 del Codice della navigazione.
  • Il raccomandatario agisce in nome e per conto dell'armatore o del vettore, con poteri di rappresentanza che variano in base all'incarico conferito.
  • L'art. 287 funge da norma di chiusura del sistema, evitando lacune nella disciplina del rapporto tra raccomandatario e preponente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 287 Codice della Navigazione — Norme applicabili al contratto di raccomandazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Salvo i casi previsti nell'articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza.

Commento

Natura e funzione del contratto di raccomandazione marittima

Il contratto di raccomandazione marittima è uno dei contratti ausiliari dell'impresa di navigazione tipizzati dal Codice della navigazione del 1942. Il raccomandatario — figura centrale di questo istituto — è il soggetto che, in un determinato porto, svolge per conto dell'armatore o del vettore una serie di attività di supporto all'esercizio della nave: assistenza all'arrivo e alla partenza, pratiche doganali e portuali, conclusione di contratti di carico e noleggio, riscossione di noli, rappresentanza nelle controversie locali. Il raccomandatario è dunque un ausiliare professionale dell'impresa di navigazione, la cui figura si colloca a metà strada tra l'agente commerciale, il mediatore e il rappresentante, con caratteristiche proprie che giustificano la disciplina specifica del codice della navigazione.

Rinvio al mandato con rappresentanza

L'art. 287 stabilisce che, salvo i casi previsti dall'art. 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza. Il mandato con rappresentanza — disciplinato dagli artt. 1704 ss. c.c. — è il contratto in cui il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, con effetti che ricadono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo. La scelta del legislatore di qualificare la raccomandazione ordinaria come mandato rappresentativo ha conseguenze rilevanti: i contratti conclusi dal raccomandatario nell'ambito del suo incarico vincolano direttamente l'armatore o il vettore come se li avesse conclusi personalmente; le obbligazioni nascono in capo al preponente, non al raccomandatario; le azioni giudiziarie possono essere proposte direttamente contro o da parte del preponente, anche se condotte materialmente dal raccomandatario. Il richiamo al mandato con rappresentanza riflette la fattispecie tipica del raccomandatario che agisce 'nell'interesse altrui e in nome altrui', senza assumere personalmente i rischi commerciali dell'operazione.

Rapporto con l'art. 290 e le figure speciali

L'art. 287 opera in via residuale rispetto all'art. 290, che disciplina tre figure speciali di raccomandazione: (a) il raccomandatario-institore, quando è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione; (b) il raccomandatario-agente, quando assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata; (c) il raccomandatario-commissionario, quando agisce in nome proprio per conto altrui. Per queste tre figure speciali si applicano rispettivamente le norme sull'institore, quelle sull'agenzia e quelle sul mandato senza rappresentanza. L'art. 287 copre quindi la figura residuale del raccomandatario che non rientra in nessuna delle tre categorie speciali: il semplice agente portuale che occasionalmente assiste una nave in nome e per conto dell'armatore, senza un incarico stabile né una preposizione istitoria.

Obbligazioni tipiche del mandato applicabili al raccomandatario

Per effetto del rinvio al mandato con rappresentanza, il raccomandatario è soggetto alle principali obbligazioni del mandatario ex art. 1710 ss. c.c.: obbligo di diligenza nella gestione dell'incarico; obbligo di rendiconto periodico al preponente; obbligo di non agire in conflitto di interessi; obbligo di trasferire al mandante quanto ricevuto nell'esecuzione del mandato (noli, somme incassate, documenti). Specularmente, il preponente è tenuto a corrispondere al raccomandatario il compenso pattuito (di norma la 'raccomandataria' o 'agenzia portuale'), a rimborsargli le spese sostenute nell'interesse dell'incarico e a tenerlo indenne dalle obbligazioni contratte in esecuzione del mandato. Il rapporto è dunque sinallagmatico e l'assenza di una precisa pattuizione sul compenso non incide sulla validità del contratto, dovendosi ricorrere alle tariffe professionali o agli usi del porto.

