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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Merci vietate da norme di polizia: se a bordo si trovano cose il cui trasporto è vietato, il comandante deve disporne lo sbarco, oppure renderle inoffensive o distruggerle qualora non sia possibile una custodia sicura fino al primo porto di approdo.
  • Merci pericolose non vietate: anche merci il cui trasporto non è formalmente vietato ma che siano o diventino pericolose in corso di navigazione devono essere sbarcate, rese inoffensive o distrutte se non custodibili fino al porto di destinazione.
  • Poteri del comandante: la norma attribuisce al comandante della nave un potere-dovere di intervento immediato a tutela della sicurezza della nave, delle persone a bordo e del carico.
  • Consegna alle autorità: le merci vietate o pericolose che siano state conservate fino al primo porto di approdo devono essere consegnate dal comandante al comandante del porto o all'autorità consolare.
  • Criterio di proporzionalità: la scelta tra sbarco, neutralizzazione o distruzione è rimessa alla valutazione discrezionale del comandante in base alle circostanze concrete di navigazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 194 Codice della Navigazione — Imbarco di merci vietate e pericolose

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo nel primo porto di approdo. Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione. Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorità consolare.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 194 del Codice della navigazione si inserisce nel sistema delle norme di polizia marittima che attribuiscono al comandante della nave poteri-doveri di intervento per la tutela della sicurezza. La disposizione regola due fattispecie distinte ma accumunate dalla necessità di neutralizzare il pericolo che derive dalla presenza di determinate merci a bordo: da un lato il trasporto di cose vietate da norme di polizia, dall'altro il trasporto di cose che, pur non vietate, diventino pericolose in corso di navigazione. In entrambi i casi il legislatore del 1942 ha scelto di attribuire al comandante — figura centrale del sistema del Codice — un ampio potere discrezionale di intervento, contemperato dall'obbligo di consegna alle autorità competenti nel primo porto di approdo.

Prima fattispecie: merci vietate da norme di polizia

Il primo comma disciplina il caso in cui siano imbarcate cose il cui trasporto è vietato da norme di polizia. Il riferimento alle norme di polizia non riguarda solo le norme del Codice stesso, ma ricomprende l'intera legislazione speciale che proibisce il trasporto di determinate categorie di merci — stupefacenti, precursori chimici, materiali di contrabbando, armi senza autorizzazione — tanto in sede nazionale quanto internazionale. Il comandante si trova di fronte a un'alternativa graduata: in primo luogo deve disporre lo sbarco delle cose; se lo sbarco non è praticabile, deve farle rendere inoffensive (ad esempio neutralizzando la pericolosità chimica di una sostanza) oppure distruggerle. Queste misure più radicali sono però condizionate all'impossibilità di custodire le merci convenientemente fino al primo porto di approdo: il comandante non ha dunque carta bianca per la distruzione immediata, ma deve valutare se vi siano alternative praticabili. Il principio di proporzionalità permea l'intera struttura del comma.

Seconda fattispecie: merci pericolose in corso di navigazione

Il secondo comma estende il campo applicativo alle merci il cui trasporto non è ab initio vietato, ma che «siano o diventino in corso di navigazione pericolose o nocive per la nave, per le persone o per il carico». Questa formulazione ha una portata ampia: comprende situazioni in cui la pericolosità era originariamente ignota (merci dichiarate falsamente), così come situazioni sopravvenute (deterioramento di merci chimiche, sviluppo di gas, autocombustione). Il parametro di rischio è triplice: sicurezza della nave, incolumità delle persone a bordo, integrità del carico. Il rimedio è identico a quello del primo comma, con l'identica condizione limitativa che esclude la distruzione o la neutralizzazione quando sia possibile custodire le cose fino al porto di destinazione, anziché fino al solo primo porto di approdo come nel caso delle merci vietate. La distinzione tra «primo porto di approdo» (comma 1) e «porto di destinazione» (comma 2) non è casuale: per le merci vietate il legislatore vuole una soluzione più rapida, mentre per quelle semplicemente pericolose ammette che si attenda il termine naturale del viaggio.

