Testo dell'articoloVigente
Art. 179 Codice della Navigazione – Nota di informazioni all’autorità marittima
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorità marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; dichiarazione sanitaria marittima. Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale. Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e contesto internazionale
L'articolo 179 del Codice della navigazione disciplina gli obblighi informativi che il comandante della nave - o i soggetti a ciò delegati - deve soddisfare nei confronti dell'autorità marittima all'arrivo e alla partenza da un porto. La norma recepisce la Convenzione FAL (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic), adottata dall'IMO il 9 aprile 1965 e più volte aggiornata, che ha lo scopo di semplificare e standardizzare le formalità richieste dalle autorità portuali agli operatori marittimi. La convenzione introduce formulari uniformi che sostituiscono la molteplicità di documenti nazionali, riducendo gli oneri amministrativi e accelerando le operazioni di scalo. L'articolo 179 ne incorpora le prescrizioni nel diritto italiano, con gli adattamenti imposti dal recepimento nell'ambito dell'Unione europea.
I soggetti tenuti alla comunicazione
L'obbligo informativo grava in prima istanza sul comandante della nave, ma la norma ammette che l'adempimento sia effettuato da soggetti delegati: il raccomandatario marittimo - figura professionale che rappresenta in porto l'armatore o il comandante - oppure altri funzionari o persone autorizzate dal comandante. In pratica, negli scali commerciali di grandi porti, la gestione delle formalità FAL è quasi sempre delegata al raccomandatario, che opera come agente portuale. La delega non esonera il comandante dalla responsabilità dell'adempimento: egli rimane il garante ultimo della corretta presentazione delle informazioni.
I formulari FAL: contenuto e finalità
La norma elenca otto categorie documentali obbligatorie. Il formulario FAL n. 1 (dichiarazione generale) raccoglie i dati identificativi della nave, del viaggio e dei servizi richiesti in porto. Il FAL n. 2 (dichiarazione di carico) descrive le merci trasportate. Il FAL n. 3 (provviste di bordo) elenca i rifornimenti destinati all'uso della nave e dell'equipaggio. Il FAL n. 4 (effetti personali dell'equipaggio) documenta i beni personali dei marittimi. Il FAL n. 5 (ruolo dell'equipaggio) elenca i componenti dell'equipaggio con i rispettivi dati identificativi. Il FAL n. 6 (elenco dei passeggeri) riporta i dati dei passeggeri, con le coordinate dei documenti di identità per i cittadini non UE. Il FAL n. 7 (dichiarazione merci pericolose) segnala l'eventuale presenza di carichi pericolosi. La dichiarazione sanitaria marittima attesta lo stato sanitario della nave e dell'equipaggio, funzione di controllo essenziale nel contrasto a malattie infettive e pandemie.
Termini e modalità di comunicazione
La comunicazione dei formulari FAL deve avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore rispetto all'arrivo in porto; se il viaggio è di durata inferiore a ventiquattro ore, la trasmissione va effettuata al momento in cui la nave lascia il porto precedente. Se il porto di destinazione non è noto al momento della partenza o cambia nel corso del viaggio, il comandante deve inviare le informazioni senza ritardo non appena il porto di destinazione è determinato. La norma ammette espressamente la trasmissione in formato elettronico, in linea con le tendenze di digitalizzazione del settore portuale e con il sistema nazionale di formalità portuali elettroniche (National Single Window).
La dichiarazione integrativa di partenza e gli obblighi speciali
Prima della partenza, il comandante è tenuto a trasmettere all'autorità marittima una dichiarazione integrativa che attesta l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza, polizia, sanitari, fiscali, contrattuali e statistici. Questa dichiarazione costituisce il presupposto per il rilascio delle spedizioni disciplinato dall'articolo 181. Per le navi dirette in porto estero, le informazioni FAL devono essere inviate anche all'autorità consolare italiana competente, o a quella più prossima al porto di destinazione in assenza di uffici consolari nel porto di scalo. Le navi addette a servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto e ad altri servizi particolari sono soggette agli adempimenti definiti dal decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Casi pratici
Caso 1: Nave da crociera: trasmissione anticipata del FAL 6 con passeggeri extra-UE
Tizio, comandante di una nave da crociera in rotta da Barcellona a Civitavecchia con passeggeri di diverse nazionalità, incarica il raccomandatario marittimo di trasmettere i formulari FAL all'autorità marittima con ventiquattro ore di anticipo rispetto all'arrivo; per i passeggeri non cittadini UE a bordo, il FAL 6 include gli estremi dei passaporti e dei visti di ingresso, come richiesto dall'articolo 179, secondo comma.
Caso 2: Cambio di destinazione durante il viaggio
Caio guida un cargo che ha lasciato Marsiglia senza una destinazione definitiva, in attesa di ordini commerciali. Quando il noleggiatore comunica che il porto di destinazione è Napoli, Caio trasmette immediatamente all'autorità marittima di Napoli i formulari FAL, in conformità all'obbligo previsto dall'articolo 179, quarto comma, che impone la comunicazione senza ritardo appena il porto di destinazione diviene noto.
Caso 3: Mancata dichiarazione delle merci pericolose: diniego delle spedizioni
Sempronio, raccomandatario marittimo, omette di trasmettere il formulario FAL n. 7 relativo a un carico di sostanze chimiche classificate come merci pericolose. Al momento in cui la nave richiede le spedizioni, il comandante del porto constata l'inadempimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 179 e nega le spedizioni ai sensi dell'articolo 181, fino alla regolarizzazione delle formalità e alla presentazione completa della documentazione richiesta.
Domande frequenti
Entro quando devono essere trasmessi i formulari FAL all'autorità marittima?
Almeno ventiquattro ore prima dell'arrivo in porto. Se il viaggio è di durata inferiore alle ventiquattro ore, la trasmissione avviene al momento in cui la nave lascia il porto precedente.
Chi può trasmettere i formulari FAL al posto del comandante?
Il raccomandatario marittimo o altri funzionari o persone autorizzate dal comandante possono effettuare la trasmissione dei formulari FAL, anche in formato elettronico.
Il FAL n. 6 (elenco passeggeri) richiede informazioni particolari per i passeggeri non UE?
Sì. Per i passeggeri non cittadini di Stati UE, il FAL n. 6 deve indicare gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.
Cosa attesta la dichiarazione integrativa di partenza?
Il comandante dichiara l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza, polizia, sanitari, fiscali, contrattuali e statistici prima della partenza; tale dichiarazione è il presupposto per il rilascio delle spedizioni.
I formulari FAL possono essere trasmessi in formato elettronico?
Sì. L'articolo 179 prevede espressamente la possibilità di trasmettere i formulari anche in formato elettronico, in linea con la progressiva digitalizzazione delle formalità portuali.