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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nelle località prive di corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
  • Il servizio dei marittimi abilitati è regolato dalle norme del capo sul pilotaggio in quanto applicabili, assicurando coerenza con la disciplina generale.
  • Le tariffe per questo servizio sono approvate dal direttore marittimo, a differenza delle tariffe nelle aree con corporazione.
  • La norma apre la sezione dedicata al pilotaggio nella navigazione interna (art. 97 e segg.).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 96 Codice della Navigazione — Marittimi abilitati al pilotaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo. Sezione II Del pilotaggio nella navigazione interna

Commento

Finalità della disposizione

L'art. 96 del Codice della navigazione risponde a un'esigenza pratica evidente: non tutti i porti o approdi italiani dispongono di una corporazione di piloti costituita. Nelle località minori — scali commerciali occasionali, porti turistici, approdi fluviali costieri — la presenza di una corporazione organizzata non è economicamente giustificata o strutturalmente realizzabile. La norma risolve il problema consentendo al comandante del porto di autorizzare altri marittimi ad esercitare il pilotaggio, purché in possesso delle qualifiche ritenute idonee. Si tratta di un meccanismo sussidiario e flessibile che evita il vuoto normativo e garantisce la sicurezza della navigazione in ingresso e in uscita da tali approdi.

Il presupposto: assenza di corporazione

Il presupposto applicativo dell'art. 96 è l'assenza di una corporazione di piloti costituita nella 'località di approdo o di transito'. La disposizione si applica sia ai porti formalmente privi di corporazione sia, secondo un'interpretazione sistematica, alle situazioni temporanee in cui la corporazione sia temporaneamente inoperativa (per carenza di organico, per sospensione del servizio, ecc.). Il comandante del porto è il soggetto legittimato a rilasciare l'autorizzazione: la scelta non è lasciata alle parti private ma è rimessa a un organo dell'amministrazione marittima con funzioni di vigilanza sull'intera area portuale.

Il rinvio alle norme del capo

Il secondo comma stabilisce che il servizio dei marittimi abilitati è regolato 'dalle norme di questo capo, in quanto applicabili'. Il rinvio è parziale e adattivo: le disposizioni del capo I del titolo II (artt. 87-95) si applicano nella misura in cui siano compatibili con la diversa struttura del servizio prestato da marittimi non appartenenti a una corporazione. In particolare, troveranno applicazione le norme sulla responsabilità civile del pilota (art. 93), sull'obbligo di assicurazione (art. 94) e sui doveri professionali. Non troveranno invece applicazione le norme sull'ordinamento interno della corporazione, sui concorsi di reclutamento o sugli organi della corporazione stessa, essendo tali disposizioni strutturalmente incompatibili con la figura del marittimo abilitato.

Le tariffe e il ruolo del direttore marittimo

L'approvazione delle tariffe è affidata al direttore marittimo, non al ministro come avviene per i regolamenti locali delle corporazioni. Questa scelta normativa riflette la natura locale e contingente del servizio: le tariffe applicate dai marittimi abilitati devono essere proporzionate alle specificità dell'approdo, al tipo di naviglio normalmente presente e all'onerosità della manovra. Il direttore marittimo — vertice dell'amministrazione marittima per il compartimento di competenza — dispone della conoscenza diretta delle caratteristiche locali necessaria per fissare tariffe eque. L'approvazione è atto vincolante: il marittimo abilitato non può applicare tariffe diverse da quelle fissate dall'autorità, pena la responsabilità disciplinare e, in caso di indebita percezione, anche civile e penale.

Il raccordo con il pilotaggio nella navigazione interna

La rubrica dell'art. 96 menziona nella sua parte finale l'apertura della sezione dedicata al 'pilotaggio nella navigazione interna'. Dal punto di vista strutturale, la norma fa da cerniera tra la disciplina del pilotaggio marittimo (artt. 87-95) e quella del pilotaggio nelle acque interne (artt. 97-100). La navigazione interna — fiumi, laghi, canali — presenta caratteristiche idrogeografiche del tutto diverse dal contesto portuale marittimo: correnti fluviali variabili, fondali mutevoli, restringimenti del canale navigabile. Il legislatore ha ritenuto opportuno dettare norme specifiche pur mantenendo una continuità sistematica con il modello del pilotaggio portuale.

Casi pratici

Caso 1: Approdo minore senza corporazione

Nel piccolo porto fluvio-marittimo dove opera Tizio non esiste una corporazione di piloti. Il comandante del porto lo autorizza formalmente a esercitare il pilotaggio per le navi da carico che fanno scalo, previa verifica dei titoli nautici posseduti e fissazione delle tariffe da parte del direttore marittimo.

Caso 2: Responsabilità del marittimo abilitato

Durante una manovra di ormeggio autorizzata ex art. 96, Caio danneggia una banchina. In applicazione del rinvio all'art. 93, la sua responsabilità è limitata al massimale di legge, e la copertura assicurativa obbligatoria ex art. 94 — applicabile in quanto compatibile — interviene a soddisfare il danno.

Caso 3: Tariffa non approvata applicata dal marittimo

Sempronio, marittimo abilitato al pilotaggio in uno scalo turistico, applica a un armatore una tariffa superiore a quella approvata dal direttore marittimo. L'armatore presenta esposto all'autorità marittima, che contesta a Sempronio la violazione delle tariffe ufficiali e avvia un procedimento per la revoca dell'abilitazione.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 96 invece della disciplina ordinaria delle corporazioni dei piloti?

L'art. 96 si applica nelle località di approdo o di transito prive di corporazione di piloti costituita: in questi casi il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a svolgere il servizio.

Il marittimo abilitato al pilotaggio ha gli stessi obblighi di un pilota della corporazione?

In linea di massima sì, per le norme compatibili: si applicano in particolare le disposizioni sulla responsabilità civile (art. 93) e sull'assicurazione obbligatoria (art. 94). Non si applicano invece le norme organizzative interne della corporazione.

Chi fissa le tariffe per il pilotaggio eseguito da marittimi abilitati?

Le tariffe sono approvate dal direttore marittimo, a differenza dei regolamenti tariffari delle corporazioni che seguono un iter ministeriale. Questo riflette la natura locale e contingente del servizio.

Il comandante del porto è libero di autorizzare chiunque al pilotaggio?

No: il comandante del porto valuta l'idoneità del marittimo in base ai titoli nautici e all'esperienza nella navigazione locale. L'autorizzazione è un atto discrezionale ma non arbitrario.

L'art. 96 si applica anche ai porti temporaneamente senza piloti di corporazione?

L'interpretazione prevalente ritiene applicabile la norma anche alle situazioni di temporanea carenza operativa della corporazione, purché sussista la condizione di fatto dell'assenza del servizio organizzato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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