Rilevanza pratica e coordinamento con la disciplina portuale

Il contratto di raccomandazione è tuttora uno strumento diffuso nei porti italiani, dove il raccomandatario marittimo — figura professionale sottoposta a iscrizione in appositi albi — svolge funzioni di interfaccia tra la nave e le autorità portuali, doganali e sanitarie. Il Codice della navigazione si limita a fissare il quadro privatistico del rapporto; la disciplina pubblica della professione di raccomandatario è contenuta in norme regolamentari e ministeriali che ne definiscono i requisiti di iscrizione e i poteri di delega. Il raccordo tra la disciplina privatistica del mandato ex art. 287 e quella pubblicistica della figura professionale garantisce coerenza e completezza nella regolamentazione di questo importante operatore portuale.

Casi pratici

Caso 1: Raccomandatario che conclude contratti in nome dell'armatore

Tizio, raccomandatario marittimo nel porto di Napoli, riceve da Caio, armatore di una nave da carico, un incarico di assistenza all'arrivo con mandato di rappresentanza. Tizio stipula in nome di Caio un contratto di fornitura di viveri con il fornitore Sempronio: il contratto vincola direttamente Caio come se lo avesse concluso in prima persona, e Sempronio può agire contro Caio per il pagamento del corrispettivo.

Caso 2: Obbligo di rendiconto e restituzione delle somme incassate

Caio, raccomandatario di Tizio-vettore, incassa per suo conto i noli relativi a tre spedizioni di merci. Al termine dell'incarico, Caio è tenuto a rimettere a Tizio le somme incassate, dedotto il compenso pattuito, presentando un rendiconto dettagliato in applicazione delle norme sul mandato richiamate dall'art. 287; l'omesso rendiconto espone Caio a una pretesa risarcitoria da parte di Tizio.

Caso 3: Limiti del rinvio al mandato: applicazione residuale rispetto all'art. 290

Sempronio è preposto stabilmente da Tizio-armatore all'esercizio della sede di Palermo dell'impresa di navigazione, con ampi poteri di firma. Tizio vorrebbe applicare le regole del semplice mandato ex art. 287, ma Caio, terzo contraente, eccepisce che Sempronio rientra nella figura dell'institore ex art. 290 e che quindi si applicano le norme sull'institore del codice civile, con conseguente pubblicità dell'investitura e opponibilità delle limitazioni solo se registrate.

Domande frequenti

Quali norme si applicano al contratto di raccomandazione marittima in generale?

Salvo i casi dell'art. 290 (raccomandazione institoria, agentizia o commissoria), si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza (artt. 1704 ss. c.c.), come stabilisce l'art. 287 del Codice della navigazione.

Il raccomandatario agisce in nome proprio o in nome dell'armatore?

Nella fattispecie ordinaria dell'art. 287, il raccomandatario agisce in nome e per conto dell'armatore o del vettore: i contratti conclusi producono effetti direttamente nella sfera giuridica del preponente.

Il raccomandatario deve rendere il conto della sua attività al preponente?

Sì. Per effetto del rinvio al mandato con rappresentanza, il raccomandatario è soggetto all'obbligo di rendiconto previsto dagli artt. 1710-1713 c.c., e deve rimettere al preponente tutto ciò che ha ricevuto nell'esecuzione dell'incarico.

Quando si applica l'art. 287 e quando invece l'art. 290?

L'art. 287 si applica in via residuale, quando la fattispecie concreta non rientra nelle tre figure speciali dell'art. 290 (institore, agente, commissionario). Per queste ultime si applicano rispettivamente le norme civilistiche sull'institore, sull'agenzia e sul mandato senza rappresentanza.

Il raccomandatario ha diritto a un compenso per la propria attività?

Sì. Come il mandatario, il raccomandatario ha diritto al compenso pattuito o, in mancanza, a quello determinato secondo le tariffe professionali o gli usi del porto di riferimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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