Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 113 Codice della Navigazione – Organizzazione e disciplina del personale marittimo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 113 del Codice della navigazione apre la sezione dedicata al personale marittimo (artt. 113-176) e svolge una funzione di principio generale: individua nell'amministrazione della marina mercantile il soggetto istituzionale responsabile dell'organizzazione amministrativa e della disciplina di tutte le categorie di personale che operano a bordo delle navi o nei servizi portuali. La norma è sintetica ma di primaria importanza sistematica, perché definisce il soggetto pubblico che esercita le funzioni di controllo, certificazione e vigilanza sull'intera categoria.
La scelta di attribuire tali compiti all'amministrazione della marina mercantile - e non all'autorità portuale locale o ad altre autorità di settore - riflette la volontà del legislatore del 1942 di assicurare un'organizzazione unitaria e centralizzata del personale marittimo, coerente con la natura della navigazione come attività a rilevanza nazionale e internazionale. Un marinaio che consegue il proprio titolo in un porto italiano deve poter esercitare la propria professione su qualsiasi nave battente bandiera italiana, con garanzie uniformi di qualificazione e disciplina.
L'evoluzione istituzionale: dall'amministrazione della marina mercantile al Ministero
L'espressione 'amministrazione della marina mercantile' del Codice del 1942 si riferiva alla struttura ministeriale di settore dell'epoca. Nel corso dei decenni, l'assetto istituzionale è mutato significativamente. Dopo la soppressione del Ministero della marina mercantile (avvenuta con il D.Lgs. 300/1999 e il successivo riordino ministeriale), le funzioni in materia di personale marittimo sono state progressivamente attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e la sicurezza della navigazione. Le Capitanerie di porto - dipendenti funzionalmente dal MIT e gerarchicamente dalla Marina militare - svolgono a livello territoriale le funzioni di iscrizione, certificazione e disciplina del personale marittimo.
Organizzazione: iscrizione e registri
Sul versante organizzativo, le funzioni dell'amministrazione si concretizzano nella tenuta dei registri della gente di mare (art. 163 e ss. del Codice), nell'iscrizione delle diverse categorie (stato maggiore, bassa forza, personale addetto ai servizi portuali), nel rilascio dei libretti di navigazione e dei titoli professionali marittimi. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per l'imbarco su navi mercantili e per l'esercizio delle professioni marittime. I titoli professionali - dalla patente di capitano di lungo corso ai brevetti di macchinista - sono rilasciati dopo il superamento di esami abilitativi organizzati dall'amministrazione, nel rispetto delle Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) adottata dall'IMO, ratificata dall'Italia con L. 17/1997 e successive modificazioni.
Disciplina: procedimenti sanzionatori e revoca dei titoli
Sul versante disciplinare, l'amministrazione esercita poteri di irrogazione di sanzioni nei confronti del personale che violi le norme del Codice della navigazione o dei regolamenti di attuazione. I procedimenti disciplinari - che possono portare alla sospensione o revoca dei titoli professionali, all'ammonizione o al richiamo - sono condotti secondo le norme degli artt. 1204 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (emanato con il D.P.R. 328/1952). Il personale interessato può ricorrere contro i provvedimenti disciplinari dinnanzi al giudice amministrativo.
Coordinamento con la normativa internazionale
L'organizzazione e la disciplina del personale marittimo italiano devono oggi rispettare non solo il Codice della navigazione, ma anche le convenzioni internazionali del lavoro marittimo. In particolare, la Maritime Labour Convention (MLC) del 2006, ratificata dall'Italia con L. 113/2013, detta standard minimi in materia di condizioni di lavoro, qualificazione, orari di riposo e previdenza per i marittimi su navi che battono bandiera degli Stati aderenti. La MLC è il principale riferimento internazionale per le condizioni di impiego del personale marittimo e integra le norme del Codice della navigazione nei profili che riguardano la tutela dei lavoratori.
Casi pratici
Caso 1: Iscrizione nel registro della gente di mare
Tizio, marinaio con i requisiti previsti dalla legge, si rivolge alla Capitaneria di porto per iscriversi nel registro della gente di mare e ottenere il libretto di navigazione. La Capitaneria, in forza delle competenze attribuite all'amministrazione della marina mercantile dall'art. 113, procede alla verifica dei requisiti e all'iscrizione, abilitando Tizio all'imbarco su navi mercantili italiane.
Caso 2: Procedimento disciplinare per violazione delle norme di bordo
Caio, primo ufficiale di coperta, viene segnalato dal comandante della nave per gravi infrazioni disciplinari durante la navigazione. La Capitaneria di porto competente avvia un procedimento disciplinare ex art. 1204 del Regolamento, al termine del quale irroga la sospensione temporanea del titolo professionale di Caio.
Caso 3: Conseguimento del titolo professionale marittimo
Sempronio, aspirante ufficiale di macchina, sostiene gli esami abilitativi organizzati dalla Capitaneria nel rispetto dei requisiti della Convenzione STCW. Superate le prove, ottiene il brevetto di ufficiale di macchina rilasciato dall'amministrazione della marina mercantile, che attesta la sua qualificazione secondo gli standard internazionali.
Domande frequenti
A quale amministrazione compete l'organizzazione del personale marittimo?
Storicamente all'amministrazione della marina mercantile; oggi, dopo il riordino ministeriale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni territoriali esercitate dalle Capitanerie di porto.
Cosa si intende per disciplina del personale marittimo nell'art. 113?
La disciplina comprende i procedimenti sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice della navigazione, che possono portare a sospensione o revoca dei titoli professionali, ammonizione o richiamo.
Qual è la convenzione internazionale che integra l'art. 113 per le condizioni di lavoro dei marittimi?
La Maritime Labour Convention (MLC) del 2006, ratificata dall'Italia con L. 113/2013, che stabilisce standard minimi su condizioni di lavoro, qualificazione, orari di riposo e previdenza per i marittimi.
L'iscrizione nel registro della gente di mare è obbligatoria per imbarcarsi?
Sì, l'iscrizione nei registri tenuti dall'amministrazione è condizione necessaria per l'imbarco su navi mercantili e per l'esercizio delle professioni marittime, come previsto dagli artt. 163 e seguenti del Codice della navigazione.
Contro i provvedimenti disciplinari dell'amministrazione marittima si può ricorrere?
Sì, il personale interessato da sospensione o revoca dei titoli professionali può impugnare i provvedimenti disciplinari dinnanzi al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).