Il potere-dovere del comandante e la sua discrezionalità

La norma configura in capo al comandante un potere-dovere di intervento, non una semplice facoltà. Egli non può ignorare la presenza di merci vietate o pericolose, né affidarsi passivamente a soggetti terzi: la responsabilità decisionale è sua. Al contempo, la scelta specifica tra sbarco, neutralizzazione o distruzione è rimessa alla sua valutazione discrezionale delle circostanze di fatto — posizione della nave, disponibilità di attrezzature, condizioni meteo, carattere del pericolo. Questa struttura discrezionale si raccorda con la posizione di preminenza che il Codice della navigazione riconosce al comandante quale autorità pubblica a bordo, dotato di poteri di polizia e di stato civile. Va ricordato che l'art. 1097 cod. nav. chiarisce che il comandante risponde civilmente e penalmente delle omissioni nell'esercizio di tali poteri.

La consegna alle autorità e il coordinamento con l'art. 193

Il terzo comma stabilisce l'obbligo di consegna delle merci vietate o pericolose — laddove siano state conservate fino al porto di primo approdo — al comandante del porto o all'autorità consolare. L'art. 194 si coordina con l'art. 193 cod. nav., che disciplina l'autorizzazione preventiva per l'imbarco di armi, gas tossici e merci pericolose in genere: l'art. 193 opera ex ante (prima dell'imbarco), l'art. 194 opera ex post (durante o dopo la navigazione). Il sistema è così strutturato come continuum: l'autorizzazione preventiva tenta di impedire l'imbarco di materiali pericolosi, ma se ciò non avviene — per errore, frode o sopravvenienza — l'art. 194 garantisce un meccanismo di reazione durante la navigazione. La consegna all'autorità portuale o consolare avvia poi le procedure di legge per la gestione del materiale, che potranno includere sequestro, distruzione controllata o procedimento penale a seconda della natura della merce.

Casi pratici

Caso 1: Scoperta di stupefacenti nascosti nel carico

Tizio, comandante di una nave cargo, durante la navigazione scopre che in un container dichiarato come prodotti tessili sono nascosti pacchi di sostanze stupefacenti, il cui trasporto è vietato da norme di polizia. Applicando l'art. 194 primo comma, Tizio valuta di non poter custodire convenientemente le sostanze e ordina la loro distruzione a bordo, documentando l'operazione nel giornale di bordo; all'arrivo nel primo porto di approdo segnala l'accaduto al comandante del porto.

Caso 2: Deterioramento di merci chimiche in corso di navigazione

Caio, comandante di una petroliera, rileva che alcuni fusti di solvente chimico imbarcati regolarmente iniziano a perdere e a sviluppare esalazioni tossiche, rendendo la merce pericolosa per l'equipaggio. Poiché non è possibile custodire i fusti in sicurezza fino al porto di destinazione, Caio dispone lo sbarco d'emergenza nel primo porto di approdo disponibile e consegna il materiale all'autorità portuale, come previsto dall'art. 194 secondo e terzo comma.

Caso 3: Merci dichiarate come materiale edilizio ma risultate esplosivi

Sempronio, operatore portuale, ha caricato su una nave alcune casse dichiarate come materiale edilizio che in realtà contengono esplosivi non autorizzati. Il comandante, scoperta la difformità in navigazione, valuta che le casse possano essere custodite fino al primo porto di approdo senza rischi immediati; all'arrivo le consegna al comandante del porto, che avvia il procedimento penale nei confronti di Sempronio per violazione delle norme sul trasporto di esplosivi.

Domande frequenti

Cosa deve fare il comandante se trova a bordo merci vietate?

Deve disporne lo sbarco o, se non è possibile custodirle convenientemente fino al primo porto di approdo, renderle inoffensive o distruggerle. La scelta dipende dalle circostanze concrete di navigazione.

L'art. 194 si applica anche a merci il cui trasporto non è vietato?

Sì. Il secondo comma si applica a merci che, pur non essendo vietate da norme di polizia, siano o diventino pericolose o nocive per la nave, le persone o il carico durante la navigazione.

Qual è la differenza tra le due ipotesi dell'art. 194 quanto al porto in cui agire?

Per le merci vietate il limite è il primo porto di approdo; per le merci divenute pericolose ma non vietate, il comandante può attendere il porto di destinazione se la custodia è praticabile fino a lì.

A chi devono essere consegnate le merci vietate o pericolose nel porto di approdo?

Il comandante deve consegnarle al comandante del porto o all'autorità consolare, che provvederanno alle misure del caso secondo la normativa applicabile.

Il comandante risponde se non interviene in presenza di merci pericolose a bordo?

Sì. L'art. 194 configura un vero obbligo di intervento. L'omissione espone il comandante a responsabilità civili e penali ai sensi del sistema del Codice della navigazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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