In sintesi
- Il Ministro per le comunicazioni può autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri o provenienti da bandiera straniera.
- L'autorizzazione ministeriale è necessaria quando la nave deve compiere viaggi tra porti stranieri prima di approdare in Italia.
- La stazzatura all'estero può essere eseguita con il metodo locale del Paese di costruzione, previa ulteriore autorizzazione ministeriale.
- In tal caso, la stazzatura locale ha carattere provvisorio: deve essere ri-eseguita definitivamente in un porto italiano entro il termine fissato dal regolamento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 139 Codice della Navigazione — Stazzatura all’estero
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il ministro per le comunicazioni può autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nel Regno. La stazzatura all'estero può, previa autorizzazione del ministro per le comunicazioni, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto del Regno, entro il termine stabilito dal regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 139 Cod. Amb. — obblighi del condannato
- Art. 139 D.Lgs. 209/2005 — Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
- Art. 139 D.Lgs. 42/2004 — Articolo 139
- Art. 139 Codice Civile: Cause di nullità note a uno dei coniugi
- Articolo 139 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 139 Codice del Consumo: Legittimazione ad agire
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e presupposti applicativi
L'art. 139 affronta una situazione pratica ricorrente nel settore della costruzione navale: la nave ordinata da un armatore italiano in un cantiere straniero, o acquistata da un armatore straniero con cambio di bandiera, potrebbe dover effettuare più traversate tra porti esteri prima di raggiungere il territorio nazionale. Durante questi viaggi, la nave ha già una nazionalità (italiana, in virtù dell'imminente iscrizione nei registri nazionali o del già avvenuto trasferimento di bandiera), ma non ha ancora potuto essere stazzata dagli organi italiani competenti ai sensi dell'art. 138. La norma risolve questo impasse pratico autorizzando il ricorso alla stazzatura eseguita all'estero, sotto la condizione che l'autorità ministeriale ne abbia dato previamente il via libera.
L'autorizzazione ministeriale: natura e condizioni
La norma attribuisce al Ministro per le comunicazioni un duplice potere autorizzatorio: il primo riguarda l'ammissibilità stessa della stazzatura all'estero, il secondo la scelta del metodo di stazzatura da utilizzare. Il primo potere è esercitato quando la situazione lo richiede: nave di costruzione o trasformazione estera ovvero ex bandiera straniera, con necessità di compiere viaggi esteri prima del rientro. Il secondo potere — l'autorizzazione all'uso del metodo locale — è distinto e aggiuntivo rispetto al primo: anche laddove la stazzatura all'estero sia già autorizzata, il ricorso al metodo del Paese estero (che può differire significativamente dal metodo italiano e dalle norme della Convenzione di Londra del 1969 per le navi marittime) richiede un'autorizzazione specifica. Questo assetto a doppio livello autorizzatorio riflette la volontà di mantenere il controllo statale sulla validità e sulla comparabilità delle certificazioni di stazza.
La stazzatura con metodo locale: carattere provvisorio e riesecuzione
Quando il Ministro autorizza la stazzatura con il metodo locale del Paese estero, il certificato che ne risulta ha carattere provvisorio. La provvisorietà non significa che la stazza sia priva di efficacia giuridica durante il periodo di validità — la nave può legalmente navigare e approdare nei porti esteri sulla sua base — ma significa che essa non può sostituire definitivamente la stazzatura eseguita secondo le norme italiane. L'art. 139 impone quindi che la stazzatura definitiva venga eseguita «in via definitiva in un porto del Regno» entro un termine stabilito dal regolamento. Il termine è un elemento essenziale della disciplina: la sua scadenza senza che la ri-stazzatura sia avvenuta potrebbe determinare l'impossibilità di completare l'iscrizione nei registri italiani e, in definitiva, di operare legalmente nelle acque italiane.
