Testo dell'articoloVigente
Art. 119 Codice della Navigazione – Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni. Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma e struttura del sistema di accesso
L'articolo 119 del Codice della navigazione costituisce la norma cardine del sistema di accesso alle matricole della gente di mare e ai registri del personale portuale e tecnico. Il legislatore del 1942 ha scelto un modello a doppio livello: una disciplina di principio fissata dal Codice (requisiti minimi di cittadinanza e di età) e una disciplina di dettaglio demandata al regolamento di esecuzione, che definisce i requisiti specifici per ciascuna categoria professionale. Questo impianto normativo riflette la necessità di contemperare esigenze di garanzia (accesso selettivo a professioni potenzialmente pericolose) con la flessibilità richiesta dall'evoluzione tecnica e dalle esigenze del mercato del lavoro marittimo.
I requisiti di base: cittadinanza e età
Il primo requisito è la cittadinanza: possono iscriversi i cittadini italiani o comunitari. L'estensione ai cittadini dell'Unione europea è frutto dell'evoluzione normativa successiva al 1942, in attuazione dei principi di libera circolazione dei lavoratori del diritto comunitario. Il secondo requisito è l'età minima di sedici anni: si tratta di una soglia coerente con le norme generali sul lavoro minorile, tenendo conto che il settore marittimo prevede lavori fisicamente impegnativi e potenzialmente rischiosi. Per i minori di diciotto anni è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, a tutela aggiuntiva del soggetto non ancora pienamente capace di agire.
Gli allievi degli istituti nautici
Una previsione di particolare rilievo pratico riguarda gli allievi degli istituti tecnici nautici e degli istituti professionali ad indirizzo marittimo: essi possono essere iscritti nelle matricole anche prima del conseguimento del titolo di studio e prima di aver maturato l'intera esperienza pratica richiesta per la categoria. Questa disposizione risponde a una logica di integrazione tra formazione scolastica e tirocinio professionale: l'iscrizione anticipata consente agli studenti di effettuare imbarchi a fini pratici senza incorrere nelle limitazioni previste per chi non è iscritto nella matricola. Si tratta di un istituto con una lunga tradizione nel diritto marittimo italiano, che riconosce il valore formativo dell'esperienza diretta a bordo.
La sospensione dell'iscrizione e le esigenze del mercato del lavoro
Un potere di intervento contingente è attribuito al Ministro per le comunicazioni (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), che - sentite le organizzazioni sindacali competenti - può disporre la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano. Si tratta di una misura di regolazione del mercato del lavoro a carattere eccezionale, pensata per evitare un'offerta di lavoro marittimo eccedente rispetto alla domanda, con conseguente depressione delle condizioni salariali. La consultazione sindacale preventiva è un presidio procedurale che garantisce il coinvolgimento delle parti sociali nelle decisioni che incidono sull'accesso alla professione.
La categoria speciale per la pesca costiera e il traffico locale
Il penultimo comma introduce una deroga significativa al limite di età: per la pesca costiera e il traffico locale, è possibile iscriversi nella matricola della terza categoria anche oltre i venticinque anni, purché sussistano i requisiti regolamentari. Questa previsione riconosce la specificità della piccola pesca e della navigazione locale, attività in cui frequentemente operano soggetti che hanno intrapreso la professione in età adulta, spesso per tradizione familiare o per necessità economica, in contesti geografici periferici dove l'accesso alla formazione nautica professionale è più difficoltoso. La controindicazione è severa: a chi si iscrive in deroga è precluso il passaggio a categorie superiori, con un effetto di consolidamento della collocazione professionale nella terza categoria.
I registri del personale portuale e tecnico
L'ultimo comma rinvia al regolamento per i requisiti di iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni navali. Nel caso particolare previsto dall'art. 116, secondo comma (che disciplina l'organizzazione della navigazione interna), la competenza per la definizione dei requisiti spetta al Ministro per le comunicazioni. Questo rinvio rende la disciplina dei registri assai più flessibile rispetto a quella delle matricole, adattabile alle evoluzioni tecnologiche e alle esigenze specifiche dei diversi settori del lavoro marittimo e cantieristico.
Casi pratici
Caso 1: L'allievo dell'istituto nautico che chiede l'iscrizione in matricola
Tizio, diciassettenne iscritto al quarto anno di un istituto tecnico ad indirizzo nautico di Trieste, chiede l'iscrizione nella matricola della gente di mare per poter effettuare il tirocinio pratico a bordo durante l'estate. Poiché è minore di diciotto anni, l'art. 119 richiede che i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) prestino il consenso scritto all'iscrizione.
Caso 2: Il pescatore che si iscrive in deroga al limite di età
Caio, trentenne, vive in un piccolo comune costiero siciliano e ha sempre lavorato come aiutante sulle barche dei pescatori locali, senza aver mai conseguito un titolo professionale marittimo. Intende formalizzare la propria posizione iscrivendosi nella matricola della terza categoria: l'art. 119 gli consente l'iscrizione nonostante abbia superato i venticinque anni, ma con il divieto assoluto di transitare verso categorie superiori.
Caso 3: Il cittadino comunitario che chiede l'iscrizione
Sempronio è un cittadino greco, residente in Italia da tre anni, che ha conseguito nel proprio paese un titolo professionale marittimo. In applicazione dei principi di libera circolazione dei lavoratori e della previsione dell'art. 119 - che ammette i cittadini comunitari alle matricole - Sempronio può chiedere l'iscrizione nella matricola italiana della categoria corrispondente al proprio titolo, previo riconoscimento delle qualifiche professionali secondo le norme di diritto dell'Unione europea.
Domande frequenti
A che età si può chiedere l'iscrizione nella matricola della gente di mare?
Il limite minimo è di sedici anni, come stabilito dall'art. 119 del Codice della navigazione. Per i minori di diciotto anni è però necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Un cittadino di un paese UE non italiano può iscriversi nelle matricole italiane?
Sì. L'art. 119 consente l'iscrizione ai cittadini italiani o comunitari, in attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea. Il riconoscimento dei titoli professionali stranieri segue la normativa comunitaria in materia.
Chi può iscriversi nella matricola della terza categoria oltre i venticinque anni?
Chi intende esercitare la pesca costiera o il traffico locale può iscriversi nella terza categoria anche oltre il limite dei venticinque anni, purché abbia i requisiti regolamentari. Tuttavia, a tali soggetti è precluso il passaggio a categorie superiori.
Il Ministro può bloccare le nuove iscrizioni nelle matricole della gente di mare?
Sì. Il Ministro per le comunicazioni (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) può disporre la sospensione temporanea dell'iscrizione quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, previa consultazione delle organizzazioni sindacali competenti.
Gli studenti degli istituti nautici possono iscriversi nella matricola?
Sì. Gli allievi degli istituti tecnici nautici e degli istituti professionali ad indirizzo marittimo possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare anche durante il periodo degli studi, per poter svolgere tirocini pratici a bordo.