Differenze rispetto alla stazzatura nel Regno (art. 138)
L'art. 139 va letto in stretta relazione con l'art. 138, che regola la stazzatura «nel Regno». Mentre l'art. 138 disciplina il regime ordinario, l'art. 139 introduce un regime eccezionale e transitorio. Le principali differenze riguardano: il soggetto esecutore (l'autorità straniera o il Rina operante all'estero, anziché il Rina nel territorio nazionale); il metodo applicabile (eventualmente il metodo locale, anziché le norme italiane); la valenza del certificato (provvisoria anziché definitiva quando si usa il metodo locale). La coerenza sistematica tra i due articoli garantisce che ogni nave, comunque stazzata in via provvisoria all'estero, debba in definitiva conformarsi alle norme italiane di stazzatura, assicurando l'uniformità dei dati inseriti nei pubblici registri.
Profili pratici e coordinamento internazionale
L'art. 139 è particolarmente rilevante nel contesto dei rapporti commerciali con i grandi Paesi di costruzione navale. Le navi di maggiori dimensioni costruite in cantieri esteri (Germania, Olanda, Polonia, Cina, Giappone) vengono normalmente stazzate nel Paese di costruzione secondo il sistema internazionale della Convenzione di Londra del 1969, che assicura l'equivalenza dei certificati tra i Paesi aderenti. In tali casi, la ri-stazzatura in un porto italiano è generalmente una formalità procedurale e non comporta variazioni significative nei dati di stazza. Diverso il discorso per Paesi non aderenti alla Convenzione, dove il metodo locale può differire significativamente da quello internazionale, rendendo necessaria una vera e propria nuova misurazione al rientro in Italia.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la nave di nuova costruzione in Germania
Tizio ordina un traghetto lacustre a un cantiere di Amburgo che, completato, deve compiere un viaggio di consegna attraverso i canali olandesi e belghi prima di raggiungere il Po: ottiene l'autorizzazione ministeriale alla stazzatura all'estero ai sensi dell'art. 139 cod. nav., ottenendo il certificato provvisorio dal Rina che opera in Germania, con l'obbligo di ri-stazzatura definitiva entro il termine regolamentare dopo l'arrivo in Italia.
Caso 2: Caio e l'acquisto di una nave ex-bandiera francese
Caio acquista da un armatore francese un battello fluviale che naviga ancora sul Rodano: la nave, divenuta italiana per cambio di bandiera, deve compiere alcuni viaggi in Francia prima del trasferimento; Caio richiede l'autorizzazione ministeriale ex art. 139 per la stazzatura all'estero, e il Ministro autorizza anche l'uso del metodo locale francese, con l'obbligo di nuova stazzatura definitiva entro il termine stabilito dal regolamento.
Caso 3: Sempronio e la scadenza del termine regolamentare
Sempronio ottiene la stazzatura provvisoria con metodo locale polacco per la sua nave di nuova costruzione, ma si dimentica di richiedere la ri-stazzatura definitiva entro il termine regolamentare: l'ufficio di porto non può completare l'iscrizione della nave nei registri italiani senza il certificato di stazza definitivo, e Sempronio deve avviare d'urgenza la procedura di ri-stazzatura per regolarizzare la posizione della nave.
Domande frequenti
Quando è consentita la stazzatura all'estero di una nave italiana?
L'art. 139 la consente quando la nave è costruita o trasformata in cantieri esteri o proviene da bandiera straniera e deve compiere viaggi tra porti stranieri prima di raggiungere l'Italia, previa autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.
La stazzatura con metodo locale straniero è definitiva?
No: ha carattere provvisorio. L'art. 139 impone che la stazzatura definitiva venga eseguita in un porto italiano entro il termine stabilito dal regolamento, assicurando la conformità ai metodi di misurazione italiani.
Occorre una doppia autorizzazione per la stazzatura con metodo locale?
Sì: la norma prevede un'autorizzazione per la stazzatura all'estero in generale e un'autorizzazione separata per l'utilizzo del metodo locale del Paese estero. Si tratta di due poteri ministeriali distinti.
Qual è la differenza pratica tra stazzatura con la Convenzione di Londra del 1969 e metodo locale?
La Convenzione di Londra del 1969, adottata dai principali Paesi navali, garantisce l'equivalenza e la comparabilità dei certificati di stazza a livello internazionale. I metodi locali di Paesi non aderenti possono invece differire significativamente, rendendo necessaria una vera nuova misurazione al rientro in Italia.
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